Sentenza del 06/04/2016 n. 3041 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Agevolazione "prima casa" - Cessione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa" con successivo acquisto di altro immobile, non adibito ad abitazione - Decadenza dall'agevolazione "prima casa" - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata ritenuta legittima la pretesa dell’Ufficio: per evitare la decadenza non basta acquistare entro un anno un altro immobile, ma occorre destinarlo ad abitazione principale. La motivazione legata all’iscrizione all’AIRE non ha escluso la decadenza nel caso descritto. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, gli estremi dell’atto impugnato, l’esito formale del dispositivo né eventuali statuizioni sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva ceduto prima del decorso di cinque anni l’immobile acquistato con i benefici «prima casa» e, entro un anno dalla cessione, aveva acquistato un altro immobile. Non aveva però destinato il nuovo acquisto ad abitazione principale; giustificava il mancato trasferimento della residenza sostenendo di essere, in quel periodo, iscritto all’AIRE. La controversia riguardava quindi se il solo acquisto di un altro immobile entro un anno fosse sufficiente a evitare la decadenza.
Norme richiamate
Art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Secondo quanto dispone l'art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, si decade dal trattamento fiscale agevolato in caso di trasferimento dell'immobile prima del decorso dei cinque anni, a meno che entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", sia stato acquistato un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
La vendita dell’immobile agevolato prima che siano trascorsi cinque anni comporta la decadenza, salvo che entro un anno sia acquistato un altro immobile e questo sia destinato ad abitazione principale. Il mero acquisto entro il termine non è sufficiente.
Massime di principio
- Chi vende l’immobile acquistato con l’agevolazione «prima casa» prima di cinque anni deve, per evitare la decadenza, acquistare entro un anno un altro immobile e destinarlo ad abitazione principale.
- Il rispetto del termine annuale per il nuovo acquisto, da solo, non conserva il beneficio: è necessario anche l’effettivo uso del nuovo immobile come abitazione principale.
- Nel caso descritto, l’iscrizione all’AIRE e il conseguente mancato trasferimento della residenza non sono stati ritenuti sufficienti a impedire la decadenza.
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