Cassazione Civile, Ordinanza n. 25102/2021 del 16/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente, cittadino della Nigeria, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria. A fondamento della domanda aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese dopo un episodio di violenza armata avvenuto nel bar gestito dalla madre, in cui alcuni militari avrebbero sparato uccidendo i presenti. La Corte d'appello aveva ritenuto non credibile il racconto e aveva escluso sia la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza sia i presupposti della protezione umanitaria. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione del dovere di cooperazione istruttoria e delle norme sulla protezione sussidiaria, sostenendo che la Corte territoriale aveva escluso la violenza indiscriminata senza adeguato supporto da fonti internazionali e ignorando rapporti che descrivevano gravi criticità in Nigeria; con il secondo ha lamentato la violazione delle norme sulla protezione umanitaria, assumendo che non fosse stata valutata la sua vulnerabilità personale e la sua integrazione in Italia, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, della conoscenza della lingua, del volontariato e dell'attività lavorativa svolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo è stato ritenuto generico e diretto a ottenere una nuova valutazione del merito: la censura non si confrontava con le specifiche fonti richiamate dalla decisione impugnata e, quanto all'accertamento della violenza indiscriminata ai fini dell'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, investiva un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione nei limiti prospettati. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a un riesame del merito sulla protezione umanitaria; inoltre il ricorrente non aveva indicato elementi individualizzanti specificamente allegati nei giudizi di merito idonei a dimostrare una vulnerabilità o un radicamento in Italia decisivi. La documentazione lavorativa prodotta con la memoria è stata giudicata inammissibile ex art. 372 c.p.c. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'Amministrazione. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La doglianza è stata formalmente prospettata come violazione di legge, ma in concreto mirava a rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'accertamento della violenza indiscriminata integra un giudizio di fatto censurabile nei limiti del vizio motivazionale, non potendo essere rivalutato in sede di legittimità fuori da tali limiti.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 251/2007
Richiamato dal ricorrente a sostegno del dovere istruttorio officioso nella valutazione della protezione internazionale.
art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
Richiamato dal ricorrente a sostegno del dovere di cooperazione istruttoria del giudice nella materia della protezione internazionale.
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
La verifica della violenza indiscriminata in conflitto armato interno o internazionale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
Norma richiamata dal ricorrente per la protezione umanitaria, da valutarsi secondo la disciplina vigente al momento della domanda.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto di espulsione e della tutela umanitaria.
art. 8 CEDU
Invocato dal ricorrente per sostenere il radicamento in Italia e la tutela della vita privata.
La documentazione lavorativa depositata con la memoria è stata ritenuta inammissibile perché non rientrante nelle ipotesi consentite.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio.
Indicato come norma processuale per la decisione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In materia di protezione internazionale, la censura per mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi deve essere specifica e deve confrontarsi con le fonti effettivamente indicate dal giudice di merito; non è consentito limitarsi a prospettazioni generiche o a un diverso apprezzamento del materiale informativo.
- L'accertamento della sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato interno o internazionale costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice del merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale ritualmente dedotto.
- La domanda di protezione umanitaria va esaminata secondo la disciplina vigente al momento della sua presentazione; tuttavia, in cassazione, la critica alla valutazione di vulnerabilità e integrazione non può risolversi in una richiesta di nuovo esame del merito senza indicare elementi specifici, allegati nei giudizi di merito, dotati di decisività.
- La produzione documentale in cassazione è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 372 c.p.c.; documenti relativi al merito, come attestazioni lavorative, non possono essere introdotti con la memoria illustrativa per integrare tardivamente il quadro fattuale.
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