Cassazione Civile, Sentenza n. 16465/2020 del 31/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia e rideterminato la rendita catastale delle torri aerogeneratorie (parchi eolici) per i terreni del comune di Ascoli Satriano. La ricorrente censurava: omissione di pronuncia sul presunto passaggio in giudicato; carenza o insufficienza della motivazione degli atti di classamento e degli avvisi di rettifica (violazione art. 7 L. 212/2000); illegittimità del metodo comparativo per immobili in categoria D e mancata applicazione della stima diretta; motivazione apparente circa il valore di 400.000 €/MW determinato dalla CTR; omesso esame della perizia tecnica e giurata prodotta dalla società a supporto del DOCFA
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Del Energy s.r.l. con decisione del 3.12.2019. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di cassazione: la CTR ha correttamente riferito il gravame alla sentenza impugnata, la motivazione degli atti e del giudice è stata ritenuta sufficiente poiché la contribuente è stata messa in condizione di conoscere gli elementi essenziali dell'accertamento e difendersi; per i beni in categoria D speciale è applicabile la stima diretta (costo di costruzione/ricostruzione rettificato), non il metodo comparativo; la CTR ha motivatamente applicato correttivi (deprezzamento per obsolescenza tecnologica) riducendo il valore a 400.000 €/MW rispetto alla valutazione dell'Ufficio, e ha in sostanza disatteso le perizie della contribuente con adeguata motivazione. Ricorrente condannata alle spese processuali (liquidate in Euro 5.000,00 oltre rimborso spese prenotate a debito) e a eventuale ulteriore contributo unificato come indicato
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Norma invocata nei vari motivi di cassazione (n. 3, 4, 5) per denunciare vizi di motivazione, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
art. 324 c.p.c. in relazione all'art. 2909 c.c.
Richiamata dalla ricorrente per sostenere omissione di pronuncia su presunto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; la Corte ha ritenuto la censura infondata per mero errore materiale nella indicazione del numero di sentenza
art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Invocato con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari; la Corte ha richiamato che la motivazione è adeguata se pone il contribuente nelle condizioni di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e difendersi
art. 10 RDL 652/1939 (conv. legge 1249/1939)
La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche
Principio che impone la stima diretta per immobili speciali (categoria D speciale) privi di mercato significativo; la Corte ha confermato che per centrali eoliche va applicato il metodo basato sul costo di costruzione/ricostruzione rettificato e non il semplice confronto di mercato
D.Lgs. 546/92 art. 36 comma 2 n.4 e c.p.c. art. 132 comma 2 n.4
Richiamati in ordine alla nullità o vizio di motivazione della decisione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse meramente apparente
Circolari Ministero delle Finanze nn. 14/2007 e 6/2012
Richiamate per i criteri operativi della stima diretta: distinguono procedimento diretto (reddito lordo) e indiretto (valore fondiario o costo di ricostruzione con coefficienti di riduzione) e precisano modalità per immobili particolari privi di mercato
Nota AE Direzione Catasto prot. n. 0050557 del 14/03/2017 (indirizzi operativi)
Indicazioni operative specifiche per la determinazione della rendita delle centrali eoliche (es. uso di costo medio infracensuario e correttivi per vetustà/indice prezzi), richiamate dalla Corte a supporto del metodo di stima adottato dall'Agenzia
DPR 115/2002 art.13 comma 1 quater
Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato da versare dal ricorrente se dovuto
Massime di principio
- Per immobili appartenenti alla categoria D speciale (es. centrali eoliche, impianti industriali particolari) la valutazione catastale deve fare ricorso alla stima diretta (costo di costruzione/ricostruzione rettificato) e non al semplice metodo comparativo quando non esiste un mercato rappresentativo.
- L'obbligo di motivazione degli atti tributari è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (tipologia immobile, parametri utilizzati, criteri valutativi) e di difendersi; non è necessario che l'atto contenga tutta la documentazione tecnica purché il contenuto sia conoscibile e integrabile in sede di contenzioso.
- In sede contenziosa la valutazione tecnica dell'Ufficio può essere integrata e documentata anche in fase processuale; l'omessa produzione documentale non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto se il contribuente è comunque stato messo in condizione di contestarne il merito.
- Il giudice può operare una valutazione autonoma, adottando correttivi quali il deprezzamento per obsolescenza tecnologica e parametri infracensuari, motivando l'esclusione o la disattesa delle perizie presentate dalla parte.
- Errori formali (es. indicazione errata del numero di una sentenza) possono essere considerati meri errori materiali se il contenuto e l'oggetto del gravame risultano chiaramente individuabili; non sempre producono l'annullamento della decisione.
- Chi propone ricorso e perde può essere condannato alle spese processuali e ad ulteriori oneri (es. contributo unificato aggiuntivo) previsti dalla normativa sul processo tributario.
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