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Sentenza

Sentenza n. 1612/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: proroga tecnica, per l’intero anno scolastico 2025/2026, del contratto per il servizio di trasporto scolastico a favore dell’attuale affidataria, nonché gli atti presupposti e consequenziali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, la proroga tecnica disposta dal Comune di Chioggia in favore dell’attuale gestore del servizio di trasporto scolastico, chiedendone l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno da perdita di chance. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, sostenendo che la proroga fosse stata disposta per l’intero anno scolastico senza che fosse stata tempestivamente bandita una nuova procedura di gara e oltre il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente. Con i motivi aggiunti ha impugnato gli ulteriori atti conosciuti a seguito dell’accesso, compresi quelli relativi all’indagine di mercato, alle interlocuzioni con l’affidataria e alla procedura di rinnovo o proroga. L’amministrazione ha eccepito anche la carenza originaria delle condizioni dell’azione, in ragione della mancata partecipazione della ricorrente alla precedente e alla nuova gara.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente, resa prima della decisione, con cui essa ha riconosciuto che la nuova gara bandita dalla Stazione Unica Appaltante aveva determinato una situazione di fatto e di diritto non più utile alla decisione nel merito. Il Collegio ha applicato il principio dispositivo in senso ampio, secondo cui il ricorrente può disporre dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e, in assenza di contestazioni delle altre parti, il giudice deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità senza decidere il merito. Ai fini della regolazione delle spese, il TAR ha tuttavia svolto una sommaria valutazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016: la proroga per l’intero anno scolastico era illegittima perché il Comune non aveva contestualmente bandito una nuova gara e perché la procedura avrebbe potuto concludersi in circa tre mesi, come dimostrato dalla precedente gara. È stata respinta l’eccezione di carenza originaria dell’interesse a ricorrere: la ricorrente, quale operatore del settore che aveva manifestato interesse a formulare un’offerta, era titolare dell’interesse legittimo a partecipare alla procedura; tale interesse non veniva meno né per la mancata partecipazione alla prima gara, impugnata per clausole anticoncorrenziali, né per la successiva scelta di non partecipare alla nuova gara, determinata da valutazioni aziendali sulle condizioni tecniche ed economiche. È stata inoltre ritenuta infondata l’eccezione di inammissibilità relativa alla nota della Città Metropolitana, poiché essa era stata impugnata unitamente al provvedimento conclusivo, che ne aveva recepito la motivazione. Il Comune di Chioggia è stato condannato al pagamento di € 2.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate tra le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016

    limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente

    La proroga tecnica è ammessa solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per individuare il nuovo contraente; non è legittima una proroga annuale quando l’amministrazione non abbia tempestivamente avviato la nuova gara e questa possa concludersi in un periodo significativamente più breve.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce causa di improcedibilità la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È applicabile alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, imponendo la definizione del giudizio con pronuncia di improcedibilità.

  • art. 121 c.p.a.

    La ricorrente aveva chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto, ma la domanda non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 123 c.p.a.

    La ricorrente aveva chiesto anche l’applicazione delle sanzioni alternative, ma la relativa domanda non è stata esaminata per l’improcedibilità del giudizio.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    La ricorrente aveva formulato una domanda subordinata di liquidazione del danno, non esaminata in ragione dell’improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione e non contestata dalle altre parti, impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità, senza decidere d’ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • La proroga tecnica di un contratto pubblico è legittima soltanto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura diretta a individuare il nuovo contraente; è illegittima quando venga disposta per un periodo eccedente quello concretamente necessario o senza il contestuale e tempestivo avvio della nuova gara.
  • L’interesse legittimo dell’operatore economico a partecipare alla procedura di affidamento sussiste quando l’impresa operi nel settore e abbia manifestato un concreto interesse a presentare un’offerta; tale interesse non viene meno per la mancata partecipazione a una gara impugnata per clausole anticoncorrenziali né per la successiva mancata partecipazione a una nuova gara, se quest’ultima dipende da valutazioni di opportunità aziendale.
  • Un atto privo di autonoma natura provvedimentale può essere impugnato insieme al provvedimento conclusivo quando quest’ultimo ne recepisca il contenuto motivazionale e l’atto costituisca presupposto effettivo della decisione amministrativa.
  • Anche quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può svolgere una sommaria delibazione del merito ai soli fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieIn house e affidamenti senza garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieProcedura negoziata e affidamento diretto
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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