Parere n. 77/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dai signori Adriano Alatrio e Maria Daniela Alatrio, anche quali procuratori generali della signora Grazia Distefano (avv. Carmelo Floreno) contro la Regione Siciliana, Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e nei confronti del Comune di Catania, per l'annullamento del nulla osta negativo, reso dall’assessorato regionale del territorio e ambiente, dipartimento urbanistica, servizio 5 - vigilanza urbanistica, del 3 febbraio 2023, prot. n. 1777, rispetto alla domanda di sanatoria relativa ad un fabbricato in Catania, contrada Vaccarizzo, Villagio Delfino, contraddistinto in catasto, al foglio 68/A, particella 201, sub. 2; della nota del 19 febbraio 2016, prot. n. 3669; della nota del medesimo assessorato, servizio 3-aree naturali e protette, del 19 gennaio 2022, prot. n. 3022, con allegato il parere negativo della III commissione permanente approvato dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) nella seduta del 31 marzo 2021; della nota del 25 febbraio 2022, prot. n. 3510; del parere C.R.P.P.N. del 29 luglio 2013, «sui criteri da adottare per l’esame delle istanze di condono edilizio e sull’individuazione delle zone per cui si ritiene inammissibile il condono per incompatibilità con la tutela dei beni sottoposti a pubblica tutela»; della nota del Comune di Catania, 22 luglio 2014, prot. n. 240836.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento del diniego regionale di nulla osta ambientale ai fini della sanatoria edilizia di un fabbricato sito in Catania, ricadente nella zona B di pre-riserva dell’Oasi del Simeto.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti impugnano il diniego di nulla osta adottato ai sensi dell’art. 24 della l.r. n. 37/1985, nonché gli atti presupposti, con riferimento a una domanda di sanatoria edilizia presentata nel 1986 ai sensi della l. n. 47/1985 e della l.r. n. 37/1985. Sono dedotte, tra l’altro, l’illegittima composizione del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione della disciplina del condono e del nulla osta ambientale, la disparità di trattamento rispetto ad altri immobili della medesima area, l’irragionevolezza, lo sviamento, la violazione del divieto di retroattività, del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità, nonché il travisamento dei fatti. Il Collegio deve verificare, anche in rito, la legittimità del procedimento e del parere negativo del C.R.P.P.N., ma rileva che gli atti disponibili non consentono ancora una decisione definitiva.
Il parere
Il Collegio non definisce il ricorso nel merito e dispone un’integrazione istruttoria. Sono richiesti, in particolare, il parere negativo della III commissione permanente approvato dal C.R.P.P.N. il 31 marzo 2021, il verbale della seduta con il numero dei partecipanti e l’esito della votazione, il regolamento interno vigente del C.R.P.P.N., il parere del 29 luglio 2013 sui criteri per l’esame delle istanze di condono, una relazione dettagliata sulla situazione vincolistica e sui pareri favorevoli rilasciati per immobili analoghi o vicini, le copie di tali pareri, la documentazione tecnica e planimetrica dell’immobile e lo stralcio cartografico della riserva. L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza regionale dovrà acquisire gli elementi presso l’Assessorato entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere interlocutorio e trasmettere una nuova relazione. L’espressione del parere è pertanto sospesa.
Osservazioni
Parere negativo del C.R.P.P.N.
Deve essere acquisita copia integrale del parere negativo della III commissione permanente approvato dal C.R.P.P.N. nella seduta del 31 marzo 2021, poiché il suo contenuto è necessario per valutare le censure di difetto di istruttoria, motivazione e legittimità del diniego.
Verbale della seduta del 31 marzo 2021
Deve essere prodotto il verbale, o almeno lo stralcio, della seduta del C.R.P.P.N. relativa alla pratica di sanatoria, con indicazione del numero dei partecipanti e dell’esito della votazione, ai fini della verifica della regolare composizione e deliberazione dell’organo.
Regolamento interno del C.R.P.P.N.
