Sentenza del 06/04/2016 n. 6640 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Arcidiocesi aveva rivalutato con perizia, in data 29 novembre 2002, quattro terreni edificabili e versato 152.684 euro di imposta sostitutiva. Il 12 luglio 2004, nell’ambito di un’espropriazione, cedette volontariamente al Comune di Bari parte delle aree per 765.366 euro; il Comune trattenne 153.073,28 euro, pari al 20%, ai sensi della L. n. 413 del 1991. Il 22 dicembre 2005 l’Arcidiocesi chiese il rimborso della ritenuta, sostenendo che non vi fosse una plusvalenza — il corrispettivo era inferiore al valore periziato della parte ceduta — e che si fosse verificata una duplicazione d’imposta. L’Agenzia non rispose e l’Arcidiocesi impugnò il silenzio-rifiuto. La CTP di Bari accolse il ricorso; la CTR respinse l’appello dell’Agenzia, ritenendo possibile chiedere il rimborso oppure presentare una dichiarazione integrativa. In Cassazione l’Agenzia contestò, da un lato, l’omessa pronuncia sull’ultrapetizione e, dall’altro, che il rimborso potesse sostituire l’opzione per la tassazione ordinaria, da esercitare nella dichiarazione dei redditi.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la decisione di primo grado non era ultrapetita, perché aveva esaminato la richiesta di rimborso e la dedotta inesistenza della plusvalenza. Ha accolto il secondo: la ritenuta del 20% prevista per le somme da esproprio poteva essere accettata come imposta definitiva oppure, con opzione nella dichiarazione annuale, considerata un acconto nell’ambito della tassazione ordinaria, che consentiva anche di dimostrare l’assenza di plusvalenza. L’Arcidiocesi non aveva esercitato quest’opzione; trattandosi di una manifestazione di volontà, e non di una dichiarazione di scienza correggibile, essa era irretrattabile, salvo errore essenziale e riconoscibile, non dedotto. Non ricorrevano quindi i presupposti per il rimborso ex art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, né un’ipotesi di duplicazione o inesistenza dell’obbligazione. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti, deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo dell’Arcidiocesi. Spese compensate per l’intero giudizio.
Norme richiamate
La statuizione del giudice di primo grado non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato stabilito dall'art. 112 c.p.c..
Non sussiste ultrapetizione quando il giudice decide sulla richiesta di rimborso e sulla ragione dedotta dal contribuente, anche se valuta irrilevanti l’assenza di dichiarazione integrativa e il mancato esercizio dell’opzione fiscale.
L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 7
Della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 7, prevede espressamente che il contribuente, al quale è stata applicata la ritenuta del 20% sulla plusvalenza realizzata a seguito di procedimento espropriativo, possa prestare acquiescenza al pagamento della ritenuta forfettaria del 20% a titolo di imposta definitiva, ovvero optare per la tassazione ordinaria in cui la ritenuta del 20% valga come semplice acconto sulla imposta dovuta per la plusvalenza effettivamente realizzata, unitamente alle altre componenti di reddito, con la connesso possibilità, in questo secondo caso, " di dimostrare anche la non configurabilità, di fatto, di una plusvalenza da esproprio".
La ritenuta può essere accettata come imposta definitiva oppure, scegliendo la tassazione ordinaria nella dichiarazione annuale, imputata ad acconto: in quest’ultimo regime il contribuente può dimostrare anche che non si è realizzata alcuna plusvalenza. La mancata opzione consolida la ritenuta definitiva.
Poichè l'opzione fiscale in oggetto non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontà irretrattabili (salvo il caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell'art. 1428 c.c. - neppure prospettato dalla contribuente), non sussistono i presupposti per il ricorso alla procedura del rimborso prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, non essendo configurabile un errore materiale bensì una scelta discrezionale compiuta dal contribuente, e non ricorrendo un'ipotesi di duplicazione o inesistenza della obbligazione, atteso che la ritenuta a titolo di imposta del 20% prevista dall'adi1 della L. n. 413 del 1991 , deve essere obbligatoriamente operata dall'ente che effettua il pagamento.
La scelta fiscale non è liberamente revocabile come una dichiarazione di scienza; può essere rimessa in discussione, secondo il passaggio, solo in presenza di errore essenziale e obiettivamente riconoscibile. Nel caso deciso tale errore non era stato prospettato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Poichè l'opzione fiscale in oggetto non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontà irretrattabili (salvo il caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell'art. 1428 c.c. - neppure prospettato dalla contribuente), non sussistono i presupposti per il ricorso alla procedura del rimborso prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, non essendo configurabile un errore materiale bensì una scelta discrezionale compiuta dal contribuente, e non ricorrendo un'ipotesi di duplicazione o inesistenza della obbligazione, atteso che la ritenuta a titolo di imposta del 20% prevista dall'adi1 della L. n. 413 del 1991 , deve essere obbligatoriamente operata dall'ente che effettua il pagamento.
La procedura di rimborso non consente di sostituire a posteriori una scelta fiscale discrezionale non esercitata nella dichiarazione; occorre che sussista un errore materiale o un’obbligazione inesistente o duplicata, condizioni escluse nella fattispecie.
Massime di principio
- Quando la legge offre l’alternativa tra una ritenuta definitiva e una tassazione ordinaria con ritenuta a titolo di acconto, il contribuente deve esercitare l’opzione secondo le modalità e nei termini previsti, in particolare nella dichiarazione annuale, se così stabilito.
- L’istanza di rimborso non è normalmente uno strumento per revocare o modificare una scelta fiscale già compiuta, né per esercitare tardivamente un’opzione non espressa: la scelta può essere rimessa in discussione solo nei limiti riconosciuti per l’errore essenziale e obiettivamente riconoscibile.
- La possibilità di dimostrare che non si è verificata una plusvalenza dipende, nel regime esaminato, dall’opzione per la tassazione ordinaria; non basta allegare che il corrispettivo sia inferiore al valore di stima per ottenere il rimborso della ritenuta definitiva.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice decide sulla domanda e sulla ragione sostanziale dedotta, pur considerando irrilevanti argomenti o modalità alternative prospettati nel giudizio.
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