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Sentenza

Sentenza del 06/04/2016 n. 210 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Ici per immobili in leasing, spetta al locatario anche per contratti preesistenti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento ICI n. 584 del 14 ottobre 2003, con cui il Comune chiedeva alla società € 101.712,66 tra maggiore imposta, sanzioni e interessi. La società aveva versato € 20.110,32, calcolando l’imposta per ottobre-dicembre 1998 sulla base della consegna formale dell’immobile in leasing, realizzato per conto della locataria E. S.r.l., avvenuta il 30 settembre 1998. Il Comune riteneva invece che l’immobile fosse ultimato e utilizzato già nel 1997; la CTP di Ascoli Piceno aveva respinto il ricorso, facendo riferimento anche alla richiesta di agibilità parziale e all’apertura dello stabilimento il 19 novembre 1997. Dopo che la Cassazione, con sentenza n. 12349/05/2011, aveva cassato la precedente decisione della CTR che aveva annullato l’accertamento per difetto di motivazione, la società ha riassunto il giudizio e contestato nel merito la pretesa. La questione decisiva era individuare quando, nel leasing immobiliare, la soggettività passiva ICI passi dal locatore finanziario al locatario e quale rilevanza attribuire alla consegna dell’immobile.

La decisione

La CTR delle Marche ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza della CTP di Ascoli Piceno, annullando l’accertamento nella controversia. Ha ritenuto che, per il leasing immobiliare, il passaggio della soggettività passiva al locatario presupponga la consegna dell’immobile, perché solo da quel momento il locatario può goderne. Nel caso concreto, la consegna formale del 30 settembre 1998 è stata considerata coincidente con l’ultimazione sostanziale dei lavori e con la possibilità di utilizzare integralmente il fabbricato; era quindi legittimo il versamento dell’ICI per gli ultimi tre mesi del 1998. Le spese di tutte le fasi e gradi sono state integralmente compensate. La decisione è intervenuta in sede di rinvio dopo la cassazione della precedente sentenza della CTR, che aveva annullato l’avviso per difetto di motivazione.

Norme richiamate

  • Articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

    Con riferimento all'oggetto di cui è causa appare decisivo che a decorrere dall'i gennaio 1998, in forza dell' articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, la soggettività passiva ICI per gli immobili concessi in locazione finanziaria non è più radicata in testa al locatore bensì al locatario finanziario. La delineata modifica della soggettività passiva (operante con decorrenza dall'i gennaio 1998) riguarda, ovviamente, non soltanto gli immobili che vengono concessi in locazione finanziaria a partire dalla predetta data ma, altresì, quelli che, alla data stessa, risultano già essere in siffatta situazione giuridica.

    Dal 1° gennaio 1998, nei leasing immobiliari la soggettività passiva ICI è attribuita al locatario finanziario anche per i contratti già in essere a quella data. Secondo la lettura adottata dalla CTR, il trasferimento concreto della soggettività passiva è collegato alla consegna dell’immobile, perché da essa decorre la possibilità di godimento del bene.

  • Articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

    Ciò non di meno, trattandosi di immobile in costruzione, alla formale consegna dell'immobile avvenuta in data 30.9.1998 va ricondotta anche la sostanziale ultimazione dei lavori e la possibilità di sua completa utilizzazione da parte del locatario, ciò che conferma la legittimità del comportamento del locatore, attuale appellante, che conformandosi al dettato dell'art. 2 comma i lett. a) del D.Lgs. 504/1992 secondo cui "il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato" si è limitato al versamento dell'imposta con esclusivo riguardo agli ultimi tre mesi del 1998.

    Un fabbricato di nuova costruzione è assoggettato a ICI dalla data di ultimazione dei lavori oppure, se anteriore, dalla data in cui viene comunque utilizzato. Nel caso deciso, la CTR ha ricondotto ultimazione sostanziale e piena utilizzabilità alla consegna del 30 settembre 1998, ritenendo dovuta l’imposta soltanto per ottobre-dicembre.

Massime di principio

  • Per i leasing immobiliari, il mutamento normativo dal 1° gennaio 1998 riguarda anche i contratti già in corso: la data di stipula anteriore non mantiene automaticamente la soggettività passiva in capo al locatore.
  • Ai fini del passaggio della soggettività passiva ICI al locatario, la CTR considera determinante la consegna del bene, poiché prima di essa il locatario non può esercitare il godimento dell’immobile. Nei fabbricati costruiti per il locatario, la consegna può quindi assumere rilievo anche per individuare il momento dell’effettiva disponibilità.
  • Per i fabbricati nuovi, l’ICI decorre dall’ultimazione dei lavori oppure, se precedente, dall’utilizzo effettivo. La data formale di consegna non è una regola astratta per ogni caso: in questa decisione è stata ritenuta coincidente con l’ultimazione sostanziale e con la possibilità di piena utilizzazione, nonostante elementi documentali indicassero una possibile attività già nel 1997.
  • La pronuncia riguarda il merito dell’accertamento dopo il rinvio disposto dalla Cassazione, che aveva già stabilito la sufficiente motivazione dell’avviso; la CTR ha quindi deciso nuovamente l’appello sul presupposto che la questione della motivazione non fosse più da riesaminare.

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