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Parere

Parere n. 79/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla signora Maria Roberta Landro (prof. avv. Giuseppe Di Vita), contro il Comune di Ragalna, la Regione Siciliana - Assessorato regionale territorio e ambiente, dipartimento regionale urbanistica per l’annullamento dei seguenti atti: -della delibera del consiglio comunale di Ragalna n. 10 del 25 giugno 2023, che ha approvato la proposta di delibera consiliare n. 14 del 16 giugno 2023, con la quale il Comune ha preso atto della avvenuta efficacia ed esecutività del piano regolatore generale (P.R.G.) del territorio di Ragalna, ai sensi e per gli effetti dell' art. 54, comma 3, della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, come modificato dall'art. 5, comma 2, lett. b), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 in parte qua; - proposta di delibera n. 14 del 16 giugno 2023 e relativa delibera di approvazione del consiglio comunale di Ragalna n. 10 del 25 giugno 2023 divenute note alle ricorrenti solo in seguito alla loro pubblicazione on line il 25 giugno 2023, in parte qua; - del decreto assessoriale n. 379/GAB del 28 agosto 2018, con il quale è stato nominato l’arch. Pietro Coniglio, funzionario in servizio presso il dipartimento regionale urbanistica, quale commissario ad acta, in sostituzione del consiglio comunale per la definizione di tutti gli adempimenti necessari all’adozione del piano regolatore generale (P.R.G.) e relativi allegati: - deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 15 ottobre 2018, adottata dal funzionario innanzi indicato in seguito all’avvenuto insediamento presso il Comune, in data 31 agosto 2018, in sostituzione e con i poteri del consiglio comunale, con la quale sono stati adottati il P.R.G. e il regolamento edilizio del comune di Ragalna, corredato dallo studio agricolo-forestale, dallo studio geologico e del parere del Parco dell’Etna; nonché di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, conseguente o connesso a quelli impugnati sotto il profilo oggettivo, soggettivo, funzionale o infra procedimentale.

Giustizia amministrativa202600030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana contro atti comunali e regionali relativi all’adozione e all’efficacia del piano regolatore generale del Comune di Ragalna, nonché contro la reiterazione di un vincolo preordinato all’espropriazione e le destinazioni urbanistiche imposte sui terreni della ricorrente.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente impugna la deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 15 ottobre 2018, con cui sono stati adottati il piano regolatore generale e il regolamento edilizio del Comune di Ragalna, il decreto assessoriale n. 379/GAB del 28 agosto 2018 di nomina del commissario ad acta, la proposta di deliberazione consiliare n. 14 del 16 giugno 2023 e la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 25 giugno 2023, con cui è stata presa d’atto dell’efficacia ed esecutività del PRG ai sensi dell’art. 54, comma 3, della legge regionale n. 19/2020, come modificato dalla legge regionale n. 36/2020. La controversia riguarda, in particolare, la destinazione a sede stradale di alcune particelle, già assoggettate a vincolo preordinato all’espropriazione dal PRG del 1983, e la destinazione agricola E2 delle restanti aree, con indice di copertura pari a 0,03 mc/mq e distanza dalla strada di almeno 20 metri. Sono dedotte: la violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 325/2001 in materia di indennità per la reiterazione dei vincoli; il difetto assoluto di motivazione, con violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 4, comma 4, della legge regionale siciliana n. 71/1978; l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà, nonché la violazione del principio di perequazione urbanistica. Il Comune eccepisce anche l’incerta individuazione dei beni interessati, rilevando che la ricorrente non risulterebbe proprietaria di immobili censiti al foglio 17. Il Collegio, prima di decidere in rito e nel merito, ritiene necessario verificare la tempestività del ricorso, accertando la data e la durata della pubblicazione online della deliberazione comunale e l’osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge regionale n. 11/2015. Ritiene inoltre indispensabile acquisire chiarimenti tecnici e documentali sulle effettive destinazioni urbanistiche delle particelle, sia nel PRG del 1983 sia in quello adottato nel 2018, sulle asserite disparità di trattamento urbanistico e sulle osservazioni presentate nel 2019 dai precedenti proprietari.

