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Sentenza

Sentenza n. 2196/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della procedura di reclutamento mediante scorrimento di graduatoria e indizione di una nuova procedura concorsuale per un posto di dirigente contabile, nonché atti successivi della nuova selezione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocato al settimo posto nella graduatoria del concorso bandito dal Comune di Caltagirone per un posto dirigenziale finanziario, aveva manifestato la propria disponibilità all’assunzione presso il Comune di Lipari, che aveva inizialmente deliberato di utilizzare quella graduatoria mediante scorrimento. Due giorni dopo la manifestazione di disponibilità, il Comune ha revocato la procedura di scorrimento e indetto una nuova procedura concorsuale. Sono stati dedotti: violazione del legittimo affidamento, contraddittorietà dell’azione amministrativa, illogicità e arbitrarietà dell’esercizio della discrezionalità e violazione dell’autovincolo; sviamento di potere e difetto di motivazione; violazione del principio di prevalenza dello scorrimento; obbligo di motivazione rafforzata; violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza; illegittimità della motivazione postuma, divieto di valutazioni soggettive e violazione dell’art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001; illegittimità del nuovo bando per violazione dei principi di ragionevolezza, massima partecipazione e imparzialità. Il ricorrente ha inoltre chiesto l’accesso alla documentazione richiesta il 4 marzo 2026 e il risarcimento dei danni. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, la tardività della domanda di accesso, la carenza di interesse per la mancata impugnazione della graduatoria finale della nuova procedura e della nomina del vincitore, nonché l’infondatezza della domanda risarcitoria.

La decisione

La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. La domanda di accesso è stata dichiarata irricevibile perché il Comune aveva fornito almeno un riscontro parziale il 25 marzo 2026, mentre il ricorso è stato notificato l’8 maggio 2026, oltre il termine di trenta giorni previsto per impugnare il diniego, il parziale accoglimento o il silenzio sull’istanza di accesso. Le domande di annullamento sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Il Comune aveva infatti approvato il 25 marzo 2026 la graduatoria finale della nuova selezione e nominato il vincitore; tale atto conclusivo non era stato impugnato dal ricorrente, neppure mediante motivi aggiunti. Il giudice ha affermato che l’eventuale annullamento del bando non si estende automaticamente alla graduatoria finale non impugnata: l’atto conclusivo si consolida e, con esso, viene meno l’utilità concreta dell’annullamento degli atti preparatori. La domanda risarcitoria è stata respinta sia perché il mancato esercizio dei rimedi impugnatori esperibili ha interrotto il nesso causale ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., sia perché il ricorrente non ha allegato né provato l’elemento soggettivo della responsabilità dell’amministrazione, oltre agli altri presupposti oggettivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in € 1.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, quando sussistono i relativi presupposti.

  • art. 116 c.p.a.

    . Il termine previsto dalla normativa per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avverso le determinazioni dell’Amministrazione sull’istanza di accesso, stabilito oggi dall’art. 116 cod. proc. amm., come già prima dall’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è di trenta giorni dalla conoscenza del diniego, del parziale accoglimento o della formazione del silenzio significativo

    Il ricorso contro il diniego, il parziale accoglimento o il silenzio significativo sull’istanza di accesso deve essere notificato entro trenta giorni dalla relativa conoscenza.

  • art. 25 l. 241/1990

    . Il termine previsto dalla normativa per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avverso le determinazioni dell’Amministrazione sull’istanza di accesso, stabilito oggi dall’art. 116 cod. proc. amm., come già prima dall’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è di trenta giorni dalla conoscenza del diniego, del parziale accoglimento o della formazione del silenzio significativo

    La disciplina previgente è richiamata quale corrispondente fondamento del termine decadenziale di trenta giorni per la tutela giurisdizionale in materia di accesso.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    Il Legislatore ha inteso garantire, attraverso il disposto dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. - che costituisce una particolare applicazione dell’art. 1227 cod. civ. alle fattispecie tutelate nell’ambito del processo amministrativo -, una preferenza per i rimedi tipicamente impugnatori tutte le volte nelle quali il rimedio “reale” è possibile e, si ritiene, soprattutto è preferibile

    Il mancato esperimento del rimedio impugnatorio concretamente esperibile può interrompere il nesso causale tra illegittimità amministrativa e danno risarcibile, quando la tutela reale era possibile e preferibile.

  • art. 2697 c.c.

    gli ordinari criteri di distribuzione dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. implicano che gravi sul danneggiato la dimostrazione della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della responsabilità

    Il danneggiato deve provare tutti gli elementi soggettivi e oggettivi della responsabilità dell’amministrazione, compresi dolo o colpa dell’apparato.

  • art. 97 Cost.

    . Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa

    La norma è indicata tra i parametri di legittimità dedotti dal ricorrente, ma la sentenza non esamina nel merito tali censure per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001

    . Violazione dell’art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001

    La norma è indicata tra i parametri dedotti dal ricorrente; la relativa censura non è esaminata nel merito.

Massime di principio

  • L’annullamento di un bando di concorso non produce automaticamente effetti caducanti sull’atto consequenziale di approvazione della graduatoria e nomina del vincitore, quando quest’ultimo non sia stato tempestivamente e validamente impugnato.
  • Chi impugna gli atti preparatori di una procedura concorsuale deve impugnare anche l’atto conclusivo sopravvenuto, eventualmente mediante motivi aggiunti; in mancanza, l’atto finale si consolida e l’impugnazione degli atti preparatori diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il ricorso in materia di accesso deve essere notificato entro trenta giorni dalla conoscenza del diniego, del parziale accoglimento o della formazione del silenzio significativo; il termine decorre anche da un riscontro solo parziale dell’amministrazione.
  • Ai fini del risarcimento del danno da attività amministrativa illegittima, il mancato esercizio di un rimedio impugnatorio concretamente esperibile e preferibile può interrompere il nesso causale tra condotta amministrativa e danno.
  • Il danneggiato che agisce contro la pubblica amministrazione deve provare tutti i presupposti della responsabilità, inclusi l’elemento soggettivo dell’amministrazione, il danno e il nesso causale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAccesso documentaleDanno da provvedimento illegittimo
RamiPubblico impiego e concorsiAccesso e trasparenzaResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimo affidamentoEccesso di potereDecadenza e tardivitàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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