Cassazione Penale, Sentenza n. 07067/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna (mesi 8 di reclusione) per il reato previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 (illecito connesso al reddito di cittadinanza). Ha proposto due motivi: 1) la dedotta abrogazione della fattispecie incriminatrice ad opera dell'art. 1, comma 318, legge di bilancio 2023 (sostenendo che la norma sarebbe venuta meno e quindi non più applicabile); 2) la doglianza che la Corte territoriale non avrebbe valutato l'insussistenza del cosiddetto "reato presupposto" (contraffazione), lamentando mancanza di risposta sulla inesistenza del reato che avrebbe giustificato l'erogazione del beneficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto ai motivi: il primo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la norma di abrogazione (legge di bilancio) opera dal 1° gennaio 2024 ma prevede una disposizione transitoria che salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 7 d.l. n. 4/2019 per i fatti commessi fino al 31/12/2023 e per i benefici concessi anteriormente; la giurisprudenza delle Sezioni Unite è richiamata in tal senso. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché tendeva genericamente a contestare fatti valutati dalla Corte territoriale (esistenza di redditi non dichiarati emergenti dalla gestione materiale di un opificio per borse contraffatte) senza indicare elementi concreti di prova in grado di sovvertire la ricostruzione giudiziale; l'accostamento al tema dell'estraneità del reato presupposto (ricettazione) è stato considerato improprio. Conseguentemente il provvedimento impugnato resta confermato; la ricorrente è condannata alle spese del procedimento e al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019
Norma incriminatrice applicata alle condotte finalizzate all'ottenimento o al mantenimento del reddito di cittadinanza; la Corte ha ritenuto che tale norma sia applicabile ai fatti commessi entro il termine di efficacia della disciplina (fino al 31/12/2023) in virtù della previsione transitoria introdotta dalla legge di bilancio 2023
art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)
Ha abrogato la disciplina originaria del reddito di cittadinanza a decorrere dal 1° gennaio 2024, ma ha previsto espressamente che alle misure già concesse continuino ad applicarsi le disposizioni dell'art. 7 d.l. n. 4/2019 per i fatti commessi fino al 31/12/2023; tale disposizione transitoria preserva l'applicabilità delle sanzioni penali per i fatti anteriori alla decorrenza dell'abrogazione
d.l. 4 maggio 2023, n. 48 (conv. con L. 3 luglio 2023, n. 85) - art. 8
Introduce la nuova misura (assegno di inclusione) e una nuova norma incriminatrice (art. 8) con doglianza analoga a quella dell'art. 7: la Corte osserva che la nuova fattispecie è sostanzialmente identica e conserva il medesimo disvalore penale per le condotte in futuro
Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali e dell'onere del versamento alla Cassa delle ammende a carico della parte che propone il ricorso dichiarato inammissibile
Sezioni Unite, n. 49686 del 13/07/2023
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per confermare che la disciplina abrogata trova comunque applicazione per i fatti commessi fino alla decorrenza dell'abrogazione e che la disposizione transitoria salva l'applicabilità delle sanzioni penali per tali periodi
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione ai criteri per l'applicazione di sanzioni pecuniarie/accessorie in casi di inammissibilità: la Corte ha verificato l'assenza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque disposto l'onere di versamento alla Cassa delle ammende nella misura equitativa fissata
Massime di principio
- La semplice abrogazione di una norma non ha effetto retroattivo automatizzato se la legge che abroga contiene disposizioni transitorie che salvano l'applicazione della norma ai fatti commessi prima della decorrenza dell'abrogazione; verificare sempre la data di efficacia e le norme transitorie
- Quando la fattispecie penale è stata abrogata con decorrenza futura, i reati commessi entro il termine di efficacia della norma restano sanzionati se la normativa transitoria lo prevede
- La Cassazione respinge i motivi che non impugnano in modo specifico e concreto le valutazioni di fatto del giudice di merito: una deduzione generica senza elementi probatori alternativi o contestazioni circostanziate è inammissibile
- Nel contesto di illeciti legati a benefici sociali (es. reddito di cittadinanza), non è necessario per il giudice di legittimità approfondire un 'reato presupposto' se la questione centrale è la disponibilità di redditi non dichiarati e questa è stata accertata in fatto dal giudice di merito
- L'accostamento a categorie diverse (es. ricettazione) va valutato con attenzione: ove l'elemento dell'estraneità sia costitutivo della fattispecie, la comparazione può avere rilievo; ma non è pertinente quando si discute della condotta attribuibile direttamente all'imputato
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile il giudice può condannare la parte alle spese e disporre un versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso non esclude necessariamente l'onere equitativo stabilito dal giudice
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