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Parere

Parere n. 80/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai signori Lisuzzo Calogero e Giuseppina Casella, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonino Cannizzo e Vittorio Fiasconaro, per l’annullamento della determina del Comune di Scillato - Area tecnico manutentiva e gestione del territorio n. 129 del 6 novembre 2023, con la quale è stata rigettata la richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 relativa ad un muro in calcestruzzo delle dimensioni di 6,65 cm (rectius metri) di larghezza per 2,60 cm (rectius metri) di altezza, realizzato nell’anno 1975 e ricadente all’interno del terreno di loro proprietà nonché dell’ordinanza n. 2 dell’8 settembre 2022, richiamata nella medesima determina come atto presupposto e mai notificata ai ricorrenti, con la quale è stato disposto lo sgombero e l’acquisizione al patrimonio comunale del predetto manufatto edilizio, in uno all’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 31, comma 4 bis, del medesimo d.P.R. n. 380/2001.

Giustizia amministrativa202500164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della determina del Comune di Scillato n. 129 del 6 novembre 2023, di rigetto dell’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 relativo a un muro in calcestruzzo, nonché dell’ordinanza n. 2 dell’8 settembre 2022 di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale e irrogazione della sanzione amministrativa.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario per l’annullamento della determina comunale che ha rigettato la richiesta di accertamento di conformità relativa a un muro in calcestruzzo realizzato nel 1975 all’interno del loro terreno, nonché dell’ordinanza presupposta che avrebbe disposto lo sgombero e l’acquisizione del manufatto al patrimonio comunale, oltre all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Nel corso dell’esame erano state prospettate eccezioni concernenti, tra l’altro, la notifica degli atti impugnati. Il Consiglio ha inoltre ritenuto necessario acquisire chiarimenti sull’esito del sopralluogo della Polizia locale relativo all’esecuzione dell’ordinanza n. 11/2021, sull’eventuale demolizione delle opere abusive ivi indicate, sull’epoca di costruzione del muro e sulla sua possibile funzione di contenimento della soprastante via Palermo.

Il parere

Il Consiglio di Giustizia amministrativa ha rilevato che il Comune di Scillato non ha trasmesso la relazione integrativa richiesta con il precedente parere interlocutorio n. 267/2025, nonostante la regolare comunicazione del provvedimento e il decorso del termine assegnato. Tale omissione impedisce, allo stato, la decisione del ricorso, poiché mancano controdeduzioni e chiarimenti necessari sulle notifiche degli atti, sull’esecuzione dell’ordinanza n. 11/2021 e sulle caratteristiche, sull’epoca e sulla funzione del muro contestato. Il Collegio ha quindi rinnovato l’invito al Comune, nelle persone del Sindaco e del Segretario generale pro tempore, a trasmettere la relazione entro venti giorni dalla comunicazione del parere. Ha inoltre disposto che, in caso di ulteriore inadempienza, l’Avvocato generale dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana operi quale commissario ad acta per l’esecuzione degli incombenti istruttori. La prolungata omissione è stata ritenuta suscettibile di responsabilità disciplinare, amministrativa e penale, con conseguente segnalazione all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese. L’adozione del parere definitivo è stata sospesa.

Osservazioni

Inadempimento istruttorio del Comune di Scillato

Il Comune non ha dato riscontro al precedente parere interlocutorio n. 267/2025, omettendo di trasmettere la relazione integrativa richiesta, nonostante la comunicazione amministrativa del parere.

Notifica degli atti impugnati

Devono essere fornite puntuali controdeduzioni sulle eccezioni dei ricorrenti e sulle modalità di notifica della determina n. 129/2023 e dell’ordinanza n. 2/2022, quest’ultima dedotta come mai notificata.

Esecuzione dell’ordinanza n. 11/2021

Il Comune deve chiarire le risultanze del sopralluogo della Polizia locale dell’8 settembre 2022, dal quale sembrerebbe emergere l’avvenuta demolizione delle opere abusive oggetto dell’ordinanza n. 11/2021.

Epoca e funzione del muro

Devono essere precisate l’epoca di costruzione del muro, la sua eventuale coevità rispetto alla realizzazione della via Palermo e la funzione concreta del manufatto, anche in relazione alla dedotta funzione di contenimento della strada pubblica.

Commissario ad acta

In caso di ulteriore mancato adempimento entro venti giorni, l’Avvocato generale dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana è nominato fin d’ora commissario ad acta per l’esecuzione degli incombenti istruttori.

Segnalazioni per l’inadempimento

La prolungata omissione del Comune deve essere segnalata all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese per i profili di rispettiva competenza.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione pone a carico dell’amministrazione interessata l’obbligo di svolgere e trasmettere tempestivamente l’istruttoria necessaria nell’ambito del ricorso straordinario.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    accertamento di conformità

    È la disposizione sulla quale si fonda la richiesta dei ricorrenti relativa al muro in calcestruzzo; il merito del relativo diniego non è ancora deciso.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    È la disposizione richiamata nell’ordinanza impugnata per l’irrogazione della sanzione amministrativa connessa all’abuso edilizio.

