Cassazione Penale, Sentenza n. 07066/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per reati ambientali: in particolare, contestazione della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p. (mancanza di prova tecnico-scientifica della contaminazione e della significatività/misurabilità del danno; assenza di "macroscopica evidenza") e contestazione della riconducibilità della condotta al ricorrente (negazione della qualifica di gestore di fatto). Contestazione anche della applicabilità dell'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 (sostegno che la norma si applichi solo ai titolari formali di imprese/enti), mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e censura sui criteri usati per l'aumento per continuazione rispetto al capo più grave.
La decisione
Il ricorso è stato respinto come complessivamente infondato. La Corte di cassazione ha ritenuto che: 1) esiste una 'doppia conforme' tra Tribunale e Corte d'appello e le motivazioni dei due gradi si integrano; 2) il reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis richiede un deterioramento o compromissione 'significativi e misurabili', ma tali elementi non sempre impongono accertamenti tecnico-scientifici quando la compromissione sia desumibile da evidenze macroscopiche e dalle circostanze di fatto; 3) nel caso concreto le risultanze dei sopralluoghi, le foto e le deposizioni dimostravano sversamenti massicci e continui di liquami che avevano determinato compromissione del suolo e delle acque, giustificando la condanna anche in assenza di analisi chimiche; 4) la qualifica di amministratore/gestore di fatto è stata correttamente attribuita al ricorrente in ragione del concreto esercizio di poteri gestori (presenza ai sopralluoghi, sottoscrizione di verbali ecc.), per cui è corretta l'applicazione dell'art. 256, comma 2; 5) il diniego delle attenuanti generiche è motivato alla luce dei precedenti penali e della personalità dell'imputato; 6) l'aumento per continuazione è legittimo e insindacabile in cassazione nei limiti della discrezionalità del giudice di merito. Di conseguenza la condanna è stata confermata.
Norme richiamate
art. 452-bis cod. pen.
Tipizza il delitto di inquinamento ambientale come reato di danno: richiede un evento di deterioramento o compromissione del bene ambientale, significativo e misurabile; non sempre obbligatorio l'accertamento tecnico-scientifico se la compromissione è macroscopicamente percepibile; è reato a dolo generico, punibile anche a titolo di dolo eventuale.
art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006
Sanziona l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o responsabili di enti; la Corte interpreta la norma estendendo la responsabilità anche a soggetti 'titolari di fatto' o che esercitano concretamente attività imprenditoriale, individuando indici come mezzi e modalità oltre la disponibilità del privato e la natura/provenienza dei materiali.
art. 255, comma 1, d.lgs. 152/2006
Norma collegata sulle condotte di gestione illecita di rifiuti; la giurisprudenza ne distingue il campo di applicazione rispetto all'art. 256 e individua rapporti di specialità.
art. 452-quater cod. pen.
Delitto di disastro ambientale richiamato per spiegare la differenza con 452-bis: quest'ultimo non richiede tendenziale irreversibilità del danno; la prosecuzione delle condotte illecite può integrare atti di un'unica azione lesiva.
art. 2082 cod. civ.
Ai fini dell'art. 256, si valuta l'esistenza di un'attività imprenditoriale 'sostanziale' (anche di fatto) ai sensi dell'art. 2082 per coinvolgere il soggetto nella responsabilità penale dell'impresa.
art. 15 cod. pen.
Richiamato per il principio di specialità tra fattispecie penali (art. 256 comma 2 come specialità rispetto ad altre norme).
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il loro riconoscimento richiede elementi positivi e che l'esclusione motivata sui precedenti è sindacabile limitatamente ai vizi di motivazione.
art. 81 cod. pen.; art. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati in relazione ai criteri e limiti per la determinazione della pena e per l'aumento per continuazione: la determinazione della pena è discrezionale per il giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi di legittimità.
Massime di principio
- Per l'art. 452-bis, il 'deterioramento' o 'compromissione' deve essere significativo e misurabile, ma la prova può essere anche di natura documentale, testimoniale o visiva: non è sempre necessario un accertamento tecnico-scientifico se le conseguenze sono macroscopicamente percepibili.
- La condotta è 'abusiva' non solo quando manca un titolo autorizzatorio, ma anche quando si violano prescrizioni legislative o amministrative pertinenti; l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico (anche dolo eventuale).
- La responsabilità ex art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 può ricadere su chi esercita di fatto poteri gestori di un'impresa: la qualifica formale non è l'unico criterio, si valutano i fatti concreti (partecipazione ai sopralluoghi, sottoscrizione di verbali, uso di mezzi/risorse aziendali).
- La mancata esecuzione di analisi chimiche non rende automaticamente insussistente il reato ambientale se le prove disponibili (ispezioni, fotografie, deposizioni) indicano compromissione significativa delle matrici ambientali.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato sulla base di precedenti penali e di elementi negativi della personalità; il giudizio sulle attenuanti è in larga parte rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.
- Le censure sulla misura della pena e sull'applicazione dell'aumento per continuazione sono difficilmente accolte in cassazione salvo vizi formali o illogicità manifeste, perché la determinazione della pena appartiene al giudice di merito entro i limiti di legge.
- Quando vi è una 'doppia conforme' (tribunale e corte d'appello convergono), il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con entrambe le motivazioni: in loro assenza la censura di motivazione è infondata.
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