Cassazione Penale, Sentenza n. 07204/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena del Tribunale di Prato. Le censure erano: 1) l'affermazione esplicita di responsabilità nel dispositivo di una sentenza di patteggiamento (che secondo la difesa avrebbe dovuto limitarsi a ratificare l'accordo senza accertamento giudiziale dei fatti); 2) un errore di calcolo nella determinazione della pena complessiva in continuazione rispetto a una precedente condanna (la diminuzione di rito e l'aumento concordato non sarebbero stati computati correttamente); 3) l'illegittima applicazione retroattiva della confisca per equivalente estesa dalla legge 13/11/2023, n.159 a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma (reato commesso il 26/03/2021).
La decisione
La Corte ha rigettato le prime due doglianze: 1) ha affermato che la sentenza di patteggiamento è equiparata a sentenza di condanna quanto al fatto e alla sua attribuibilità, quindi l'affermazione di responsabilità nel dispositivo non è viziosa; 2) ha ritenuto che l'estensione della confisca per equivalente si applica in relazione alla legge vigente al momento della sentenza di primo grado, e poiché la sentenza impugnata è del 2025 la confisca è legittima. Ha però accolto parzialmente la censura sull'errore materiale di calcolo: la Corte ha rettificato direttamente la misura della pena, correggendola da anni due, mesi quattro e giorni quindici di reclusione a anni uno, mesi quattro e giorni dieci di reclusione e confermando la multa complessiva in euro 2.450. Rimangono quindi confermati il giudizio di responsabilità e la confisca disposta; la rettifica ha avuto effetto limitato e migliorativo per l'imputata.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
La disciplina del patteggiamento; la sentenza di patteggiamento è equiparata a sentenza di condanna quanto al fatto e alla sua attribuibilità.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Fattispecie penale relativa a cessione/traffico di sostanze stupefacenti (nel caso, cocaina), alla quale è stata applicata la pena oggetto del giudizio.
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
Norma richiamata nell'ambito del regime sanzionatorio/patrimoniale collegato alle condotte di detenzione/cessione di stupefacenti; rilevante per la misura ablativa disposta.
Previsione di misure ablative (confisca) nel codice penale; usata come fondamento per la confisca disposta in sentenza.
art. 4, comma 3-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (conv. legge 13 novembre 2023, n. 159)
Ha esteso la confisca per sproporzione/per equivalente ad alcune fattispecie di stupefacenti (inclusa la previsione di cui all'art. 73, comma 5); la Corte ha ritenuto applicabile tale estensione in relazione alla legge vigente al momento della sentenza di primo grado.
art. 200, comma primo, cod. pen.
Regola la determinazione del regime applicabile in funzione della legge vigente; la Corte l'ha invocata per stabilire che per la confisca rileva la legge in vigore al momento della sentenza di primo grado.
Norma che disciplina i poteri della Corte di Cassazione in sede di pronuncia; utilizzata come fondamento procedurale per la rettifica diretta della pena per mero errore materiale o di calcolo.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento (applicazione concordata della pena) ha efficacia di sentenza di condanna quanto al fatto e alla responsabilità: il dispositivo può contenere affermazioni di responsabilità e la rinuncia all'accertamento pieno non impedisce la qualificazione come condanna.
- Le modifiche legislative che estendono misure ablative come la confisca per equivalente vanno valutate in funzione della legge vigente al momento della sentenza di primo grado; pertanto, se la prima sentenza è emessa dopo l'entrata in vigore della norma, l'estensione può essere applicata anche se i fatti sono anteriori.
- Errori materiali o di calcolo nella determinazione della pena possono essere rettificati direttamente dalla Corte di Cassazione quando la rettifica rispetta la volontà sostanziale delle parti e non comporta peggioramento della posizione dell'imputato (no 'in malam partem').
- Nel calcolo delle pene in continuazione va attenzione a: pena base precedente già ridotta per il rito, l'aumento concordato tra le parti e l'eventuale applicazione delle diminuenti di rito; errori aritmetici comuni devono essere censiti tempestivamente e possono essere corretti in appello o in Cassazione se si tratta di mero refuso.
- Quando si verifica incertezza sull'applicabilità di una misura patrimoniale introdotta da successiva normativa, occorre verificare la data di entrata in vigore della legge e la data di emanazione della sentenza che applica la misura, non solo la data della condotta.
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