Il parere

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa non definisce il ricorso né in rito né nel merito. Dispone un’integrazione istruttoria, demandando all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana l’acquisizione, presso il Comune di Ragalna, della documentazione e dei chiarimenti necessari. In particolare, devono essere accertate: la data effettiva di pubblicazione all’Albo pretorio online della deliberazione consiliare n. 10 del 25 giugno 2023 e la sua pubblicazione per quindici giorni consecutivi; l’osservanza, alla data indicata nel parere, degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 6 della legge regionale n. 11/2015; l’esatta destinazione urbanistica delle particelle 113, 995, 996 e 1241 del foglio 21 nei PRG del 1983 e del 2018; la fondatezza delle contestazioni relative al disequilibrio delle scelte pianificatorie, alla diversa classificazione delle aree circostanti e alla mancata ricucitura urbanistica della proprietà; la copia delle osservazioni presentate il 9 gennaio 2019 dai precedenti proprietari. Il termine assegnato per gli adempimenti è di novanta giorni dalla comunicazione del parere interlocutorio. Dopo l’integrazione, l’Ufficio legislativo e legale dovrà trasmettere una nuova relazione. L’espressione del parere prescritto è quindi sospesa.

Osservazioni

Tempestività del ricorso e pubblicazione della deliberazione comunale

Deve essere verificato il dies a quo per la proposizione del ricorso, accertando se la deliberazione del Consiglio comunale di Ragalna n. 10 del 25 giugno 2023 sia stata pubblicata all’Albo pretorio online il 25 giugno 2023 o in altra data e se sia rimasta pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Obblighi di pubblicazione ai sensi della legge regionale n. 11/2015

Devono essere acquisiti idonei certificati, attestazioni o altra documentazione comprovante la data, la sezione e la durata della pubblicazione online richiesta dall’art. 6 della legge regionale n. 11/2015.

Destinazione urbanistica delle particelle interessate

Il Comune deve chiarire l’esatta destinazione urbanistica delle particelle 113, 995, 996 e 1241 del foglio 21 sia nel PRG del 1983 sia nel PRG adottato nel 2018, anche in relazione alla contestata destinazione a sede stradale.

Disequilibrio e irragionevolezza delle scelte pianificatorie

Deve essere acquisita una relazione comunale di chiarimento sulle contestazioni tecniche relative alla diversa classificazione urbanistica delle aree circostanti, alla presunta destinazione edificabile di fondi limitrofi e al mantenimento della proprietà della ricorrente in zona agricola E2 con indice di copertura pari a 0,03 mc/mq.

Osservazioni alla deliberazione del commissario ad acta

Deve essere acquisita la copia delle osservazioni presentate il 9 gennaio 2019 dai precedenti proprietari degli immobili in relazione alla deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 15 ottobre 2018.

Nuova relazione dell’Ufficio legislativo e legale

Dopo l’acquisizione degli elementi istruttori, l’Ufficio legislativo e legale dovrà trasmettere una nuova relazione per consentire la definizione del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando la tempestività dell’impugnazione dipende dalla conoscenza legale dell’atto mediante pubblicazione online, il dies a quo non può essere accertato senza verificare documentalmente la data effettiva di pubblicazione, la sezione di pubblicazione e la durata della stessa.
  • Prima di pronunciarsi sull’ammissibilità, sulla tempestività e sul merito di un ricorso contro scelte urbanistiche, il giudice consultivo può disporre un’integrazione istruttoria quando siano controverse l’esatta individuazione dei beni, la loro classificazione nei diversi strumenti urbanistici e la comparazione con le aree circostanti.
  • Le contestazioni relative alla reiterazione di un vincolo preordinato all’espropriazione richiedono l’accertamento della continuità temporale del vincolo, dell’effettiva destinazione urbanistica dell’area e delle ragioni attuali poste a fondamento della scelta pianificatoria.
  • Quando il ricorrente deduce irragionevolezza o disparità nella pianificazione urbanistica, l’amministrazione deve fornire chiarimenti istruttori idonei a confrontare la disciplina dell’area interessata con quella delle aree limitrofe e a spiegare le ragioni della diversa classificazione.

Ricorso contro il piano regolatore generale del Comune di Ragalna

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da una proprietaria privata contro il Comune di Ragalna e la Regione Siciliana, in relazione ad atti di adozione e presa d’atto dell’efficacia del piano regolatore generale comunale. La ricorrente contesta, tra l’altro, la destinazione a sede stradale di alcune particelle e la classificazione agricola E2 delle restanti aree di sua proprietà.

Premesse urbanistiche e atti impugnati

La proprietà, di estensione complessiva pari a 8.661 mq, è costituita da particelle situate ai fogli 17 e 21 del catasto terreni. Secondo la ricorrente, alcune particelle del foglio 21 erano già destinate a sede stradale dal PRG approvato nel 1983 e tale destinazione sarebbe stata confermata dal PRG adottato nel 2018, con conseguente reiterazione del vincolo preordinato all’espropriazione.

