Cassazione Penale, Sentenza n. 07064/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Ferrara del 15/10/2025 che, nell'ambito di indagini per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, aveva annullato il sequestro della somma di denaro e confermato il sequestro del telefono cellulare del Pisa. Il ricorrente censurava il provvedimento sostenendo violazione dell'art. 253 c.p.p.: mancata motivazione specifica circa la pertinenzialità del telefono rispetto al reato, assenza di perimetrazione temporale dei dati da acquisire, mancata indicazione dei tempi e delle modalità di estrazione dei dati e delle chiavi/criteri di ricerca; deduceva inoltre violazione del principio di proporzionalità per l'acquisizione indiscriminata dei dati del dispositivo.
La decisione
Ricorso rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto legittimo il mantenimento del sequestro del telefono: lo smartphone può configurarsi come corpo del reato o come cosa pertinente e, nel caso di relazione di immediatezza con l'attività di spaccio, la motivazione richiesta al decreto può essere più sintetica. La Corte ha precisato i confini del potere integrativo del Tribunale del riesame: il Tribunale può integrare la motivazione richiamando gli atti indicati dal P.M. ma non può supplire indicando finalità probatorie diverse da quelle individuate dal P.M. Nel caso concreto il P.M. aveva richiamato il verbale di perquisizione che motivava il sequestro in relazione ai contatti utili per individuare una rete di spaccio, cui il riesame ha dato adeguata integrazione per relationem. Sul profilo della proporzionalità, la Corte ha affermato che il P.M. non è sempre tenuto a fissare un termine preciso entro il quale completare le operazioni tecniche di estrazione dei dati; è invece necessario che la protrazione del vincolo sia limitata al tempo necessario alle operazioni tecniche e che, se il perimetro temporale dei dati da acquisire è «sensibilmente difforme» dall'imputazione provvisoria, il P.M. ne dia ragione; in caso di acquisizione ampia occorrono criteri di selezione e motivazione più puntuali. Infine, il titolare dei dati sensibili che impugni il sequestro deve allegare l'interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati per consentire il bilanciamento della proporzionalità.
Norme richiamate
sequestro probatorio: cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso e cose pertinenti al reato
Stabilisce l'ambito del sequestro probatorio (corpo del reato e cose pertinenti) e richiede che il decreto motivi la finalità probatoria dell'apprensione; la motivazione deve individuare reato, nesso tra cosa e reato e finalità dell'apposizione del vincolo
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
potere del tribunale del riesame di annullare o riformare il provvedimento anche per motivi diversi
Fondamento normativo del potere integrativo del tribunale del riesame: consente conferma del provvedimento per ragioni diverse da quelle indicate purché entro i limiti della normativa e del perimetro indicato dal P.M.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
rinvio alle disposizioni dell'art. 309 per il procedimento di riesame
Rinvia al potere del tribunale previsto dall'art. 309, rendendo applicabili le regole sulla motivazione e sull'annullamento/riforma nel procedimento di riesame
riesame del sequestro probatorio
Norma che disciplina il riesame del sequestro probatorio e richiama le regole del procedimento di riesame di cui all'art. 324, confermando i limiti del potere integrativo del tribunale
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
principio di proporzionalità nelle misure cautelari reali
Richiama l'obbligo di bilanciamento e proporzionalità tra la misura ablativa e la finalità probatoria perseguita
effetti della nullità del provvedimento
La nullità del decreto di sequestro si estende, nei casi previsti, anche all'acquisizione della copia forense della memoria del dispositivo
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8
diritto al rispetto della vita privata e familiare
Fondamento convenzionale usato per richiedere il rispetto del principio di proporzionalità e la necessità di limitare accessi massivi e indiscriminati ai dati personali
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 49 par.3 e 52
richiamati nella motivazione in ordine al principio di proporzionalità
Richiamati come fonti sovranazionali che supportano l'obbligo del bilanciamento tra interessi repressivi e diritti fondamentali
Massime di principio
- In ipotesi di sequestro di telefoni cellulari in procedimenti per spaccio, il dispositivo può essere qualificato come corpo del reato o come cosa pertinente: quando il nesso è di immediata evidenza la motivazione richiesta può essere sintetica, ma non del tutto assente.
- Il pubblico ministero deve comunque indicare, almeno genericamente o per relationem, le ragioni probatorie che giustificano l'apprensione; il Tribunale del riesame può integrare la motivazione richiamando gli atti indicati dal P.M. ma non può creare finalità investigative autonome diverse da quelle del P.M.
- Per dispositivi contenenti vaste quantità di dati la proporzionalità impone che il decreto espliciti se è necessario acquisire l'intero archivio o solo porzioni: in caso di acquisizione ampia occorrono criteri di selezione, perimetrazione temporale e tempi ragionevoli per la selezione e la restituzione dei dati non rilevanti.
- Non esiste un obbligo assoluto di fissare un termine preciso per le operazioni tecniche di estrazione dei dati al momento del sequestro, ma la protrazione del vincolo deve essere limitata al tempo strettamente necessario e commisurata alle difficoltà tecniche e alla cooperazione dell'indagato; se il periodo di acquisizione è sensibilmente difforme dall'imputazione provvisoria il P.M. deve motivarlo.
- Il ricorrente che deduca compromissione di dati sensibili deve allegare l'interesse concreto e attuale alla loro disponibilità esclusiva, così da consentire al giudice di operare il bilanciamento di proporzionalità tra i diritti fondamentali e le esigenze investigative.
- L'uso del rinvio per relationem a verbali o provvedimenti della polizia giudiziaria è ammissibile se gli atti richiamati contengono in concreto le ragioni essenziali del sequestro; ove tali atti siano esaustivi la motivazione può ritenersi idonea.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07063/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07065/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07066/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07067/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07068/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07069/2026 del 23/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →