Sentenza del 06/04/2016 n. 3042 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Agevolazione "prima casa" - Cessione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa" con successivo acquisto di altro immobile, adibito ad abitazione - Decadenza dall'agevolazione "prima casa" - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Dopo aver ceduto l’immobile acquistato con i benefici «prima casa», il contribuente aveva acquistato entro un anno un altro immobile destinato ad abitazione. L’Ufficio aveva contestato la permanenza dell’agevolazione, ritenendo non dimostrato che il nuovo immobile fosse effettivamente adibito ad abitazione principale. Il contribuente ha documentato l’uso abitativo tramite contratto e fatture di fornitura dell’energia e spese condominiali riferibili all’immobile.
La decisione
La pretesa dell’Ufficio è stata ritenuta infondata: non si verifica la decadenza quando, entro un anno dalla cessione dell’immobile agevolato, il contribuente acquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale e ne prova l’effettiva abitazione. La documentazione relativa ai consumi energetici e alle spese condominiali è stata considerata idonea a dimostrare tale circostanza. Il testo fornito non indica ulteriori dettagli sul grado di giudizio, sull’atto impugnato, sulle spese processuali o su eventuali importi.
Norme richiamate
Art. 1, nota II-bis, punto 4, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
le disposizioni prevedenti la decadenza dai benefici fiscali "prima casa" non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici proceda all'acquisto di altro immobile "da adibire a propria abitazione principale".
La decadenza è evitata se, entro un anno dalla vendita dell’immobile agevolato, il contribuente acquista un altro immobile destinato alla propria abitazione principale; occorre che la destinazione abitativa sia effettiva.
Massime di principio
- La vendita dell’immobile acquistato con l’agevolazione «prima casa» non comporta automaticamente la decadenza: il beneficio può conservarsi acquistando entro un anno un altro immobile da destinare alla propria abitazione principale.
- La nozione di abitazione principale riguarda l’immobile in cui il contribuente e i familiari dimorano abitualmente; la residenza anagrafica costituisce un riferimento presuntivo, superabile con prova contraria.
- L’effettivo uso abitativo può essere dimostrato con documenti concreti e coerenti, quali contratto e fatture delle utenze o spese condominiali riferibili all’immobile.
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