Parere n. 78/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dal Centro Catanese di Medicina e Chirurgia, Casa di Cura s.p.a. e dalla Casa di Cura Gibiino s.r.l. (Avv. Gianfranco Pignatone) contro la Regione Siciliana, Assessorato della salute e nei confronti di CARMIDE s.r.l., dell’azienda sanitaria provinciale di Catania, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: -del decreto assessoriale 24 luglio 2025 n. 776, pubblicato nella G.U.R.S dell’8 agosto 2025, limitatamente alla parte in cui, dispone che «alle strutture mono-specialistiche post-acuzie il tetto massimo sarà determinato in base al numero dei posti letto moltiplicato 365 giorni a cui applicare la tariffa media regionale di euro 250,40» ai fini del calcolo del budget di struttura, applica anche per i posti letto di riabilitazione psichiatrica di tali strutture la tariffa di euro 250,40 al giorno anziché quella loro propria di euro 202,00; - del decreto assessoriale 8 agosto 2025 n. 878, pubblicato nella G.U.R.S del 14 agosto 2025 n. 36 nella parte in cui, conferma inalterate le previsioni impugnate; - della clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 11 dello schema di contratto allegato all’impugnato decreto assessoriale 24 luglio 2025, n. 776; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dei decreti assessoriali n. 776 del 24 luglio 2025 e n. 878 dell’8 agosto 2025, nonché della clausola di salvaguardia dello schema contrattuale, in materia di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe per strutture mono-specialistiche post-acuzie e posti letto di riabilitazione psichiatrica
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Le strutture ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione, i decreti assessoriali n. 776 del 24 luglio 2025 e n. 878 dell’8 agosto 2025 nella parte in cui prevedono, per il calcolo del budget delle strutture mono-specialistiche post-acuzie, l’applicazione della tariffa media regionale di euro 250,40 per posto letto, anziché della tariffa specifica di euro 202,00 prevista per i posti letto di riabilitazione psichiatrica. È stata inoltre impugnata la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 11 dell’allegato A al decreto n. 776, destinata a essere recepita nei contratti individuali con le aziende sanitarie, nella parte in cui impone la rinuncia preventiva e successiva a ogni tutela giurisdizionale relativa agli atti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e agli atti collegati o presupposti, nonché la rinuncia alle azioni e impugnazioni già intraprese o instaurabili.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia amministrativa ha esaminato la domanda cautelare in relazione al fumus boni iuris e al periculum in mora. Ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti limitatamente all’art. 11 dell’allegato A al decreto assessoriale n. 776 del 24 luglio 2025. La clausola, imponendo alla parte privata una rinuncia preventiva e successiva alla tutela giurisdizionale nei confronti degli atti amministrativi relativi a tetti di spesa, tariffe e atti connessi, nonché alle controversie già promosse o promuovibili, è stata ritenuta prima facie incompatibile con il diritto costituzionalmente garantito alla piena tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione e, per tale via, contraria all’ordine pubblico negoziale. Il parere ha quindi ritenuto accoglibile la sospensiva nei termini e nei limiti indicati in motivazione, senza definire nel merito le ulteriori censure relative alle tariffe e ai tetti di spesa.
Osservazioni
Art. 11 dell’allegato A - Clausola di salvaguardia
La clausola, destinata a essere recepita nei contratti individuali, impone una rinuncia preventiva e successiva a ogni tutela giurisdizionale contro gli atti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e ogni altro atto collegato o presupposto, oltre alla rinuncia alle azioni e impugnazioni già intraprese o instaurabili. Il Consiglio ha ravvisato, in sede cautelare, fumus di contrarietà al diritto costituzionale alla piena tutela giurisdizionale e, conseguentemente, all’ordine pubblico negoziale.
Determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe
Il parere cautelare non definisce nel merito la legittimità dell’applicazione della tariffa di euro 250,40 ai posti letto di riabilitazione psichiatrica, né la questione della tariffa propria di euro 202,00; la sospensione è stata riconosciuta soltanto con riferimento alla clausola di salvaguardia.
Norme richiamate
Art. 24 Costituzione
diritto costituzionalmente garantito alla piena tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
La clausola negoziale che imponga al privato la rinuncia preventiva o successiva alla tutela giurisdizionale nei confronti di atti amministrativi è ritenuta prima facie incompatibile con il diritto costituzionale di azione.
Art. 113 Costituzione
tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
Il contenuto della clausola è considerato incompatibile con il principio di piena tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione.
Art. 11 dell’allegato A al decreto assessoriale Regione Siciliana n. 776 del 24 luglio 2025
La clausola, secondo il parere, impone rinunce preventive e successive alle azioni e impugnazioni relative a tetti di spesa, tariffe e atti collegati o presupposti, risultando prima facie viziata.
