Sentenza del 06/04/2016 n. 66 - Corte Costituzionale
Finanza pubblica - contabilità nazionale e degli enti pubblici - art.1,comma 7,legge n. 186/2014 e devoluzione esclusivamente allo Stato del gettito ritraibile - legittimità - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione ha impugnato l’art. 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, che destinava integralmente allo Stato le entrate riscosse tramite le procedure di collaborazione volontaria per l’emersione di attività e redditi non dichiarati. Ha sostenuto che tali entrate, derivando da tributi erariali riscossi nel territorio regionale, spettassero alla Regione in tutto o in parte secondo la legge n. 690 del 1981 e che la loro sottrazione violasse l’autonomia finanziaria riconosciuta dallo Statuto speciale. Ha inoltre contestato che potesse applicarsi la deroga prevista dall’art. 8 della legge n. 690 del 1981: la procedura di collaborazione volontaria non modificava i tributi né aumentava le aliquote e mancava l’intesa con il Presidente della Giunta regionale.
La decisione
La Corte costituzionale ha accolto la questione e dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014 nella parte in cui si applicava alla Valle d’Aosta. Ha stabilito che il gettito recuperato riguardava tributi originariamente dovuti ed evasi, senza modifiche tributarie che giustificassero la riserva allo Stato; la destinazione statale, inoltre, non era necessaria per realizzare le finalità antievasione. Ha respinto anche l’obiezione secondo cui mancava un collegamento territoriale e quella sulla possibilità di rinviare l’intesa a una fase successiva. La norma contrastava con l’ordinamento finanziario regionale, modificabile solo secondo le procedure statutarie. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
Art. 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186
In definitiva la pretesa correlazione - sostenuta dalla difesa erariale - tra procedure di collaborazione volontaria e specifica destinazione del gettito allo Stato non emerge dalla obiettiva configurazione delle norme che hanno introdotto tale istituto, tutte orientate alla finalità di contrasto dell'evasione fiscale.
La finalità antievasione della collaborazione volontaria non comporta che il gettito debba necessariamente essere attribuito allo Stato: la sua destinazione deve rispettare le regole di compartecipazione finanziaria applicabili alla Regione.
Art. 2, primo comma, lettere a) e b), art. 3, secondo comma, art. 4, terzo comma, e art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690
Dunque, il censurato comma 7, sottraendo alla Regione, in tutto o in parte, il gettito, ottenuto grazie alle procedure di collaborazione volontaria, di tributi erariali ad essa spettante, si pone in contrasto con le evocate disposizioni dell'ordinamento finanziario regionale che tale devoluzione prevedono.
Le quote di compartecipazione della Valle d’Aosta si applicano anche alle entrate recuperate tramite collaborazione volontaria, se si tratta di tributi attribuiti alla Regione e riscossi nel suo territorio. La deroga dell’art. 8 non opera quando non vi siano maggiorazioni di aliquota o modifiche dei tributi.
Art. 8, secondo comma, della legge 26 novembre 1981, n. 690
La posticipazione dell'intesa nelle sedi indicate non è realizzabile in ragione del fatto che l'art. 8, secondo comma, della L. n. 690 del 1981 si riferisce alla diversa fattispecie della preventiva determinazione dell'ammontare del gettito riscosso nel territorio regionale da riversare all'Erario.
Quando ricorrono i presupposti della deroga che consente di riversare allo Stato entrate spettanti alla Regione, l’intesa riguarda la determinazione preventiva dell’importo da riversare e non può essere rinviata a un successivo riparto delle somme.
Art. 50, quinto comma, e art. 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta; art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320
Essendo quest'ultimo contemplato dall'art. 50, quinto comma, dello statuto e suscettibile di modificazione solo secondo le procedure previste dall'art. 48-bis dello statuto medesimo, così come disposto dalle norme di attuazione (art. 1 del D.Lgs. n. 320 del 1994), la disposizione impugnata, non adottata con la procedura statutaria, è costituzionalmente illegittima.
L’ordinamento finanziario regionale tutelato dallo Statuto non può essere modificato da una legge statale ordinaria che ne disapplichi le regole senza seguire la procedura statutaria prevista.
Massime di principio
- Per stabilire a chi spetta un gettito recuperato tramite una procedura di emersione, occorre guardare alla natura del tributo e alle regole di compartecipazione territoriale, non alla sola procedura con cui il pagamento è stato ottenuto.
- La riserva allo Stato prevista per maggiorazioni o modifiche dei tributi non si estende automaticamente al recupero di imposte già dovute ed evase, quando la disciplina fiscale sostanziale resta invariata.
- La finalità pubblica della spesa cui è destinato il gettito non basta, da sola, a derogare alle quote spettanti a un ente territoriale secondo il suo ordinamento finanziario.
- L’eventuale gestione delle istanze o riscossione tramite uffici situati fuori dalla Regione non esclude di per sé la spettanza regionale, se non cambia la disciplina del tributo e il gettito è riferibile al territorio.
- Quando una deroga finanziaria richiede un’intesa preventiva, questa non può essere sostituita o rinviata a un’intesa successiva sul riparto delle somme; le deroghe unilaterali richiedono specifiche ragioni costituzionali e temporali.
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