L.R. Sicilia 19/2020
Norme per il governo del territorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sicilia governo del territorio, pianificazione multilivello, VAS, SITR/SIT, PTR, PTC/PCM, PUG e PPA, con regole su rigenerazione urbana, perequazione, compensazione, contenimento del consumo di suolo e tutela del territorio rurale e dei boschi. Prevede anche poteri sostitutivi, organi tecnici e un regime transitorio con termini per l’adozione dei nuovi piani.
Norme per il governo del territorio e la pianificazione urbanistica in Sicilia
Norme per il governo del territorio in Sicilia
La legge regionale siciliana n. 19/2020 ridisegna l’assetto della pianificazione territoriale e urbanistica nell’Isola, introducendo un sistema multilivello coordinato tra Regione, Città metropolitane, liberi Consorzi comunali e comuni. Il provvedimento pone al centro sostenibilità, contenimento del consumo di suolo, rigenerazione urbana, tutela paesaggistica e monitoraggio continuo del territorio.
Finalità generali e principi di sistema
La disciplina regionale mira a promuovere sviluppo urbano e territoriale armonico e durevole, miglioramento della qualità della vita, tutela dell’ambiente e del paesaggio, recupero dei siti compromessi e riduzione del consumo di suolo fino al saldo zero. Il governo del territorio deve fondarsi su sussidiarietà, partecipazione, concertazione, semplificazione, flessibilità, perequazione e conoscenza sistematica del territorio.
Riparto delle funzioni tra Regione ed enti locali
Le funzioni di pianificazione sono attribuite agli enti locali e alla Regione secondo il principio di sussidiarietà. I comuni esercitano tutte le funzioni non espressamente riservate ad altri livelli; la Regione interviene per le scelte di interesse sovracomunale e per l’indirizzo strategico complessivo; Città metropolitane e liberi Consorzi svolgono le funzioni di area vasta non efficacemente esercitabili dal singolo comune. È ammessa la pianificazione in forma associata tra comuni.
Sostenibilità ambientale, partecipazione e concertazione
Gli strumenti di pianificazione devono essere accompagnati da valutazioni di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, nonché dalla VAS secondo il d.lgs. 152/2006. È garantita la partecipazione di soggetti pubblici e privati, associazioni e organizzazioni, con ampia pubblicità degli atti, possibilità di osservazioni e motivata valutazione delle deduzioni. Il coordinamento tra amministrazioni avviene tramite Conferenza di pianificazione, accordo di pianificazione e accordo di programma.
Strumenti di concertazione e accordo di pianificazione
La Conferenza di pianificazione è lo snodo procedurale per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale. Vi partecipano le amministrazioni competenti al rilascio di assensi e i soggetti ambientali; il progetto di piano deve essere messo a disposizione almeno 30 giorni prima. La Conferenza si conclude con un accordo di pianificazione, che sostituisce ogni parere, autorizzazione, nulla osta o altro atto di assenso dei soggetti partecipanti o regolarmente invitati ma assenti. L’accordo deve includere anche il parere VAS, le verifiche di coerenza, la valutazione economica, le modalità di controllo e le sanzioni.
Accordo di programma
Per opere e interventi complessi, anche di iniziativa privata, trova applicazione la disciplina dell’accordo di programma di cui al TUEL. L’approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e può determinare varianti agli strumenti di pianificazione. Se i lavori non iniziano entro tre anni o non si concludono nei termini dell’accordo, la dichiarazione di pubblica utilità cessa di avere efficacia, salvo proroghe motivate. È previsto l’obbligo di acquisire informazione antimafia sui soggetti privati coinvolti.
Sistema informativo territoriale regionale e monitoraggio
La Regione realizza e gestisce il SITR come base conoscitiva unitaria del territorio, con cartografia ufficiale, banche dati georeferenziate, archivio cartografico e fotografico, interscambio di dati con enti locali e dipartimenti regionali, accesso libero ai dati ufficiali e supporto alla redazione dei piani. Gli enti locali collaborano alla formazione e aggiornamento dei dati territoriali e si dotano di SIT locali, potendo aderire alle convenzioni regionali.