Le altre particelle sarebbero state classificate come zona agricola E2, “ambiti dell’agricoltura urbana”, con un indice di copertura pari a 0,03 mc/mq e una distanza dalla strada di almeno 20 metri. La ricorrente ritiene che tale disciplina abbia compresso ingiustificatamente lo jus aedificandi, anche perché l’area sarebbe inserita in un contesto urbano già ampiamente edificato.

Sono stati impugnati il decreto assessoriale di nomina del commissario ad acta, la deliberazione commissariale di adozione del PRG e del regolamento edilizio, la proposta di deliberazione consiliare e la deliberazione del Consiglio comunale che ha preso atto dell’efficacia ed esecutività del piano.

Motivi dedotti

La ricorrente ha dedotto:

  • la violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 325/2001, in relazione alla reiterazione del vincolo preordinato all’espropriazione senza corresponsione dell’indennità prevista;
  • il difetto assoluto di motivazione e la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 4, comma 4, della legge regionale siciliana n. 71/1978;
  • l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà della condotta amministrativa;
  • la violazione del principio di perequazione urbanistica.

La ricorrente lamenta inoltre che non sarebbero state adeguatamente considerate le osservazioni presentate nel 2019 dai precedenti proprietari, nelle quali si contestava la riduzione della superficie utile del fondo e l’impossibilità di edificare una piccola costruzione nel rispetto delle distanze dai confini.

Posizione delle amministrazioni

Il Dipartimento regionale urbanistica ha dichiarato la propria estraneità agli atti di pianificazione, richiamando la competenza comunale ai sensi dell’art. 54, comma 3, della legge regionale n. 19/2020. Il Comune di Ragalna ha depositato il rapporto previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Il Comune ha anche rilevato che dalle verifiche catastali e ipotecarie la ricorrente non risulterebbe proprietaria di immobili censiti al foglio 17, ponendo così una questione di precisa individuazione dei beni interessati dal ricorso.

Necessità di integrazione istruttoria

Il Collegio non ha ancora deciso né le questioni preliminari né quelle di merito. Ha ritenuto prioritario verificare la tempestività del ricorso, considerato che la ricorrente ha dichiarato di avere conosciuto gli atti comunali soltanto in seguito alla pubblicazione online del 25 giugno 2023.

A tal fine devono essere acquisiti documenti idonei a dimostrare:

  • la data effettiva di pubblicazione della deliberazione consiliare n. 10 del 25 giugno 2023;
  • la permanenza dell’atto all’Albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;
  • l’osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 6 della legge regionale n. 11/2015;
  • la sezione online nella quale l’atto è stato pubblicato.

Il Collegio ha inoltre richiesto una relazione comunale di chiarimenti sulla destinazione urbanistica delle particelle 113, 995, 996 e 1241 del foglio 21, sia nel PRG del 1983 sia nel PRG adottato nel 2018.

Verifica delle scelte pianificatorie

L’istruttoria dovrà esaminare anche le contestazioni tecniche relative al presunto disequilibrio delle scelte urbanistiche. In particolare, dovrà essere chiarito se le aree limitrofe siano state classificate come edificabili, mentre la proprietà della ricorrente sarebbe stata mantenuta in zona agricola con un indice molto più contenuto.

Dovrà quindi essere verificata la fondatezza delle allegazioni riguardanti:

  • la diversa classificazione urbanistica dei fronti e delle aree circostanti;
  • l’edificazione già presente nel microcomparto indicato dalla ricorrente;
  • la destinazione di parte delle aree limitrofe a zona edificabile Cns;
  • la mancata ricucitura urbanistica della proprietà della ricorrente;
  • l’eventuale disapplicazione grafica delle direttive generali di piano.

Dovrà infine essere acquisita la copia delle osservazioni presentate il 9 gennaio 2019 dai precedenti proprietari in relazione alla deliberazione commissariale n. 1 del 15 ottobre 2018.

Dispositivo interlocutorio

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha disposto gli adempimenti istruttori indicati nella motivazione, assegnando un termine di novanta giorni dalla comunicazione del parere interlocutorio. L’Ufficio legislativo e legale dovrà attivarsi presso il Comune di Ragalna, acquisire la documentazione richiesta e trasmettere una nuova relazione.

L’espressione del parere definitivo è stata sospesa; pertanto il ricorso non è stato né accolto né rigettato e restano impregiudicate le decisioni sulla tempestività, sull’ammissibilità e sul merito delle censure.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVincoli urbanisticiRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTermini e notificazione del ricorso
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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