Sentenza del 06/04/2016 n. 3060 - Comm. Trib. Prov. Milano
ATTIVITÀ GESTORIA - CARATTERISTICHE - Sovrapposizione totale di funzioni - Non necessita - Svolgimento in modo non episodico - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl brano non contiene l'esito concreto della sentenza, né indica il giudice, il grado, le domande delle parti o le statuizioni su spese e altri effetti. Riporta soltanto il criterio giuridico per riconoscere la qualità di amministratore di fatto; non è quindi possibile identificare il vincitore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il testo enuncia un principio sulla qualificazione di un soggetto come amministratore di fatto: non è necessario dimostrare che questi abbia svolto tutte le funzioni proprie dell'amministratore formalmente nominato. È sufficiente un esercizio significativo di attività gestoria, purché apprezzabile e non meramente episodico od occasionale. Non sono riportati i fatti del caso, le doglianze delle parti o l'atto impugnato.
Massime di principio
- Per qualificare una persona come amministratore di fatto non serve che abbia sostituito integralmente l'amministratore formalmente nominato o ne abbia replicato tutte le funzioni.
- Occorre invece accertare un'attività gestoria significativa e apprezzabile, esercitata con una certa continuità: interventi isolati o occasionali, da soli, non soddisfano il criterio descritto.
- Il brano non specifica quali condotte concrete siano sufficienti né consente di ricostruire l'esito della controversia; la valutazione dipende quindi dall'accertamento dei fatti nel singolo caso.
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