Sentenza n. 1613/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta omissiva del Ministero della Difesa, consistita nella mancata adozione di misure di prevenzione e protezione contro l’esposizione al gas radon presso la base militare del Monte Venda
Esito
Favorevole al ricorrente (eredi del militare)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito iure hereditatis per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal de cuius durante la vita, quantificati in euro 1.041.740,40, in conseguenza del tumore polmonare diagnosticato nel dicembre 2009 e culminato nel decesso del 26 settembre 2010. Hanno dedotto che il militare aveva prestato servizio presso il 1° ROC del Monte Venda dal 1964 al 1996, per circa 33 anni, in locali sotterranei caratterizzati da concentrazioni di radon molto elevate, superiori ai limiti successivamente previsti dalla normativa. La patologia sarebbe stata causata o quantomeno concausata dalla prolungata esposizione al radon, anche in sinergia con il fumo, e il Ministero, pur conoscendo o dovendo conoscere progressivamente la pericolosità dell’agente, non avrebbe effettuato verifiche né adottato misure preventive o di riduzione del rischio. Le ricorrenti hanno invocato la responsabilità contrattuale del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c., chiedendo il risarcimento del danno biologico terminale, del danno biologico temporaneo, del danno morale e del danno patrimoniale. Il Ministero ha eccepito la prescrizione, l’assenza di prova della concentrazione di radon, del nesso causale e della prevedibilità ed evitabilità dell’evento, nonché l’assenza di prova dei danni. In subordine ha chiesto l’applicazione della compensatio lucri cum damno rispetto alle somme già corrisposte o dovute alle ricorrenti a titolo di equo indennizzo, speciale elargizione, assegni vitalizi e altre provvidenze.
La decisione
Il TAR ha ritenuto non prescritto il credito, applicando il termine decennale proprio della responsabilità contrattuale del datore di lavoro e individuando il dies a quo nella conoscenza o conoscibilità della malattia e della sua origine professionale; poiché la diagnosi risaliva al dicembre 2009 e il ricorso era stato notificato nell’aprile 2018, il termine non era decorso. Nel merito, il Collegio ha qualificato la responsabilità del Ministero come contrattuale ai sensi dell’art. 2087 c.c., disposizione che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie alla tutela dell’integrità fisica e morale del dipendente, anche oltre le specifiche prescrizioni normative e in relazione ai rischi conosciuti o conoscibili secondo l’esperienza e la tecnica del momento. È stata ritenuta provata la presenza di concentrazioni estremamente elevate di radon nei locali della base, il lungo periodo di servizio del militare e il nesso causale, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, tra esposizione al radon e tumore polmonare, quantomeno quale concausa, anche tenuto conto della sinergia con il fumo. Il Ministero non ha dimostrato di avere adottato cautele idonee, limitandosi a sostenere che il rischio non fosse esigibile o prevedibile ratione temporis. Il TAR ha ritenuto irrilevante il fatto che la responsabilità penale di un dirigente fosse stata esclusa in appello, trattandosi di diverso accertamento, fondato sul criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio e riferito alla posizione personale dell’imputato, mentre nel giudizio amministrativo si accertava la responsabilità civile dell’apparato ministeriale secondo il criterio del più probabile che non. È stata esclusa la risarcibilità del danno patrimoniale per mancata allegazione e prova. Sono stati invece riconosciuti, iure hereditatis, il danno biologico temporaneo e il danno morale connesso alla consapevolezza della morte imminente, ricompresi nella liquidazione del danno terminale e del danno biologico temporaneo ordinario. Il Collegio ha utilizzato le Tabelle milanesi 2024, riconoscendo il danno terminale per i primi 100 giorni dalla diagnosi, con personalizzazione del 50%, e il danno biologico temporaneo al 100% per il periodo successivo sino al decesso, anch’esso con personalizzazione del 50%; per la fase iniziale è stata considerata una invalidità sino all’80%, divenuta poi integrale. È stata accolta l’eccezione di compensatio lucri cum damno: dal risarcimento devono essere detratti gli importi già corrisposti a titolo di equo indennizzo, assegno vitalizio, speciale assegno vitalizio, speciale elargizione e pensione privilegiata, in quanto aventi funzione compensativa e provenienti dallo stesso soggetto obbligato al risarcimento. Non deve invece essere detratta la pensione di reversibilità, non correlata alla specifica causa del decesso, né devono essere scomputate le somme soltanto future e non ancora corrisposte. La quantificazione è stata rimessa alle parti ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a.; il Ministero è stato condannato a formulare entro 90 giorni una proposta risarcitoria secondo i criteri indicati. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, quantificate in euro 4.000, oltre accessori, e ai compensi degli ausiliari.
