Cassazione Civile, Sentenza n. 16467/2020 del 31/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce dal rinvenimento, con processo verbale della Guardia di Finanza del 17/12/1977, di un contratto relativo alla costituzione del diritto d'uso di beni immobili presso la società (allora Sima s.a.s., oggi SO.GESTIM SRL). Il contratto fu registrato nel 1985 e l'ufficio emise nel 1987 un avviso di accertamento per maggior valore dei beni. La contribuente contestò la motivazione dell'avviso e la sussistenza dei presupposti per l'accertamento, sostenendo che il documento rinvenuto fosse una mera proposta non sottoscritta (o un diverso tipo di contratto). In grado di primo grado il ricorso era stato accolto; la Commissione Tributaria Regionale aveva però riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Agenzia; la Commissione Tributaria Centrale, con sentenza depositata il 08/04/2014, ha rigettato il ricorso della società ritenendo l'avviso congruamente motivato e inconferente l'eccezione circa la natura non conclusa del contratto. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) decadenza dell'ufficio ex art. 74 DPR 634/1972; (2) omesso esame di fatto decisivo circa la data di stipula del contratto; (3) insufficiente motivazione dell'avviso ai sensi dell'art. 7 legge 212/2000 e artt. 51-52 DPR 131/1986; (4) erronea inammissibilità della questione sulla diversa natura del contratto (proposta/locazione vs. contratto costitutivo del diritto d'uso).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: il primo motivo (decadenza) è inammissibile perché sollevato per la prima volta in appello tramite memoria integrativa e non era provato che fosse stato già dedotto in primo grado; il secondo motivo è assorbito dalla inammissibilità del primo; il terzo motivo è inammissibile perché l'avviso di accertamento contestato non è stato trascritto né prodotto in ricorso, violando il principio di autosufficienza documentale richiesto per la Cassazione; il quarto motivo è infondato poiché l'avviso di accertamento riguarda un contratto qualificato come costitutivo del diritto d'uso e non la diversa natura del contratto, per cui la censura non coglie il vizio dedotto. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio in favore della Agenzia e liquidazione dell'onorario. Rilevato altresì l'eventuale obbligo del versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
DPR 26 ottobre 1972, n. 634, art. 74
Richiamata dalla ricorrente per sostenere la decadenza dell'ufficio: la Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché proposta solo in sede di appello e non documentata come già sollevata in primo grado, con conseguente mancata valutazione della pretesa decadenza.
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Richiama il principio di motivazione degli atti tributari. La Corte ha però dichiarato inammissibile la censura relativa a motivazione insufficiente perché l'atto amministrativo impugnato (avviso di accertamento) non è stato prodotto in Cassazione, rendendo la doglianza non autosufficiente.
DPR 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52
Norme sulla motivazione e sui requisiti formali degli atti tributari cui la ricorrente si è riferita; la Corte ha respinto l'eccezione per mancanza della produzione dell'atto e per mancata dimostrazione della carenza motivazionale.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6
Rinvio al principio di autosufficienza del ricorso per la Cassazione: i requisiti di contenuto e di forma e i documenti necessari devono essere assolti e prodotti nel ricorso; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile la terza censura.
Costituzione, art. 24
Richiamata dalla ricorrente nel quarto motivo in riferimento al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto la questione procedimentalmente infondata perché l'errore di qualificazione del contratto non attiene all'avviso di accertamento così come formato.
Codice di procedura civile, art. 100
Riferimento procedurale generico nel quarto motivo; la Corte non ha accolto la doglianza in quanto la questione non era rilevante rispetto all'oggetto dell'avviso impugnato.
DPR 28 dicembre 1972, n. 636, art. 16
Norma richiamata nel quarto motivo; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura sulla natura del contratto rispetto alla specifica impugnazione dell'avviso di accertamento del maggior valore.
DPR 30 aprile 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis
Norme in tema di contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza: l'atto amministrativo impugnato e i documenti fondamentali devono essere prodotti o trascritti nel ricorso; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
- Le questioni nuove introdotte in appello (novità) sono in genere inammissibili in Cassazione se non si dimostra che erano già state proposte in primo grado; chiomunque voglia far valere una causa di decadenza o simile deve assicurarne la tempestiva deduzione e documentazione.
- Quando si contesta la motivazione di un avviso di accertamento è necessario specificare e dimostrare esattamente in che cosa consista la carenza motivazionale, producendo l'atto o trascrivendone il contenuto nel ricorso per consentire la verifica in sede di legittimità.
- La qualificazione giuridica di un contratto (es. proposta, locazione, contratto costitutivo del diritto d'uso) può essere decisiva, ma va prospettata nel corretto procedimento impugnatorio e supportata da prova: una censura che non attiene all'atto effettivamente impugnato può essere ritenuta irrilevante.
- Le spese del giudizio seguono la soccombenza: il ricorrente deve considerare il rischio delle spese e, in caso di rigetto, anche l'eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa.
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