Decreto assessoriale Regione Siciliana n. 776 del 24 luglio 2025
art. 13: schema-tipo di contratto per l’annualità di riferimento
L’art. 11 dell’allegato A, inserito nello schema-tipo di contratto, è destinato a essere recepito nei contratti individuali tra l’azienda sanitaria provinciale e le strutture private.
Decreto assessoriale Regione Siciliana n. 878 dell’8 agosto 2025
Il decreto è stato impugnato nella parte in cui conferma le previsioni contestate, ma il parere cautelare non ne esamina nel merito la legittimità.
Massime di principio
- Una clausola inserita in uno schema contrattuale predisposto dalla pubblica amministrazione non può imporre al privato la rinuncia preventiva o successiva alla tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi che determinano tetti di spesa, tariffe o altri effetti incidenti sulla sua posizione giuridica.
- La rinuncia negoziale alle azioni e alle impugnazioni già intraprese o ancora proponibili contro atti della pubblica amministrazione è prima facie incompatibile con il diritto costituzionale alla piena tutela giurisdizionale e può determinare un contrasto con l’ordine pubblico negoziale.
- In sede cautelare, la sospensione può essere accordata limitatamente alla clausola contrattuale lesiva del diritto di azione, anche quando restino non definite nel merito le questioni relative alla legittimità dei tetti di spesa e delle tariffe.
Impugnazione dei decreti regionali su tetti di spesa, tariffe e clausola di salvaguardia
Il parere è stato reso dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva, nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da tre strutture sanitarie private contro la Regione Siciliana, Assessorato della salute. La controversia riguarda i decreti assessoriali n. 776 del 24 luglio 2025 e n. 878 dell’8 agosto 2025, relativi alla determinazione dei budget e delle tariffe per l’annualità 2025.
Oggetto del ricorso
Le ricorrenti hanno contestato la previsione secondo cui, per le strutture mono-specialistiche post-acuzie, il tetto massimo del budget deve essere calcolato moltiplicando il numero dei posti letto per 365 giorni e applicando la tariffa media regionale di euro 250,40. Secondo la prospettazione riportata nel ricorso, tale tariffa sarebbe stata applicata anche ai posti letto di riabilitazione psichiatrica, sebbene per questi ultimi fosse prevista una tariffa propria di euro 202,00.
È stato inoltre impugnato l’art. 11 dell’allegato A al decreto n. 776 del 24 luglio 2025, recante una clausola di salvaguardia destinata a essere recepita nello schema-tipo di contratto previsto dall’art. 13 del medesimo decreto.
Contenuto della clausola contestata
La clausola impone alla parte privata la rinuncia, sia preventiva sia successiva, a ogni tutela giurisdizionale nei confronti degli atti relativi alla determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e di ogni altro atto collegato o presupposto. Prevede inoltre la rinuncia alle azioni o impugnazioni già intraprese e a quelle ancora proponibili contro i medesimi atti.
Valutazione cautelare del Consiglio
Il Consiglio ha ritenuto sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora limitatamente all’art. 11 dell’allegato A. La clausola è stata considerata prima facie incompatibile con il diritto, costituzionalmente garantito, alla piena tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Secondo il parere, l’incompatibilità deriva dal fatto che una clausola inserita nello schema contrattuale predisposto dall’amministrazione pretende di neutralizzare, mediante una rinuncia negoziale, la possibilità per il privato di contestare atti amministrativi incidenti sulla determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe. Per la stessa ragione, la clausola è stata ritenuta prima facie contraria all’ordine pubblico negoziale.
Il Consiglio richiama, in senso conforme, le proprie decisioni del 1° agosto 2025, n. 650, e del 12 dicembre 2024, n. 414, quest’ultima resa in sede cautelare.
Limiti della decisione
La valutazione favorevole alla sospensione è circoscritta alla clausola di salvaguardia. Il parere non decide nel merito la legittimità dell’applicazione della tariffa di euro 250,40 ai posti letto di riabilitazione psichiatrica, né la correttezza della tariffa alternativa di euro 202,00. Non risultano esaminate in modo definitivo le ulteriori censure rivolte ai decreti assessoriali.
Esito
Il Consiglio di Giustizia amministrativa ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare nei termini e nei limiti della motivazione, ossia con riferimento all’art. 11 dell’allegato A al decreto assessoriale n. 776 del 24 luglio 2025. L’accoglimento è pertanto parziale rispetto all’insieme degli atti e delle disposizioni impugnati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 11 mar 2026Parere n. 76/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 11 mar 2026Parere n. 77/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 11 mar 2026Parere n. 79/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 11 mar 2026Parere n. 80/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 11 mar 2026Parere n. 509/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 65/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →