Cassazione Penale, Sentenza n. 07068/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce violazione dell'art. 157 cod. pen. per omessa declaratoria di prescrizione: sostiene che il Tribunale abbia riqualificato il fatto come abbandono (reato istantaneo) e che la condotta si sia esaurita già nel 2010; dunque, alla data della sentenza il reato sarebbe prescritto
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come deposito incontrollato ex art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 (titolare di impresa), non come semplice abbandono, ritenendo la fattispecie di natura permanente e quindi consumata in epoca successiva fino al 29/08/2020. Di conseguenza la prescrizione non si era maturata. La Corte ha inoltre osservato che la pena irrogata (ammenda di euro 12.000) è stata calcolata al di sotto del minimo edittale in senso benevolo ma ciò non ha inciso sulla legittimità della condanna. È stato altresì affermato che la riqualificazione non ha violato i principi di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) né l'obbligo di rinvio per contraddittorio previsto dall'art. 611, comma 1-sexies, c.p.p., in quanto la differenza tra 'abbandono' e 'deposito incontrollato' riguarda la sola volontà dell'agente e il contraddittorio sulla possibile qualificazione era stato esercitato nel corso del processo. Il parere del Pubblico Ministero che aveva chiesto l'annullamento per estinzione del reato per prescrizione non è stato accolto
Norme richiamate
art. 255 d.lgs. 152/2006
Norma richiamata nella sentenza originaria; disciplina fattispecie amministrativa per soggetti non imprenditoriali nella formulazione vigente all'epoca dei fatti di accertamento
art. 256, comma 1 e comma 2, d.lgs. 152/2006
Comma 2 applicabile ai titolari di imprese o responsabili di enti che abbandonano o depositano rifiuti: la Corte ha ritenuto la condotta riconducibile a questa disposizione e penalmente sanzionabile, con natura di deposito incontrollato (reato di durata)
art. 157 cod. pen.
Norma sulla prescrizione evocata dal ricorrente; la Corte ha valutato la decorrenza del termine alla luce della qualificazione come reato permanente e delle regole transitorie sulle prescrizioni
art. 50 d.lgs. 22/1997
Richiamata per spiegare la diversa rilevanza della condotta dei singoli soggetti privati rispetto a quella degli imprenditori
art. 521 c.p.p.
Principio di correlazione tra contestazione e sentenza; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione non abbia comportato immutatio libelli né pregiudicato la difesa
art. 611, comma 1-sexies, c.p.p.
Disposizione introdotta dal d.lgs. 150/2022 che prevede il rinvio per contraddittorio quando la Corte intende dare al fatto diversa definizione giuridica; la Corte ha spiegato che tale obbligo scatta solo se la riqualificazione avviene a sorpresa e la difesa non ha avuto modo di discutere la nuova definizione
art. 159, comma 2 cod. pen.; art. 161-bis cod. pen.; art. 344-bis c.p.p.
Norme richiamate nel quadro delle regole transitorie sulla prescrizione e improcedibilità in relazione alla data del reato (diversi regimi applicabili a seconda della data di commissione e di accertamento)
d.lgs. 150/2022; legge 27/09/2021 n.1 (c.d. riforma Cartabia)
Richiamate come riferimenti normativi che hanno modificato il regime della prescrizione e dell'improcedibilità nei diversi gradi di giudizio
Sez. U., n. 20989 del 05/06/2025 (Polichetti) e giurisprudenza di legittimità citata
Giurisprudenza richiamata per stabilire i criteri di decorrenza della prescrizione in presenza di plurime riforme legislative e per distinguere tra reato istantaneo e reato di durata
Massime di principio
- Se il soggetto è titolare di impresa o responsabile di ente e i rifiuti sono riconducibili all'attività d'impresa, la fattispecie è ricadente nell'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 e non nella fattispecie amministrativa prevista per i privati.
- La distinzione tra 'abbandono' (reato istantaneo) e 'deposito incontrollato' (reato di durata) si basa sulla volontà dell'agente e sugli elementi fattuali: habitualità, suddivisione per categorie, variazione quantitativa nel tempo e segni di destinazione al recupero indicano una condotta gestionale e quindi una natura permanente.
- Quando la condotta è qualificata come reato permanente, la prescrizione decorre fino all'evento che interrompe la permanenza (rimozione/smaltimento, sequestro o decisione di primo grado), pertanto la verifica della prescrizione va fatta considerando la natura durevole dell'illecito.
- La riqualificazione in sede di giudizio non costituisce automaticamente violazione dei diritti della difesa se il capo di imputazione e lo sviluppo del processo hanno consentito alla difesa di confrontarsi sulla questione; l'obbligo di rinvio per contraddittorio ex art. 611 c.p.p. opera solo se la nuova qualificazione è a sorpresa.
- In presenza di modifiche legislative intervenute nel tempo, è fondamentale determinare quale regime di prescrizione sia applicabile in base alla data del fatto e della sua accertabilità, tenendo conto delle regole transitorie stabilite dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
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