Parere n. 509/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Antonella Antonelli contro la Regione Puglia e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari per l’annullamento della determinazione della Regione Puglia n.192 del 22 dicembre 2020 e la nota prot. 10180-p del 22 dicembre della soprintendenza archeologia e belle arti per Città metropolitana di Bari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determinazione della Regione Puglia n. 192 del 22 dicembre 2020 e della nota della Soprintendenza prot. n. 10180-P del 22 dicembre 2020, relative al parere paesaggistico favorevole con prescrizioni per il miglioramento fondiario mediante espianto di ulivi e reimpianto di vigneto a tendone.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale nella parte in cui ha recepito il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza, sostenendo che le prescrizioni renderebbero l'intervento produttivo antieconomico e di fatto inattuabile. Sono stati dedotti difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzionalità dell'azione amministrativa, oltre a vizi procedimentali. In particolare, sono state contestate la fascia di salvaguardia di 60 metri nella particella n. 98, la fascia di 20 metri nella particella n. 521 a ridosso della strada provinciale n. 179 e la fascia di rispetto di 5 metri per ciascun lato dei muretti a secco. La ricorrente ha inoltre denunciato la contraddittorietà rispetto alla precedente determinazione regionale n. 28 del 12 febbraio 2019, relativa alla particella adiacente n. 523, nella quale erano state imposte prescrizioni meno gravose, nonché l'erroneità dell'affermazione secondo cui il tratto meridionale del bene paesaggistico non sarebbe stato interessato da coltivazioni di uva a tendone. Il Consiglio di Stato, con i precedenti pareri n. 1018 del 27 giugno 2022 e n. 598 del 20 giugno 2025, aveva disposto acquisizioni istruttorie riguardanti il testo integrale della determinazione impugnata, la collocazione delle particelle e i chiarimenti sulla contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzionalità delle prescrizioni.
Il parere
La Sezione non ha definito il merito del ricorso. Ha rilevato che gli incombenti istruttori già disposti non sono stati integralmente adempiuti: il Ministero della cultura si è limitato a sollecitare la Regione Puglia e la Soprintendenza, senza che la documentazione e la relazione integrativa richieste siano pervenute. Considerato il tempo trascorso, la Sezione ha reiterato per l'ultima volta l'ordine istruttorio, da adempiere entro 45 giorni dalla comunicazione del parere, secondo le modalità indicate nei precedenti pareri. In caso di ulteriore ingiustificato inadempimento, il ricorso sarà deciso sulla base degli atti presenti nel fascicolo, ferme le responsabilità anche erariali delle amministrazioni inerti. La trattazione è stata rinviata a un'adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026.
Osservazioni
Incombenti istruttori già disposti
Devono essere trasmessi il testo integrale e leggibile della determinazione regionale n. 192 del 22 dicembre 2020 e una relazione integrativa corredata da planimetria, idonea a chiarire la posizione delle particelle n. 523, n. 98 e n. 521 del foglio 24.
Confronto tra le autorizzazioni relative alle particelle
La relazione deve chiarire l'asserita contraddittorietà tra il precedente provvedimento relativo alla particella n. 523 e quello impugnato, riguardante le particelle n. 98 e n. 521, con specifico riferimento alle diverse prescrizioni paesaggistiche.
Ragionevolezza e proporzionalità delle prescrizioni
Devono essere forniti chiarimenti sulla dedotta irragionevolezza e sproporzionalità delle fasce di salvaguardia e delle prescrizioni relative ai muretti a secco, anche tenendo conto del precedente provvedimento autorizzatorio.
Termine per l'adempimento
Gli incombenti devono essere adempiuti entro 45 giorni dalla comunicazione del parere. In caso di ulteriore ingiustificato inadempimento, il ricorso sarà deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo, ferme le responsabilità anche erariali delle amministrazioni inerti.
Norme richiamate
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, scheda n. 5.5
il sud est barese ed il paesaggio del vigneto
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico, nel quale alla produzione olivicola si aggiungerebbe in maniera preponderante il vigneto.
Parere del Consiglio di Stato n. 1018 del 27 giugno 2022
Ha disposto l'acquisizione del testo integrale della determinazione impugnata e di una relazione integrativa con planimetria e chiarimenti sulle particelle, sulla contraddittorietà e sulla proporzionalità delle prescrizioni.
Parere del Consiglio di Stato n. 598 del 20 giugno 2025
Ha reiterato l'ordine istruttorio, estendendolo alla Regione Puglia e alla Soprintendenza, con l'avviso che il ricorso sarebbe stato deciso sugli atti disponibili in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando la decisione dipende da accertamenti fattuali specifici e da documentazione indispensabile, la Sezione può disporre e reiterare incombenti istruttori nei confronti delle amministrazioni interessate.
- L'ulteriore mancato adempimento, dopo la reiterazione dell'ordine istruttorio e la fissazione di un termine, consente alla Sezione di decidere il ricorso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo, ferme le eventuali responsabilità delle amministrazioni inerti.
