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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21596/2025 del 27/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio tra un condomino e il condominio, nel quale il condomino aveva prestato giuramento decisorio in ordine all'avvenuto pagamento di somme dovute per lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento dell'impianto di illuminazione esterno. Il precedente amministratore, poi chiamato in causa, sosteneva che il giuramento fosse falso perché il condomino avrebbe in realtà consegnato ricevute di pagamento senza avere effettivamente versato le somme. Dopo la vicenda penale connessa, definita in Cassazione con annullamento senza rinvio per prescrizione del reato, l'amministratore agiva in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni da falso giuramento ex art. 2738 c.c. Il Tribunale accoglieva la domanda ritenendo provata la falsità anche sulla base di elementi emersi nel processo penale; la Corte d'appello riformava invece la decisione, osservando che l'annullamento senza rinvio per prescrizione aveva travolto le statuizioni di merito penali, che il giudice civile doveva procedere a una nuova valutazione autonoma e che le dichiarazioni rese a terzi non valevano come confessione opponibile alla quietanza. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva: 1) violazione degli artt. 2738 c.c., 198 c.p., 578 c.p.p., sostenendo che la responsabilità risarcitoria restasse ferma nonostante la prescrizione e che la Cassazione penale avesse lasciato ferme le statuizioni civili; 2) violazione dell'art. 651 c.p.p., assumendo la rilevanza della costituzione di parte civile nel processo penale; 3) erroneità della Corte d'appello nell'avere escluso che il giudice civile potesse conformarsi al percorso argomentativo dei giudici penali, valorizzando come prova atipica le decisioni penali di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza penale per prescrizione, non opera alcuna efficacia extrapenale vincolante delle statuizioni di merito, salvo che la Cassazione penale abbia espressamente lasciato ferme le statuizioni civili ex art. 578 c.p.p., circostanza non verificatasi nel caso concreto. Ha quindi confermato che il giudice civile doveva rivalutare autonomamente il fatto secondo le regole probatorie civilistiche. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, rilevando che non vi era stata alcuna sentenza irrevocabile di condanna agli effetti civili e che le censure non si confrontavano con la ratio della decisione impugnata, fondata sull'insufficienza di prove idonee a superare le quietanze e sull'assenza di una confessione resa alla controparte. Il ricorrente è stato condannato alle spese, con distrazione in favore del difensore della controparte.

Norme richiamate

  • art. 2738 c.c.

    richiamato come base della domanda risarcitoria per falso giuramento; la Corte non ne amplia l'ambito, ma ribadisce che la prova della falsità va accertata autonomamente in sede civile quando manchi un giudicato penale vincolante

  • art. 198 c.p.

    evocato nel primo motivo, senza un autonomo approfondimento decisorio nel dispositivo civile

  • art. 578 c.p.p.

    opera solo quando, nell'annullare per prescrizione, il giudice di legittimità penale tenga ferme le statuizioni civili; nel caso concreto ciò non è avvenuto

  • art. 651 c.p.p.

    la Corte esclude la sua applicabilità in mancanza di una sentenza penale irrevocabile di condanna rilevante agli effetti civili

  • art. 652 c.p.p.

    richiamato come norma eccezionale non estensibile analogicamente oltre i casi previsti; l'assoluzione penale irrevocabile è l'unica a produrre giudicato nel civile nei limiti indicati

  • art. 653 c.p.p.

    ricompreso nel medesimo principio di eccezionalità dell'efficacia extrapenale

  • art. 654 c.p.p.

    ricompreso nel medesimo principio di eccezionalità dell'efficacia extrapenale

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato nel ragionamento sul proscioglimento per prescrizione, che impone l'annullamento senza rinvio quando la causa estintiva è maturata

  • art. 2726 c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello per escludere prova testimoniale contraria alla quietanza, salvo i limiti di legge

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello per la valutazione delle presunzioni e per escludere che gli elementi addotti bastassero a superare la quietanza

  • art. 371 c.p.

    indicata come reato per il quale vi era stata una precedente condanna penale, poi annullata senza rinvio per prescrizione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Le disposizioni che attribuiscono efficacia di giudicato alla sentenza penale nel giudizio civile costituiscono eccezioni al principio di autonomia tra i due giudizi e non sono applicabili per analogia oltre i casi espressamente previsti.
  • La sentenza penale di non doversi procedere per prescrizione non produce, di regola, efficacia vincolante nel giudizio civile sul fatto, anche se il giudice penale abbia compiuto accertamenti di merito; il giudice civile deve comunque rivalutare autonomamente la vicenda secondo le proprie regole probatorie.
  • L'efficacia vincolante nel successivo giudizio civile può discendere dalla sentenza penale solo se, nell'annullare per prescrizione, la Cassazione penale abbia espressamente mantenuto ferme le statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.
  • La prova testimoniale di dichiarazioni rese a terzi non equivale a confessione stragiudiziale opponibile alla controparte e, se contrasta con quietanze liberatorie, non è di per sé sufficiente a superarle senza ulteriori elementi probatori idonei.
  • In sede di legittimità, le censure devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che non si misuri con la concreta ragione per cui il giudice di merito ha escluso la prova della falsità del fatto allegato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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