Cassazione Civile, Sentenza n. 16463/2020 del 31/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato l'accoglimento del ricorso di Axpo contro l'atto di contestazione dell'Agenzia delle Dogane per omissione della dichiarazione annuale di consumo di energia elettrica per il 2006 e per mancato versamento delle imposte e relative addizionali. L'Agenzia deduceva che la CTR aveva erroneamente ritenuto che un provvedimento amministrativo di compensazione (prot. 93424 del 17/7/2009, poi rettificato) avesse estinto retroattivamente i debiti tributari ai fini delle sanzioni, applicando principi civilistici di compensazione non ammissibili in materia di accise per il periodo precedente all'anno d'imposta 2002. Inoltre l'Agenzia contestava che i presupposti della compensazione (certezza, liquidità, esigibilità del credito) non sussistevano alla data dei debiti e che le sanzioni fossero comunque dovute anche per colpa presunta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, annullando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente (Axpo). La Corte ha affermato che, per la materia tributaria (in particolare accise/TUA) e per il periodo considerato, la compensazione può operare solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non automaticamente in base al diritto comune; inoltre il credito utilizzato in compensazione doveva essere certo, liquido ed esigibile alla data della estinzione del debito, requisito non verificato nel caso di specie (i crediti sono divenuti liquidi ed esigibili solo dopo provvedimenti successivi del 2010). La Corte ha inoltre chiarito che ai fini delle sanzioni tributarie è sufficiente la condotta cosciente e volontaria (colpa presunta) e non è richiesto di provare il dolo specifico di evasione. Per tali ragioni le sanzioni contestate risultavano legittime. Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D. Lgs. n. 504/1995 (TUA)
artt. 52, 55, 56, 59 (testo dell'art. 59 riportato nella sentenza)
Le norme del TUA impongono obblighi dichiarativi e di versamento su base provinciale; l'art. 59 prevede sanzioni amministrative per omissioni/incompletezze e non richiede dolo specifico per l'applicazione delle sanzioni previste alla lettera c).
D. Lgs. n. 471/1997
Prevede la sanzionabilità delle omissioni/irregolarità per tributi; usata dalla parte erariale per contestare l'applicazione delle sanzioni per i versamenti tardivi
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
L'art. 8 introduce, in via generale, il principio dell'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ma la Corte interpreta che l'applicazione di tale principio ai tributi diversi da quelli espressamente previsti è stata rinviata e subordinata a discipline di attuazione a decorrere dall'anno d'imposta 2002; pertanto per il periodo anteriore la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti.
Codice Civile
artt. 1241 e ss.; art. 1243 richiamato nel testo
I principi civilistici di compensazione richiedono che il credito opposto sia certo, liquido ed esigibile; la Corte sottolinea che tali requisiti non possono essere automaticamente estesi alla materia tributaria per il periodo anteriore alle specifiche previsioni di legge.
D. Lgs. n. 472/1997
art. 5 (richiamato nella motivazione)
Stabilisce che, in tema di sanzioni amministrative tributarie, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria ai fini dell'affermazione della responsabilità; la Corte conferma che non è necessario provare il dolo specifico.
Massime di principio
- La compensazione in materia tributaria (accise/tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane) per il periodo anteriore all'anno d'imposta 2002 è ammessa solamente se espressamente prevista dalla normativa specifica: non opera automaticamente in base al diritto civile.
- Perché una compensazione produca effetti estintivi nei confronti di debiti tributari è necessario che il credito usato in compensazione sia certo, liquido ed esigibile alla stessa data in cui si sostiene sia avvenuta l'estinzione; crediti contestati o riconosciuti solo successivamente non determinano estinzione retroattiva del debito.
- Un provvedimento amministrativo che riconosca o disponga una compensazione può non legittimare l'affermazione dell'estinzione dei debiti anteriori se lo stesso provvedimento riserva espressamente il diritto dell'amministrazione a pretendere interessi, indennità o sanzioni.
- Per l'applicazione delle sanzioni tributarie (anche ai sensi dell'art. 59 TUA) è sufficiente che l'atto vietato sia stato compiuto con condotta 'cosciente e volontaria' (colpa presunta); non è necessario provare il dolo specifico di evasione.
- In situazioni simili è opportuno verificare attentamente la data di maturazione, la certezza e l'esigibilità dei crediti e se la normativa tributaria specifica consente la compensazione; non bastano provvedimenti amministrativi successivi per estinguere retroattivamente debiti già sortiti.
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