- La verifica della ragionevolezza e della proporzionalità di prescrizioni paesaggistiche può richiedere il confronto con precedenti provvedimenti riguardanti aree adiacenti o situazioni ritenute analoghe, nonché l'esatta ricostruzione della collocazione delle particelle interessate.
Ricorso straordinario su prescrizioni paesaggistiche per il reimpianto di un vigneto
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato in sede consultiva un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una proprietaria privata contro la Regione Puglia e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari. Il ricorso riguarda il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni relativo a un intervento di miglioramento fondiario consistente nello svellimento di piante di olivo e nel reimpianto di un vigneto di uva da tavola allevato a tendone.
Atto impugnato e censure
La ricorrente ha contestato la determinazione regionale n. 192 del 22 dicembre 2020, con la quale è stato recepito il parere favorevole con prescrizioni esecutive espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 10180-P del 22 dicembre 2020. L'impugnazione riguarda esclusivamente le prescrizioni, ritenute tali da rendere l'intervento antieconomico e sostanzialmente inattuabile.
Sono stati dedotti difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzionalità dell'azione amministrativa, oltre a vizi procedimentali. In particolare, la ricorrente ha contestato:
- la fascia di salvaguardia di 60 metri prevista nella particella n. 98;
- la fascia di salvaguardia di 20 metri nella particella n. 521, a ridosso della strada provinciale n. 179;
- la fascia di rispetto di 5 metri per ciascun lato dei muretti a secco presenti sui confini e tra le particelle n. 98 e n. 521.
Confronto con il precedente provvedimento
La ricorrente ha richiamato la precedente determinazione regionale n. 28 del 12 febbraio 2019, relativa alla particella adiacente n. 523 e a un analogo intervento di espianto di ulivi e realizzazione di un vigneto a tendone. In quel caso l'amministrazione aveva ritenuto che l'intervento non interrompesse la continuità del corso d'acqua, non pregiudicasse i valori paesaggistici e non compromettesse i caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto.
Le prescrizioni precedenti riguardavano l'impianto a buche senza trasformazione profonda del suolo, l'impiego di pali in legno e una fascia di rispetto di 5 metri per i muretti a secco. Secondo la ricorrente, analoghi accorgimenti erano stati autonomamente previsti anche per il nuovo intervento, sicché le ulteriori e più gravose limitazioni sarebbero state contraddittorie e sproporzionate.
È stata inoltre contestata l'affermazione secondo cui il tratto meridionale del bene paesaggistico non sarebbe stato interessato da coltivazioni di uva a tendone, poiché la documentazione cartografica prodotta dalla ricorrente avrebbe evidenziato la presenza di una vasta area circostante destinata a tale coltivazione.
Istruttoria disposta dalla Sezione
Con il parere n. 1018 del 27 giugno 2022, la Sezione aveva rilevato che la determinazione regionale impugnata risultava incompleta e non leggibile oltre la prima pagina. Aveva quindi richiesto la trasmissione del testo integrale e una relazione integrativa corredata da planimetria, necessaria per accertare la posizione delle particelle n. 523, n. 98 e n. 521 del foglio 24.
La relazione avrebbe dovuto chiarire anche:
- la possibile contraddittorietà tra i provvedimenti relativi alla particella n. 523 e alle particelle n. 98 e n. 521;
- la ragionevolezza e la proporzionalità delle prescrizioni imposte;
- la rilevanza del precedente provvedimento autorizzatorio nel valutare il nuovo intervento.
Con il successivo parere n. 598 del 20 giugno 2025, la Sezione ha reiterato l'ordine istruttorio, estendendolo alla Regione Puglia e alla Soprintendenza e avvertendo che, in caso di ulteriore mancato adempimento, il ricorso sarebbe stato deciso sulla base degli atti disponibili.
Mancato adempimento e nuovo rinvio
Il Ministero della cultura ha trasmesso il parere del 2025 alla Regione e alla Soprintendenza, sollecitando l'adempimento. Tuttavia, alla data dell'adunanza del 12 febbraio 2026, gli incombenti istruttori non risultavano ancora eseguiti. La Sezione ha quindi rilevato che il solo Ministero aveva dato seguito alle richieste, limitandosi però a sollecitare le amministrazioni competenti.
Considerato il tempo trascorso, il Consiglio di Stato ha reiterato per l'ultima volta gli incombenti già indicati nei precedenti pareri. La documentazione e la relazione integrativa dovranno essere trasmesse entro 45 giorni dalla comunicazione del presente parere, secondo le modalità già precisate.
Avvertimento alle amministrazioni
La Sezione ha stabilito che, in caso di ulteriore ingiustificato inadempimento, il ricorso sarà deciso sulla base della documentazione presente nel fascicolo. Il parere richiama espressamente anche le possibili responsabilità, comprese quelle erariali, delle amministrazioni inerti.
Esito
Il parere ha natura interlocutoria e non contiene una decisione sul merito delle censure. La trattazione del ricorso è stata rinviata a un'adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. La Segreteria è stata incaricata di comunicare il parere al Ministero della cultura, alla Regione Puglia, alla Soprintendenza e alla ricorrente.
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