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Sentenza

Sentenza n. 113/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione e cancellazione dal Sistema di Qualificazione, con segnalazioni ad ANAC e alla Procura della Repubblica, fondato sulla ritenuta perdita della regolarità fiscale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa qualificata)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa era stata iscritta nel 2021 al Sistema di Qualificazione istituito per le società del gruppo e aveva partecipato, risultando aggiudicataria, a tre procedure di affidamento. Nel 2026 la stazione appaltante avviava la verifica dei requisiti di ordine generale e acquisiva una certificazione dell’agente della riscossione attestante violazioni fiscali gravi e definitivamente accertate. Le pendenze comprendevano cinque cartelle già inserite in un piano di rateizzazione, due cartelle per le quali l’impresa aveva aderito alla definizione agevolata denominata rottamazione quinquies e ulteriori cartelle non ancora definitive. Dopo il contraddittorio procedimentale, la stazione appaltante disponeva la sospensione e poi la cancellazione dal Sistema di Qualificazione, ritenendo che la regolarizzazione successiva non rilevasse perché non perfezionata prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte. L’impresa deduceva violazione dell’art. 94, comma 6, e dell’Allegato II.10 del d.lgs. 36/2023, difetto di istruttoria, travisamento, motivazione erronea e carente, sproporzione e irragionevolezza, violazione dei principi di risultato, buona fede, massima partecipazione e buona amministrazione, incompatibilità con il diritto dell’Unione europea, nonché omesso soccorso istruttorio. Sosteneva che la rateizzazione e l’adesione alla definizione agevolata avessero eliminato la rilevanza delle pendenze fiscali e che, comunque, al momento della cancellazione tutte le posizioni risultassero regolarizzate. L’Agenzia delle Entrate eccepiva il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità dell’impugnazione della certificazione fiscale e la sua natura non lesiva.

La decisione

Il Tribunale ha escluso il difetto di giurisdizione, rilevando che non era contestata la pretesa tributaria, ma l’utilizzo della certificazione da parte della stazione appaltante nella verifica dei requisiti di partecipazione e permanenza nel Sistema di Qualificazione. Ha però dichiarato inammissibile l’impugnazione autonoma della certificazione dell’Agenzia delle Entrate, qualificata come dichiarazione di scienza e atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività; la certificazione può essere contestata nel giudizio contro il provvedimento di esclusione o cancellazione. È stata inoltre dichiarata inammissibile la contestazione delle segnalazioni ad ANAC e alla Procura, in quanto riferibili alla distinta decadenza dalle aggiudicazioni oggetto di altri giudizi e, comunque, non lesive. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto che il principio di continuità dei requisiti si applica anche ai Sistemi di Qualificazione nei settori speciali e che la regolarità fiscale deve permanere per tutta la durata dell’iscrizione. Tuttavia, l’art. 94, comma 6, esclude la rilevanza del debito quando l’operatore abbia pagato o si sia impegnato in modo vincolante a pagare. L’accoglimento di un piano di rateizzazione e l’adesione a una procedura di definizione agevolata costituiscono forme di impegno vincolante idonee a incidere sulla definitività e rilevanza del debito, determinando una novazione dell’obbligazione e il venir meno della causa di esclusione, se perfezionate prima del momento rilevante per la decisione. Poiché, al momento della sospensione e della cancellazione dal Sistema, l’impresa aveva già perfezionato la rateizzazione e la definizione agevolata e la stazione appaltante ne era a conoscenza, la cancellazione risultava sproporzionata e irragionevole. Il Tribunale ha accolto il terzo motivo, assorbendo gli altri, e ha annullato il provvedimento finale limitatamente alla cancellazione dal Sistema di Qualificazione, nonché il presupposto provvedimento di sospensione. Non ha invece dichiarato erronea la certificazione fiscale, che risultava corretta rispetto alle situazioni debitorie rilevate alle date considerate. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023

    Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

    La rateizzazione validamente accordata e l’adesione a una definizione agevolata costituiscono impegni vincolanti al pagamento idonei a rendere irrilevante il debito fiscale ai fini della causa di esclusione; per la permanenza nel Sistema di Qualificazione, la regolarizzazione già perfezionata deve essere valutata al momento della sospensione o cancellazione.

