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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16464/2020 del 31/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva ritenuto sanzionabile l'omessa presentazione della dichiarazione annuale di consumo dell'energia elettrica per l'anno 2006 e l'omesso versamento delle imposte alle scadenze. La ricorrente sosteneva che i debiti risultavano comunque estinti per compensazione nazionale con crediti vantati in altre province e che la compensazione avrebbe escluso l'illiceità dell'omissione; contestava inoltre l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 59 del TUA per carenza del dolo specifico di evasione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la compensazione in materia tributaria è ammessa solo se espressamente prevista dalla normativa applicabile e a condizione che il credito opposto sia certo, liquido ed esigibile al momento della compensazione. Nel caso di specie il credito è stato riconosciuto e liquidato solo nel 2009 da provvedimento dell'Area Centrale delle Dogane, mentre il debito e la violazione (mancata dichiarazione e mancato versamento) erano emersi anteriormente: la compensazione successiva non poteva retroagire per estinguere l'inadempimento anteriore. Quanto alla responsabilità sanzionatoria, la Corte ha ricordato che per le sanzioni amministrative tributarie è sufficiente una condotta cosciente e volontaria e opera una presunzione di colpa ex art. 5 D.Lgs. n.472/1997; non è richiesta la prova del dolo specifico di evasione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 59

    "1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere... c) omette o redige in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui all'art. 55..."

    L'art. 59 sanziona l'omessa o incompleta dichiarazione indipendentemente dalla prova del dolo specifico: il riferimento all'imposta "evasa o tentata" riguarda la quantificazione della sanzione, non l'esigenza di dimostrare un dolo di evasione per configurare la violazione della lettera c).

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 13

    Richiamato in relazione alle sanzioni per omesso versamento: la norma disciplina l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni degli obblighi tributari.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 5

    Stabilisce la presunzione di colpa per le sanzioni amministrative tributarie; ai fini della responsabilità è sufficiente una condotta consapevole e volontaria, senza necessità di provare dolo o intento fraudolento.

  • Codice Civile, artt. 1242 e 1243

    Principi civili sulla estinzione per compensazione: la compensazione legale richiede che il credito opposto sia certo, liquido ed esigibile; se il credito è contestato o non ancora accertato, non può operare la compensazione e quindi non estingue debiti anteriori.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 8

    L'estensione generale dei principi civili sulla compensazione alla materia tributaria è stata rimessa a specifiche discipline di attuazione; per i periodi anteriori e in mancanza di norme specifiche permane la regola che la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti.

  • DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    Norma amministrativa richiamata in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato e alla possibilità di accertare l'ulteriore importo dovuto.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Fondamento invocato dalla ricorrente per i motivi di cassazione (violazione di legge) ma ritenuto non fondato dalla Corte.

Massime di principio

  • La compensazione in materia tributaria opera solo se espressamente prevista dalla normativa specifica della imposta e purché il credito opposto sia certo, liquido ed esigibile al momento della compensazione; compensazioni disposte successivamente non retroagiscono per estinguere debiti e relative sanzioni anteriori.
  • Il fatto di avere in seguito ottenuto una compensazione o il recupero delle somme non elimina la punibilità per l'omessa dichiarazione o il mancato versamento se tali atti di credito sono stati riconosciuti solo dopo l'accertamento dell'inadempimento.
  • Per le sanzioni amministrative tributarie non è necessario dimostrare il dolo specifico di evasione: è sufficiente una condotta volontaria e consapevole e opera una presunzione di colpa (art. 5 D.Lgs. n.472/1997).
  • In situazioni simili, il contribuente dovrebbe: verificare preventivamente l'esistenza di norme che consentono la compensazione per la specifica imposta; assicurare che eventuali crediti siano riconosciuti, liquidi ed esigibili prima della scadenza degli obblighi; presentare tempestivamente richieste di compensazione e dichiarazioni comunque obbligatorie anche se esistono crediti potenziali.
  • Nel settore delle accise e delle dogane è particolarmente importante documentare la liquidità e l'esigibilità dei crediti e non affidarsi a provvedimenti di compensazione successivi per evitare sanzioni amministrative.

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