  • art. 24 l.r. 44/1991

    È richiamata quale base dell’intervento sostitutivo regionale mediante nomina di un commissario ad acta in caso di persistente omissione dell’ente locale.

  • direttiva del Presidente della Regione Siciliana n. 3730 del 22 febbraio 2022

    saranno fatte valere ... le responsabilità degli organi o uffici coinvolti, incluse quelle aventi rilievo penale

    Impone di sollecitare gli enti locali alla trasmissione dei ricorsi straordinari e prevede l’attivazione delle responsabilità e dei poteri di intervento in caso di omesso o ritardato adempimento.

  • atto di indirizzo dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica prot. n. 7471 del 28 marzo 2023

    la violazione ... integra una grave inosservanza di legge

    Ribadisce l’obbligo degli enti locali di trasmettere immediatamente i ricorsi straordinari e prospetta interventi sostitutivi e segnalazioni agli organi giudiziari in caso di omissione.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, l’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato è tenuta a trasmettere tempestivamente una relazione istruttoria completa e a rispondere puntualmente alle questioni sollevate dal ricorrente.
  • La mancata collaborazione dell’amministrazione resistente, quando impedisce l’acquisizione degli elementi necessari alla decisione, giustifica la sospensione dell’adozione del parere e la rinnovazione dell’ordine istruttorio.
  • La persistente omissione dell’ente locale nell’esecuzione degli adempimenti istruttori può giustificare la nomina di un commissario ad acta, nonché segnalazioni agli organi regionali di vigilanza e alla Procura della Repubblica per i profili di responsabilità eventualmente configurabili.
  • Prima di decidere sull’illegittimità di un diniego di accertamento di conformità edilizia, il Collegio può acquisire chiarimenti sull’epoca di realizzazione, sulla consistenza e sulla funzione dell’opera, quando tali elementi siano rilevanti per la ricostruzione della fattispecie concreta.

Ricorso straordinario su diniego di accertamento di conformità edilizia

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da proprietari privati contro il Comune di Scillato. Il ricorso riguarda il diniego di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 relativo a un muro in calcestruzzo realizzato nel 1975, nonché un’ordinanza presupposta di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale e applicazione della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.

Premesse e necessità di integrazione istruttoria

Con il precedente parere interlocutorio n. 267/2025 il Collegio aveva chiesto al Comune di trasmettere una relazione integrativa. In particolare, l’amministrazione avrebbe dovuto:

  • formulare controdeduzioni sulle eccezioni dei ricorrenti, con specifico riguardo alla notifica degli atti impugnati;
  • chiarire le risultanze del sopralluogo della Polizia locale dell’8 settembre 2022, dal quale risultava l’avvenuta demolizione delle opere abusive oggetto dell’ordinanza n. 11/2021;
  • precisare l’epoca di costruzione del muro, la sua eventuale contemporaneità con la realizzazione della via Palermo e la funzione cui il manufatto era destinato, anche rispetto alla dedotta funzione di contenimento della strada pubblica.

Il parere interlocutorio è stato trasmesso al Comune il 18 novembre 2025, ma l’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana ha comunicato il 23 gennaio 2026 che non era pervenuto alcun riscontro.

Rilievo dell’inadempimento comunale

Il Collegio ha considerato la mancata trasmissione della relazione come una grave omissione dell’obbligo istruttorio previsto dall’art. 9 d.P.R. 1199/1971. L’inadempimento è stato ritenuto potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare, amministrativo e penale, poiché impedisce al Consiglio di acquisire gli elementi necessari per decidere il ricorso.

Il parere richiama precedenti del Consiglio di Giustizia amministrativa e la direttiva del Presidente della Regione Siciliana n. 3730 del 22 febbraio 2022, nonché l’atto di indirizzo dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica prot. n. 7471 del 28 marzo 2023. Tali atti sottolineano l’obbligo degli enti locali di trasmettere tempestivamente i ricorsi straordinari e ammettono, in caso di omissione, l’attivazione di poteri sostitutivi e la segnalazione delle responsabilità agli organi competenti.

Rinnovazione dell’ordine istruttorio

Il Collegio ha rinnovato l’invito al Comune di Scillato, nelle persone del Sindaco e del Segretario generale pro tempore, a trasmettere la relazione integrativa entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa del nuovo parere interlocutorio. La comunicazione dovrà essere personale nei confronti dei titolari degli uffici indicati.

Commissario ad acta e segnalazioni

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato fin d’ora l’Avvocato generale dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana quale commissario ad acta, incaricandolo di eseguire in sostituzione del Comune gli adempimenti istruttori richiesti.

È stata inoltre disposta la segnalazione della prolungata omissione all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, per i profili di rispettiva competenza.

Esito del parere

Il Consiglio non ha ancora deciso nel merito la legittimità del diniego di accertamento di conformità né quella dell’ordinanza di sgombero e acquisizione. L’adozione del parere definitivo è stata sospesa in attesa dell’integrazione istruttoria richiesta.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processualeRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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