Pianificazione territoriale regionale con valenza paesaggistica (PTR)
Il PTR è lo strumento regionale di riferimento, con valenza anche paesaggistica, economica, sociale, culturale e ambientale. Definisce il quadro conoscitivo unificato regionale, le invarianti territoriali, i criteri generali per la pianificazione di livello inferiore, la rete infrastrutturale, le aree di preservazione ambientale, gli ambiti strategici e le aree agricole strategiche. Ha durata decennale, è di regola aggiornato ogni cinque anni e può essere variato con la stessa procedura, con termini dimezzati.
Effetti e formazione del PTR
Le previsioni del PTR prevalgono sugli strumenti locali difformi, che devono adeguarsi entro 90 giorni dall’approvazione. La formazione prevede atti propedeutici entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, progetto entro i 180 giorni successivi, adozione della Giunta, pubblicazione, deposito e osservazioni, quindi Conferenza di pianificazione e approvazione finale. È prevista una disciplina sostitutiva in caso di dissenso motivato su interessi ambientali, paesaggistici, storico-artistici, sanitari o di pubblica incolumità.
Pianificazione di area vasta: PTC e PCM
I piani territoriali consortili e metropolitani hanno valenza strategica, strutturale e di coordinamento e devono essere coerenti con il PTR. Individuano assetto territoriale, tutela ambientale e culturale, mobilità sostenibile, insediamenti produttivi e commerciali, aree agricole strategiche, assetto idrogeologico e interventi di infrastrutturazione. Devono essere avviati entro 90 giorni dall’approvazione del PTR, aggiornati ogni cinque anni e possono essere modificati con procedura abbreviata. In caso di inerzia, è previsto il potere sostitutivo regionale.
Pianificazione urbanistica comunale: PUG
Il Piano urbanistico generale comunale è lo strumento generale di governo del territorio comunale ed è obbligatorio per tutti i comuni siciliani. Ha efficacia tendenzialmente a tempo indeterminato, salvo i vincoli espropriativi, che durano cinque anni. Il PUG disciplina trasformazioni, tutela dei centri storici, mobilità, risorse naturali, assetto idrogeologico, localizzazione delle attività produttive, aree da riqualificare, standard, dotazioni territoriali, perequazione e compensazione.
Procedimento di formazione del PUG
Il PUG è adottato e approvato dal consiglio comunale, sulla base di direttive della giunta e con ampia partecipazione pubblica. Sono obbligatori studi agricolo-forestale, geologico, idraulico, demografico-socioeconomico e archeologico. Il procedimento prevede documento preliminare, eventuali misure di salvaguardia, Conferenza di pianificazione, osservazioni pubbliche, eventuale rielaborazione, approvazione finale e pubblicazione in GURS. Le varianti parziali seguono un procedimento semplificato e i termini sono dimezzati.
Carta dei vincoli e regolamento edilizio comunale
Ogni comune deve dotarsi della carta dei vincoli e della relativa scheda, che ricostruiscono tutti i vincoli e le prescrizioni incidenti sul territorio. La carta è elaborato costitutivo del piano; la VAS deve contenere una specifica verifica di conformità ai vincoli. Il regolamento edilizio comunale è obbligatorio, di carattere tecnico-operativo, complementare al PUG e disciplinante modalità costruttive, sicurezza, igiene, risparmio energetico, barriere architettoniche e titoli edilizi.
Piani particolareggiati attuativi (PPA)
I PPA disciplinano porzioni di territorio che richiedono un livello ulteriore di dettaglio per l’attuazione del PUG. Possono essere pubblici, privati o misti; per iniziativa privata è necessaria una convenzione con trascrizione entro sei mesi e garanzie finanziarie. Possono sostituire una pluralità di strumenti attuativi tradizionali, hanno regole su standard, urbanizzazioni, contributi, espropri, efficacia quinquennale delle urbanizzazioni e possibilità di allegare progetti definitivi con effetto di permesso di costruire.
Accordi urbanistici e comparti edificatori
La legge ammette accordi urbanistici con privati o enti pubblici per attuare interventi previsti o da prevedere nei piani, nel rispetto di proporzionalità, trasparenza e interesse pubblico. Sono possibili cessioni, permute, diritti edificatori, opere di urbanizzazione, compensazioni ambientali e abitazioni calmierate. La perequazione può realizzarsi anche tramite comparti edificatori, nei quali i diritti edificatori sono liberamente commerciabili e possono essere trasferiti. In caso di inerzia dei proprietari, è prevista l’attivazione sostitutiva del comune o dei consorzi proprietari maggioritari.
Rigenerazione urbana, certificato verde e auto-recupero
La legge incentiva il riuso di aree e edifici dismessi, la riqualificazione del degrado urbano, la demolizione e ricostruzione, la riattivazione di funzioni miste e il contenimento del consumo di suolo. Sono previste qualificazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, premialità, società miste pubblico-private e gruppi di autorecupero. Il certificato verde consente nuove trasformazioni solo previa acquisizione e demolizione di volumetrie equivalenti in aree di rigenerazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.
Contenimento del consumo di suolo, perequazione e compensazione
Il consumo di suolo è ammesso solo entro il limite massimo del 10% della superficie urbanizzata e soltanto per opere pubbliche o di interesse pubblico senza ragionevoli alternative di riuso. La perequazione distribuisce in modo equo diritti edificatori e oneri tra i proprietari. La compensazione urbanistica può riguardare espropri, delocalizzazioni, siti produttivi dismessi e premi edificatori finalizzati alla bonifica, al recupero ambientale o alla rigenerazione.
Territorio rurale, agricoltura e boschi
Il territorio rurale è perimetrato dal PUG e consente solo recupero del patrimonio esistente e attività edilizie connesse all’agricoltura, secondo limiti stringenti su indici, distacchi, rapporti di copertura e fasce di rispetto. Le attività agrituristiche sono di regola svolte nei fabbricati esistenti, con ampliamenti limitati. Boschi e foreste sono considerati risorsa strategica regionale, con divieto di mutamento di destinazione d’uso e tutela specifica in sede urbanistica e paesaggistica.
Standard urbanistici, qualità urbana e dotazioni territoriali
La pianificazione comunale deve rispettare gli standard minimi statali e può elevarli per migliorare la qualità della vita. Gli strumenti urbanistici devono definire standard di qualità urbana, ambientale e architettonica, infrastrutture, servizi e dotazioni ecologiche, considerando popolazione residente, fluttuante e potenziale. Sono disciplinati anche i concorsi di architettura e la progettazione partecipata come strumenti ordinari di qualità urbana.
Poteri sostitutivi, regolamento territoriale e CTS
La Regione può intervenire in via sostitutiva, previa diffida, quando enti locali e di area vasta omettano atti dovuti in materia urbanistica. È previsto il regolamento per il coordinamento territoriale, con specifiche tecniche del SITR, criteri di monitoraggio e regole per la pianificazione associata. Il Comitato tecnico scientifico esprime pareri su PTR, piani di area vasta, varianti e questioni urbanistiche rilevanti; il suo parere, a maggioranza, ha valore consultivo e sostituisce altri pareri previsti dalla legge.
Regime transitorio, salvaguardie, abrogazioni ed entrata in vigore
I piani già depositati alla data di entrata in vigore della legge seguono la disciplina previgente fino alla conclusione del procedimento. Il PTR deve essere approvato entro un anno; gli strumenti di area vasta e comunali devono adeguarsi entro un anno dall’adozione del PTR, altrimenti opera l’intervento sostitutivo regionale. Sono previste misure di salvaguardia sulle iniziative in contrasto con i piani adottati. È abrogata la legge regionale siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, oltre ad altra disposizione puntuale, mentre la legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
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