Cassazione Penale, Sentenza n. 07063/2026 del 23/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza che aveva rigettato il riesame del decreto di perquisizione e sequestro (4/8/2025) che aveva sottoposto a vincolo probatorio i telefoni cellulari dell'indagato e documenti relativi all'impianto di depurazione e stazioni di sollevamento del Comune di Fuscaldo. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge per carenza assoluta o insufficiente motivazione del decreto e illegittimo utilizzo del potere integrativo in sede di riesame, richiamando la sentenza Capasso; (2) vizio di motivazione e violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza per l'apprensione indiscriminata di massiccia documentazione e dati senza perimetrazione temporale né criteri di selezione, con rimessione alla polizia giudiziaria della scelta del materiale probatorio.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo, ha confermato che il sequestro probatorio richiede motivazione sul reato ipotizzato, sul rapporto di pertinenzialità o immediatezza tra cosa e reato e sulla finalità probatoria, ma ha ritenuto che il pubblico ministero, nell'udienza di riesame, avesse sommariamente specificato le esigenze probatorie (accertare la conduzione del depuratore e i contatti tra soggetti coinvolti) e abbia richiamato elementi investigativi e prime analisi forensi che giustificano il vincolo; il Tribunale del riesame ha potuto legittimamente integrare la motivazione nei limiti delle ragioni indicate dal P.M. Sul secondo, la Corte ha ritenuto che il criterio di proporzionalità fosse rispettato: oggetto e criteri di ricerca erano stati circoscritti e le operazioni di estrazione forense erano in corso; inoltre la giurisprudenza non impone l'indicazione di un termine preciso per le operazioni di estrazione purché esse siano svolte nel minor tempo possibile e la durata sia giustificata dalle difficoltà tecniche o dalla mancata collaborazione dell'indagato. Infine, è ricordato l'onere, da parte del titolare di dati sensibili, di allegare l'interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati per consentire la valutazione del bilanciamento proporzionalità/privacy.
Norme richiamate
sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti; 'e cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo'
Definisce gli oggetti del sequestro probatorio: corpo del reato e cose pertinenti con capacità dimostrativa. Il decreto di sequestro deve motivare il nesso tra cosa e reato
art. 309 cod. proc. pen., comma 9
potere del tribunale di annullare o riformare il provvedimento anche per motivi diversi o confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate in motivazione (richiamato ex art. 324 comma 7)
Fondamento normativo del potere integrativo del giudice del riesame, pur nei limiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza
art. 324 cod. proc. pen., comma 7
rinvio a disposizioni riguardanti il potere di annullamento del tribunale (richiama art. 309 comma 9)
Riferimento normativo che rende operativi i poteri del riesame anche con riguardo al sequestro probatorio
riesame del sequestro probatorio (richiama art. 324 cod. proc. pen.)
Disciplina il procedimento di riesame del sequestro probatorio, richiamando limiti e poteri del giudice del riesame
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
principio di proporzionalità della misura cautelare reale
Imporre il bilanciamento tra interferenza sui beni e finalità probatoria; principio richiamato anche per il sequestro probatorio
effetti della nullità del sequestro (citata in riferimento all'estensione dell'inutilizzabilità della copia forense)
Nullità del sequestro può estendersi all'acquisizione della copia forense se il sequestro è viziato per violazione della proporzionalità o mancanza di motivazione
sentenza Sezioni Unite Capasso (n. 18954/2016)
il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene autonoma valutazione degli elementi a fondamento
Principio secondo cui il giudice del riesame deve verificare la compatibilità e congruità degli elementi dell'accusa; rafforza l'obbligo motivazionale del decreto
sentenze Botticelli e Bevilacqua (Sez. U)
obbligo di motivazione e osservanza del principio di proporzionalità nel sequestro probatorio
Imposizione che il decreto espliciti le ragioni probatorie e il rapporto proporzionale tra misura e fine, anche alla luce dei principi costituzionali e convenzionali
giurisprudenza Corte EDU
richiami a casi che condannano accessi massivi e indiscriminati ai dati (es. Agosi e successivi)
Orientamento internazionale che considera incompatibile con art. 8 CEDU l'accesso massiccio e non selezionato a dati personali; principio ispiratore del criterio di proporzionalità
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve indicare il reato ipotizzato, il rapporto di pertinenzialità o di immediatezza tra la cosa e il reato e la finalità probatoria concreta; il grado di dettaglio motivazionale è modulato in funzione dell'evidenza del nesso tra res e reato
- Il Pubblico Ministero può integrare o precisare le ragioni probatorie in sede di udienza di riesame; il Tribunale del riesame può integrare la motivazione solo se il P.M. ha indicato almeno genericamente le esigenze probatorie, non può creare di propria iniziativa finalità diverse
- Il principio di proporzionalità richiede che il sequestro di dispositivi elettronici sia mirato: o si sequestra in modo esteso con adeguata motivazione sulle ragioni e sui criteri di selezione, o si indica in modo specifico quali informazioni si ricercano
- Non esiste un obbligo assoluto di fissare un termine preciso per le operazioni di estrazione forense nel decreto, ma le operazioni devono essere svolte nel minor tempo possibile e la durata deve essere giustificata dalle difficoltà tecniche e dalla cooperazione dell'indagato; se l'orizzonte temporale dei dati richiesti è sensibilmente più ampio dell'imputazione, occorre motivazione specifica
- In caso di dati sensibili, il titolare che impugna il sequestro deve allegare l'interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati per permettere al giudice di bilanciare proporzionalità e tutela della riservatezza
- Il sequestro non può avere funzione esplorativa: l'acquisizione integrale e indiscriminata di archivi o memorie digitali senza criteri di selezione è illegittima e può comportare nullità o inutilizzabilità della copia forense
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