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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16466/2020 del 31/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento (imposta di registro anno 2011) relativa a decreto ingiuntivo; il ricorrente ha dedotto nullità/inesistenza della notifica della cartella perché effettuata a mezzo posta e, nel merito, ha censurato la pretesa tributaria richiedendo l'applicazione dell'art. 6 tariffa TU 131/1986 (sostenendo che le garanzie prestate in solido danno luogo a una sola imposta e, in subordine, che l'aliquota dovesse essere 0,50%). In appello ha poi anche contestato la notificazione e la regolarità dell'avviso di liquidazione, sostenendo che la relata indicava un numero civico errato e la consegna a una terza persona.

La decisione

Ricorso per cassazione rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio di definitività della pretesa tributaria (la cartella riportava una pretesa già divenuta definitiva per mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione), perciò non poteva entrare nel merito dell'atto impositivo. Le censure relative all'irregolarità della notificazione sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e perché sollevate tardivamente (non dedotte in primo grado). Le doglianze sull'applicazione dell'art. 6 TU 131/1986 sono state considerate attinenti all'avviso di liquidazione non tempestivamente impugnato e quindi inammissibili. Nessuna pronuncia favorevole per il ricorrente; la Corte osserva inoltre l'obbligo relativo al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • Testo Unico imposte di registro (TU 131/1986), articolo 6 (tariffa)

    le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta

    La Corte ha ritenuto che le contestazioni sull'aliquota e sulla determinazione dell'imposta attengono all'avviso di liquidazione (atto presupposto) e, se quest'ultimo è stato notificato e non impugnato tempestivamente, la pretesa riportata nella cartella risulta definitiva e non può essere riesaminata nel giudizio di impugnazione della cartella.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 57

    Richiamato come norma relativa ai limiti dell'istruttoria in sede di appello e all'ambito delle argomentazioni ammesse: la Corte ha ricordato che l'impugnazione dell'atto presupposto non è un mero ampliamento del tema di indagine introdotto con la cartella, bensì un atto autonomo che deve essere tempestivamente proposto se il contribuente ne era a conoscenza prima della cartella.

  • Codice di procedura civile, articolo 137

    Richiamato in relazione ai criteri di motivazione della sentenza, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata e non apodittica relativamente alla definitività della pretesa tributaria.

  • Codice di procedura civile, articolo 139

    Richiami relativi alle persone legittimate a ricevere la notifica nella residenza; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificato chi fosse la 'terza persona' indicata nella relata, per cui non è possibile verificare l'irregolarità della notifica.

  • Codice di procedura civile, articolo 156

    Richiamato nella censura sulla motivazione e sulla regolarità dell'istruttoria, ma la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non specifiche.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), articolo 6

    Invocata dal ricorrente in ordine ai diritti del contribuente con riguardo alla notificazione; la Corte ha tuttavia rigettato le doglianze per carenza di specificità e tardività.

  • Codice di procedura civile, articolo 360 (motivi di cassazione), nn. 3 e 5

    I motivi di cassazione basati su vizio di motivazione e violazione di norme di diritto sono stati disattesi perché la CTR aveva motivato adeguatamente la propria valutazione sulla definitività dell'atto presupposto e i rilievi del ricorrente risultavano tardivi o non specifici.

  • DPR 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, commi 1 bis e 1 quater

    Richiamato in ordine agli effetti sulla contribuzione unificata: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi delle disposizioni citate.

Massime di principio

  • Se l'atto presupposto (es. avviso di liquidazione) è stato regolarmente notificato e non impugnato nei termini, la pretesa tributaria ivi contenuta diviene definitiva e non può essere rimessa in discussione nell'impugnazione della cartella di pagamento.
  • La contestazione della regolarità della notificazione richiede specificità probatoria: il ricorrente deve allegare la relata o comunque elementi chiari (chi ha ricevuto, a quale indirizzo, data) per consentire la verifica dell'irregolarità.
  • Eccezioni nuove, non proposte in primo grado, possono essere inammissibili in appello salvo che si dimostri di avere avuto conoscenza dell'atto presupposto solo con la notifica della cartella; tale conoscenza e la ragione dell'impossibilità di proporre prima devono risultare chiaramente dagli atti.
  • La notifica effettuata dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento è considerata ammissibile; per impugnare efficacemente la notifica occorre provare la specifica irregolarità (es. consegna a persona non legittimata o indirizzo diverso) e farlo con documentazione.
  • Per preservare i propri diritti il contribuente dovrebbe tempestivamente richiedere e verificare gli atti presupposti (avvisi di liquidazione), impugnarli se necessari, conservare le relazioni di notifica e, in caso di contestazione della notifica, indicare con precisione i fatti e le prove fin dal primo grado di giudizio.

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