Deve essere acquisito il regolamento interno previsto dall’art. 2 del decreto assessoriale n. 8/Gab. del 16 gennaio 2017, vigente alla data della seduta del 31 marzo 2021, per verificare le regole di organizzazione e funzionamento dell’organo.
Parere del C.R.P.P.N. del 29 luglio 2013
Deve essere acquisito il parere richiamato nel provvedimento impugnato, concernente i criteri per l’esame delle istanze di condono edilizio e l’individuazione delle zone nelle quali il condono sarebbe inammissibile per incompatibilità con la tutela dei beni sottoposti a pubblica tutela.
Situazione vincolistica e disparità di trattamento
Deve essere predisposta una relazione dettagliata sulla situazione vincolistica del terreno e sulle ragioni del diniego, anche alla luce dei numerosi pareri favorevoli prodotti dai ricorrenti per immobili ricadenti nel Villaggio Delfino, nella zona B della riserva naturale Oasi del Simeto, anche sul medesimo foglio catastale.
Pareri favorevoli comparativi
Devono essere acquisite le copie dei pareri favorevoli del C.R.P.P.N. richiamati dai ricorrenti, per consentire la verifica della dedotta disparità di trattamento e della coerenza dell’azione amministrativa.
Documentazione tecnica dell’immobile
Devono essere acquisite la relazione tecnica illustrativa allegata alla domanda di sanatoria, la relativa integrazione, la descrizione dell’immobile e la planimetria della zona con individuazione del fabbricato.
Cartografia della riserva
Deve essere prodotto lo stralcio della cartografia I.G.M. in scala 1:25.000 della riserva, con l’esatta individuazione della zona interessata dall’immobile, documentazione richiamata nel parere del C.R.P.P.N. del 31 marzo 2021.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario costituisce il procedimento nel cui ambito è richiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa; il parere non viene tuttavia definito, essendo disposta un’istruttoria integrativa.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il Collegio richiama il potere di disporre acquisizioni istruttorie e documentali necessarie alla decisione.
l. 28 febbraio 1985, n. 47
Costituisce, insieme alla normativa regionale di recepimento, la base normativa della domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata nel 1986.
l.r. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37
Disciplina il procedimento regionale di sanatoria edilizia e, in particolare, l’acquisizione del nulla osta previsto dall’art. 24 per gli immobili ricadenti in aree sottoposte a tutela.
artt. 3 e 4 l.r. Sicilia 6 maggio 1981, n. 98, come modificati dall’art. 2 l.r. n. 14/1988
Sono richiamati dal primo motivo con riferimento alla composizione e al funzionamento del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
art. 24 l.r. Sicilia n. 37/1985
È la disposizione posta a fondamento del nulla osta regionale richiesto per la sanatoria dell’immobile ricadente nella riserva naturale; la verifica della corretta applicazione della norma resta sospesa in attesa dell’integrazione istruttoria.
art. 22 l.r. Sicilia n. 98/1981
È richiamato nel quinto motivo di ricorso, relativo alla disciplina della tutela dell’area naturale protetta.
art. 4 D.A. Territorio e Ambiente 30 maggio 1987
È richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina applicabile al rilascio del nulla osta.
decreto assessoriale n. 8/Gab. del 16 gennaio 2017
Prevede, all’art. 2, il regolamento interno relativo all’organizzazione e al funzionamento del C.R.P.P.N.; il regolamento vigente deve essere acquisito per la verifica della regolarità della seduta del 31 marzo 2021.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando gli atti disponibili non consentono di verificare la composizione, il quorum, le modalità deliberative o il contenuto effettivo dell’atto presupposto, il Collegio può disporre un’integrazione istruttoria prima di pronunciarsi in rito o nel merito.
- La verifica della legittimità di un diniego di nulla osta ambientale richiede l’acquisizione dell’atto istruttorio e deliberativo posto a fondamento del diniego, nonché dei verbali e delle regole organizzative dell’organo che lo ha adottato o approvato.