  • Allegato II.10 al d.lgs. 36/2023

    Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

    Sono gravi le violazioni fiscali superiori alla soglia di 5.000 euro; sono definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, salvo i debiti tempestivamente impugnati nei termini previsti.

  • art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, d.P.R. 602/1973

    La soglia richiamata dall’Allegato II.10 per la qualificazione della gravità della violazione fiscale è pari a 5.000 euro.

  • art. 168 d.lgs. 36/2023

    Il principio di continuità dei requisiti trova applicazione anche nei Sistemi di Qualificazione istituiti nell’ambito dei settori speciali.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione all’omesso soccorso istruttorio, ma il motivo è stato assorbito e non deciso.

  • art. 70 c.p.a.

    Il collegio può, su istanza di parte o d’ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.

    La riunione di ricorsi connessi è oggetto di valutazione discrezionale del collegio e può essere negata quando i ricorsi abbiano oggetti eterogenei.

  • art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.

    La controversia sulla valutazione amministrativa della regolarità fiscale nell’ambito di una procedura di affidamento rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza incidere sulla giurisdizione tributaria relativa all’esistenza della pretesa fiscale.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    La giurisdizione tributaria riguarda la pretesa fiscale, ma non esclude la giurisdizione amministrativa sulla valutazione della certificazione fiscale quale elemento della verifica dei requisiti di partecipazione o permanenza in un sistema di qualificazione.

  • art. 57 direttiva 2014/24/UE

    La questione di compatibilità con il diritto dell’Unione europea è stata prospettata dalla ricorrente ma non è stata decisa, essendo il ricorso definito sulla base della sproporzione della cancellazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, unitamente al GDPR, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nei Sistemi di Qualificazione dei settori speciali i requisiti generali devono permanere per tutta la durata dell’iscrizione, ma la verifica della loro permanenza deve considerare la situazione esistente al momento della sospensione o cancellazione e non può ignorare una regolarizzazione fiscale già perfezionata.
  • Ai sensi dell’art. 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023, l’accoglimento di un piano di rateizzazione o l’adesione a una procedura di definizione agevolata costituiscono, se validamente perfezionati, un impegno vincolante al pagamento idoneo a rendere irrilevante il debito fiscale ai fini della causa di esclusione.
  • La stazione appaltante che disponga la cancellazione da un Sistema di Qualificazione deve valutare le sopravvenute regolarizzazioni fiscali conosciute prima dell’adozione del provvedimento; la cancellazione è illegittima per sproporzione e irragionevolezza quando sia fondata esclusivamente sulla pregressa irregolarità ormai regolarizzata.
  • I certificati dell’autorità fiscale sulla regolarità del concorrente sono dichiarazioni di scienza e atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività; non sono impugnabili autonomamente, ma possono essere contestati nel giudizio contro il provvedimento di esclusione, decadenza o cancellazione che li abbia utilizzati.
  • Nel giudizio amministrativo relativo all’affidamento di contratti pubblici, il giudice amministrativo può verificare incidentalmente l’idoneità e completezza della certificazione fiscale utilizzata dalla stazione appaltante, senza pronunciarsi con efficacia di giudicato sull’esistenza o debenza del tributo.
  • Una segnalazione ad ANAC o alla Procura della Repubblica non è autonomamente lesiva quando costituisca una conseguenza riferibile a un distinto provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione e non produca, di per sé, un immediato effetto pregiudizievole.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneQualificazione delle imprese e SOAGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
SottomaterieRegolarità fiscale e contributiva
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneEccesso di potere

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