Norme richiamate
art. 2087 c.c.
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
La disposizione integra ex lege il contenuto del rapporto di lavoro e impone al datore, pubblico o privato, di adottare non solo le misure specificamente prescritte dalla legge, ma anche quelle richieste dalla concreta specificità del rischio, secondo l’evoluzione dell’esperienza e della tecnica.
art. 1218 c.c.
Nella responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il lavoratore deve provare l’obbligazione lavorativa, l’inadempimento e il danno conseguenza; il datore deve dimostrare l’assenza di colpa e l’adozione di tutte le cautele necessarie.
art. 41 c.p.
Il nesso causale tra attività lavorativa e malattia è governato dal principio di equivalenza delle condizioni: ogni antecedente che abbia contribuito all’evento conserva efficacia causale, salvo l’intervento di un fattore estraneo autonomamente sufficiente.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale può essere concretizzata mediante il riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano, quale parametro orientativo per uniformità e prevedibilità.
art. 34, comma 4, c.p.a.
Quando la quantificazione puntuale della condanna risarcitoria non è effettuata direttamente, il giudice può stabilire i criteri cui l’amministrazione deve attenersi nella formulazione della proposta risarcitoria entro un termine assegnato.
art. 67 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una consulenza tecnica d’ufficio per accertare il nesso causale, la prevedibilità del rischio e la quantificazione del danno.
art. 1, commi 563-565, l. 266/2005
Estende la disciplina delle vittime del dovere e delle relative provvidenze ai soggetti equiparati.
art. 10 l. 302/1990
La speciale elargizione non è cumulabile con il risarcimento riferito ai medesimi fatti; le somme aventi funzione compensativa devono essere considerate ai fini della detrazione.
art. 34, comma 4, cod. proc. amm.
Il TAR ha utilizzato tale disposizione per ordinare al Ministero di formulare, entro 90 giorni, una proposta risarcitoria conforme ai criteri stabiliti in sentenza.
Massime di principio
- La responsabilità dell’amministrazione-datore di lavoro per la malattia contratta dal dipendente durante il servizio ha natura contrattuale e trova fondamento nell’art. 2087 c.c.; l’obbligo di sicurezza opera anche in assenza di specifiche norme antinfortunistiche e impone l’adozione delle misure tecnicamente disponibili in relazione ai rischi conosciuti o conoscibili nel periodo considerato.
- Nel giudizio risarcitorio per malattia professionale, il lavoratore o i suoi eredi devono provare il rapporto di servizio, la nocività dell’ambiente, il danno e il nesso causale; una volta fornita tale prova, grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie a prevenire il danno e che la malattia non sia riconducibile alla violazione degli obblighi di sicurezza.
- Il nesso causale civilistico tra esposizione lavorativa e malattia deve essere accertato secondo il criterio del più probabile che non e secondo il principio di equivalenza delle condizioni; l’esposizione lavorativa può costituire concausa dell’evento anche quando concorra con fattori di rischio personali, come il fumo.
- L’assenza di una specifica disciplina normativa vigente all’epoca dell’esposizione non esclude la responsabilità del datore di lavoro quando la pericolosità dell’agente era conosciuta o conoscibile secondo le conoscenze scientifiche e tecniche del momento, poiché l’art. 2087 c.c. impone anche misure generiche di prudenza e prevenzione.
- Il danno non patrimoniale patito dal lavoratore prima della morte, costituito dal danno biologico temporaneo o terminale e dalla sofferenza morale connessa alla consapevolezza della morte imminente, è trasmissibile iure hereditatis; non è invece trasmissibile agli eredi un autonomo diritto al risarcimento per la perdita del bene della vita.
- Quando il medesimo fatto illecito determina sia il diritto al risarcimento sia l’erogazione, da parte dello stesso soggetto pubblico, di prestazioni aventi funzione compensativa del medesimo pregiudizio, opera la compensatio lucri cum damno: le somme già corrisposte devono essere detratte dal risarcimento, mentre non si detraggono prestazioni future non ancora corrisposte o provvidenze prive di collegamento causale con l’evento lesivo.
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