Cassazione Penale, Sentenza n. 07065/2026 del 23/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la decisione del Tribunale di Termini Imerese che aveva dichiarato la non punibilità ex art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto. I motivi: (1) presunta errata valutazione delle prove e contraddittorietà della motivazione sulla attendibilità della persona offesa; (2) insussistenza dell'elemento oggettivo di diffusività del disturbo (reato contestato: disturbo della quiete); (3) vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p.; (4) deduzione dell'esistenza di un concreto interesse ad impugnare; (5) dedotta improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La Corte d'appello di Palermo aveva correttamente ritenuto inappellabile la sentenza di proscioglimento che riconosce la non punibilità ex art. 131-bis c.p. e ha convertito l'appello in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla mancata querela per genericità e per mancata produzione documentale, ha escluso la possibilità di riesaminare le prove nel giudizio di legittimità (primo motivo), ha confermato i principi consolidati sulla diffusività richiesta per il reato di disturbo della quiete (secondo motivo), e ha ritenuto corretta la motivazione del tribunale circa la sussistenza dei presupposti per riconoscere la particolare tenuità (terzo motivo). Ha altresì riconosciuto l'interesse ad impugnare degli imputati se ricorrono effetti pregiudizievoli (es. iscrizione al casellario), pur richiedendo specificità della doglianza. Sono state imposte le spese e disposto l'eventuale versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Istituisce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; può dar luogo a sentenza di proscioglimento che, nei casi come quello in esame, determina l'inappellabilità della decisione e incide sugli effetti di giudicato (art. 651-bis c.p.p.)
art. 593, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; applicato per affermare l'inappellabilità del proscioglimento che riconosce la non punibilità ex art. 131-bis
sentenza Corte Costituzionale n. 85 del 2008
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti della legge n. 46/2006 che avevano modificato l'art. 593 c.p.p., confermando i limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento e supportando l'interpretazione della Corte di appello
art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Prevede la conversione dell'impugnazione quando il gravame non è proponibile in quella forma: la conversione trasferisce il procedimento al giudice competente ma l'atto convertito deve soddisfare i requisiti di forma e sostanza dell'impugnazione cui è destinato
Attribuisce alla decisione irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità efficacia di giudicato circa l'accertamento del fatto, della sua illiceità e dell'autore nei giudizi civili o amministrativi per restituzioni o risarcimento
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato il regime di procedibilità di taluni reati, rendendo rilevante il principio del "favor querelae" nei procedimenti in corso; utile nel ragionamento sulla deduzione della querela e sulla sua persistenza
principio del "favor querelae"
Il rispetto della volontà punitiva della persona offesa va interpretato favorevolmente: la manifestazione in udienza di aver sporto querela può essere considerata prova della persistenza della volontà di punire, specie se il ricorrente non produce il relativo atto
Regola le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: carico delle spese del procedimento e, se ricorrono i presupposti, obbligo di versamento alla Cassa delle ammende
Richiamata nella motivazione come normativa in parte dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n. 85/2008) in relazione alla materia dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento
Massime di principio
- La sentenza di proscioglimento che riconosce la non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. è, di regola, inappellabile e può essere convertita in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p.; tuttavia l'atto convertito deve rispettare i requisiti dell'impugnazione cui è destinato
- Nel ricorso in Cassazione non è consentita la rivalutazione ex novo delle prove: il sindacato è limitato a vizi di diritto, contraddittorietà o illogicità della motivazione e alla corretta applicazione della legge
- Per i reati di disturbo della quiete pubblica è necessario dimostrare la diffusività del rumore (idoneità a turbare un numero indeterminato di persone); non è richiesto che l'intera collettività percepisca il disturbo, ma l'idoneità della condotta a produrlo
- Chi deduce l'assenza della querela deve fornire elementi probatori (es. fascicolo di dibattimento, atti) per sostenere la propria eccezione; la mancata produzione espone la doglianza a inammissibilità per genericità
- L'interesse ad impugnare riconosciuto all'imputato in caso di proscioglimento per tenuità esiste quando il provvedimento può avere effetti pregiudizievoli concreti (es. iscrizione al casellario): il ricorrente deve specificare l'effettivo svantaggio processuale o extraprocessuale da eliminare
- La manifestazione della volontà punitiva della persona offesa resa in udienza può essere interpretata, in applicazione del principio del "favor querelae", come indicazione della persistenza della querela nel procedimento in corso, specialmente in assenza di prova contraria prodotta dall'imputato
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