- Quando il ricorrente deduce disparità di trattamento mediante il richiamo a provvedimenti favorevoli relativi a immobili analoghi o vicini, l’amministrazione deve fornire elementi idonei a confrontare la situazione vincolistica, urbanistica e fattuale dei diversi immobili.
- La valutazione della compatibilità di un intervento edilizio con la tutela di una riserva naturale deve essere verificata anche sulla base della documentazione tecnica e cartografica necessaria a individuare con precisione l’immobile e la disciplina vincolistica applicabile.
- La richiesta di integrazione istruttoria può essere posta a carico dell’Ufficio legislativo e legale, quale struttura procedente, che deve attivarsi presso l’amministrazione competente e trasmettere una nuova relazione entro il termine assegnato.
Diniego di nulla osta per sanatoria edilizia in area naturale protetta
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, esamina un ricorso straordinario proposto da privati contro la Regione Siciliana e nei confronti del Comune di Catania. Il ricorso riguarda il diniego di nulla osta regionale necessario per la sanatoria di un fabbricato sito in contrada Vaccarizzo, Villaggio Delfino, ricadente nella zona B di pre-riserva dell’Oasi del Simeto e soggetto anche a vincolo P.A.I.
Procedimento amministrativo e atti impugnati
La domanda di sanatoria era stata presentata nel 1986 ai sensi della l. n. 47/1985 e della l.r. n. 37/1985. Il Comune di Catania aveva attestato la necessità dei nulla osta degli enti competenti, tra cui quello dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente per la riserva naturale. La Soprintendenza aveva rilasciato il nulla osta di propria competenza, rilevando che il vincolo paesaggistico era successivo alla realizzazione dell’immobile.
L’istruttoria regionale si era conclusa con la trasmissione della pratica al servizio competente per le aree naturali protette. Il C.R.P.P.N. aveva formulato e approvato un parere negativo nella seduta del 31 marzo 2021. Dopo il preavviso di rigetto del 25 febbraio 2022, l’amministrazione aveva adottato il diniego di nulla osta del 3 febbraio 2023.
Motivi del ricorso
I ricorrenti deducono sei gruppi di censure, concernenti:
- la composizione del C.R.P.P.N. e la violazione della l.r. n. 98/1981, come modificata dalla l.r. n. 14/1988;
- il difetto di istruttoria e di motivazione del diniego;
- la violazione della disciplina della sanatoria edilizia e dell’art. 24 della l.r. n. 37/1985;
- la disparità di trattamento rispetto ad altri immobili situati nella medesima area;
- l’irragionevolezza, lo sviamento e il travisamento dei fatti;
- la violazione del divieto di retroattività, del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità.
Necessità dell’integrazione istruttoria
Il Collegio ritiene che gli atti disponibili non consentano ancora di definire il ricorso, lasciando impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito. In particolare, occorre verificare il contenuto effettivo del parere negativo, la regolarità della seduta del C.R.P.P.N., la disciplina interna dell’organo, la situazione vincolistica dell’immobile e la comparabilità degli altri casi indicati dai ricorrenti.
Sono quindi richiesti:
- il parere negativo della III commissione permanente e il verbale della seduta del 31 marzo 2021;
- il numero dei partecipanti e l’esito della votazione;
- il regolamento interno del C.R.P.P.N. vigente alla data della seduta;
- il parere del 29 luglio 2013 sui criteri per l’esame delle istanze di condono;
- una relazione sulla situazione vincolistica dell’area e sulle ragioni del diniego;
- le copie dei pareri favorevoli rilasciati per immobili analoghi o vicini;
- la relazione tecnica, le integrazioni, la descrizione e la planimetria dell’immobile;
- la cartografia I.G.M. della riserva con l’individuazione del fabbricato.
Adempimenti e conclusione
L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana dovrà attivarsi presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente per acquisire la documentazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere. Successivamente dovrà trasmettere una nuova relazione sull’affare.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa non accoglie né rigetta il ricorso in questa fase: dispone gli adempimenti istruttori e sospende l’espressione del parere richiesto.
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