L.R. Sicilia 11/2015
Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana riduce del 20% i componenti dei consigli comunali e ridetermina la composizione delle giunte; adegua indennità, gettoni, permessi e rimborsi degli amministratori alle regole statali, impone l’adeguamento di statuti e regolamenti comunali entro 60 giorni e disciplina la soppressione dei consigli circoscrizionali salvo Palermo, Catania e Messina. Prevede inoltre obblighi di pubblicazione online degli atti con nullità in caso di ritardo, applicandosi dal primo rinnovo degli organi interessati salvo diverse disposizioni transitorie.
Composizione di consigli e giunte comunali, indennità degli amministratori, consigli circoscrizionali e pubblicazione degli atti negli enti locali siciliani
Disposizioni su organi comunali, status degli amministratori e trasparenza negli enti locali siciliani
La legge regionale disciplina la composizione dei consigli e delle giunte comunali, il trattamento economico e i permessi degli amministratori locali, l’assetto dei consigli circoscrizionali e gli obblighi di pubblicazione degli atti amministrativi nei siti istituzionali. La disciplina si applica agli enti locali della Regione Siciliana, con specifiche decorrenze legate al primo rinnovo degli organi interessati.
Composizione dei consigli comunali e delle giunte
Il numero dei componenti dei consigli comunali è ridotto del 20% rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale richiamata. Se il calcolo produce un decimale pari o superiore a 0,1, il numero è arrotondato all’unità superiore.
Per le giunte comunali, la disciplina viene rideterminata in funzione della popolazione:
- nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 10.000 abitanti, gli assessori sono quattro;
- nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, gli assessori sono tre.
Se, per effetto di tali regole, il numero degli assessori risulta dispari, la carica di assessore può essere attribuita a un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della giunta, arrotondata all’unità inferiore.
Decorrenza delle nuove regole sugli organi comunali
Le disposizioni relative alla composizione di consigli e giunte comunali operano dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo all’entrata in vigore della legge.
Indennità di funzione, gettoni di presenza, permessi e rimborsi
La misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è adeguata alla disciplina statale richiamata, con applicazione dei parametri del regolamento ministeriale n. 119 del 2000 e delle relative tabelle. Per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la fascia demografica 30.001-500.000 abitanti è suddivisa in due scaglioni: 30.001-200.000 e 200.001-500.000 abitanti.
Sono previste anche regole specifiche:
- al presidente del consiglio comunale spetta un’indennità pari a quella dell’assessore del comune della stessa classe demografica;
- il dipendente comunale eletto sindaco nel comune in cui lavora percepisce un’indennità di carica non inferiore al trattamento economico complessivo in godimento al momento dell’insediamento.
In materia di permessi e rimborso spese:
- le sedute che si protraggono oltre le due ore di notte rientrano nell’ambito della disciplina sui permessi;
- gli amministratori hanno diritto ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario alla partecipazione a ciascuna seduta, compreso il tragitto di andata e ritorno entro il limite massimo di un’ora prima e un’ora dopo la seduta;
- il rimborso per mancato guadagno è rideterminato in misura pari a un terzo, oppure, nei comuni con meno di 10.000 abitanti, pari alla metà;
- ai soggetti interessati spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi e per la presenza necessaria presso gli uffici per funzioni proprie o delegate.
Adeguamento di statuti e regolamenti comunali
I comuni devono adeguare statuti e regolamenti alle nuove disposizioni entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Se l’adeguamento non avviene, si applicano comunque direttamente le norme della legge regionale.
Consigli circoscrizionali
I consigli circoscrizionali sono soppressi, salvo che nei comuni di Palermo, Catania e Messina. In tali casi, il numero dei componenti non può superare dieci, compreso il presidente.
Per l’assegnazione delle competenze alle circoscrizioni di decentramento:
- entro 180 giorni dal rinnovo dei consigli circoscrizionali, i consigli comunali interessati devono provvedere;
- in caso di inerzia, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario ad acta.
In prima applicazione, i consigli comunali devono assegnare le competenze entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, con identico potere sostitutivo in caso di mancato adempimento. Le nuove regole sulla soppressione e sul limite numerico dei componenti si applicano dal primo rinnovo dei consigli circoscrizionali successivo all’entrata in vigore della legge.
Pubblicazione degli atti sul sito internet e trasparenza
Le amministrazioni comunali, i liberi Consorzi comunali e le unioni di comuni devono pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro 7 giorni dall’emanazione, tutti gli atti deliberativi di giunta e consiglio, le determinazioni sindacali e dirigenziali e le ordinanze, nel rispetto della privacy. Le delibere di giunta e consiglio immediatamente esecutive devono essere pubblicate entro 3 giorni dall’approvazione. Il mancato rispetto dei termini comporta la nullità dell’atto.
Lo stesso obbligo di pubblicazione, entro gli stessi termini, vale per le aziende pubbliche ex municipalizzate con riferimento agli atti del consiglio di amministrazione e alle determinazioni presidenziali e dirigenziali.
Le commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento, e devono svolgersi preferibilmente in un orario non coincidente con quello di lavoro dei partecipanti.
Ambito temporale di applicazione
Le principali disposizioni su composizione degli organi locali, indennità e status degli amministratori decorrono dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo all’entrata in vigore della legge. Analogamente, la disciplina sui consigli circoscrizionali opera dal primo rinnovo dei relativi consigli. Gli obblighi di pubblicazione hanno efficacia immediata secondo i termini fissati dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 10 lug 2015L.R. Sicilia 14/2015
- Legge · 10 lug 2015L.R. Sicilia 13/2015
- Legge · 10 lug 2015L.R. Sicilia 12/2015
- Legge · 4 ago 2015L.R. Sicilia 15/2015
- Legge · 11 ago 2015L.R. Sicilia 19/2015
- Legge · 11 ago 2015L.R. Sicilia 18/2015
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →