Sentenza n. 1608/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: due intimazioni di pagamento relative a prelievi supplementari sul latte, interessi e oneri di riscossione, fondate su una cartella di pagamento e su un residuo ruolo AGEA
Esito
Favorevole al resistente (ente creditore e agente della riscossione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le intimazioni di pagamento, ciascuna relativa alla somma di euro 354.594,26, contestando pretese riferite alle campagne lattiero-casearie 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00 e 2001/02. Hanno dedotto, in sintesi: la nullità o illegittimità degli atti per contrasto delle norme interne con il diritto dell'Unione europea; la non debenza degli interessi, anche con riferimento alla campagna 1998/99; la decadenza ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 602/1973; la prescrizione del credito AGEA; l'illegittima formazione di un residuo ruolo e la duplicazione del ruolo; l'imputazione di somme già recuperate mediante compensazione con aiuti PAC; la mancata notifica degli atti presupposti e della cartella di pagamento; la riattivazione della pretesa sulla base di un ruolo diverso da quello indicato nella cartella, senza nuova notifica o indicazione della data di esecutività; l'erroneità dell'an e del quantum debeatur, compresi capitale, interessi e interessi di mora. In via principale i ricorrenti hanno chiesto l'esame della censura relativa alla mancata notifica della cartella nei loro confronti. Hanno inoltre domandato il risarcimento del danno consequenziale.
La decisione
Il TAR ha escluso la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rilevando che il ricorso riguardava sia vizi della pretesa creditoria sia vizi propri delle intimazioni. Ha però affermato che l'intimazione di pagamento è atto autonomo, impugnabile soltanto per vizi propri, mentre non possono essere dedotti contro di essa i vizi della cartella, del ruolo o degli atti di accertamento ormai divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione. Sono stati quindi dichiarati inammissibili i motivi relativi al contrasto con il diritto unionale degli atti di compensazione nazionale, alla duplicazione del ruolo, alla quantificazione originaria del debito, al metodo di calcolo degli interessi e alla mancata notifica degli atti di accertamento ai produttori. È stata invece esaminata la censura relativa alla mancata notifica della cartella, ma ritenuta infondata: per le campagne interessate la notifica agli acquirenti era opponibile ai produttori in ragione del vincolo di solidarietà e dell'art. 9, comma 5, l. 119/2003; inoltre i ricorrenti avevano avuto piena conoscenza delle imputazioni, avendole contestate in precedenti giudizi. Il TAR ha ritenuto infondata anche la contestazione sugli interessi, poiché l'esonero era collegato all'adesione alla rateizzazione prevista dalla l. 119/2003, alla quale i ricorrenti non avevano aderito. Ha escluso l'applicabilità della decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973, poiché il prelievo supplementare non ha natura tributaria e tale termine riguarda imposte dirette e IVA. Quanto alla prescrizione, ha applicato il termine decennale per il capitale e quinquennale per gli interessi, considerando interruttivi i giudizi promossi dai debitori e sospensivi i periodi previsti dalla legge; la pretesa è stata ritenuta tempestivamente azionata. È stata respinta la doglianza sulle compensazioni PAC, non adeguatamente documentate e comunque già contabilizzate da AGEA. È stata respinta anche la censura relativa alla necessità di rinnovare gli atti esecutivi, poiché l'ADER è subentrata negli atti già compiuti da AGEA. Infine, il difetto di motivazione dell'intimazione è stato escluso, perché essa richiamava la cartella e le relative date di notifica, consentendo di individuare titolo, annualità, capitale, interessi e oneri. Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
Invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità, almeno parziale, delle intimazioni e del ruolo relativamente agli interessi; la sentenza non accoglie la censura.
art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 602/1973
Il termine decadenziale previsto dalla disposizione non si applica al prelievo supplementare sul latte, che non ha natura tributaria ed è riferito alle imposte dirette e all'IVA.
artt. 2943 e 2945 c.c.
La notificazione del ricorso introduttivo interrompe la prescrizione e il giudizio ne sospende il decorso anche quando l'azione sia stata promossa dal debitore; la difesa dell'amministrazione integra esercizio del diritto di credito.
art. 2946 c.c.
Il termine ordinario decennale si applica alla prescrizione delle somme dovute a titolo di capitale per il prelievo supplementare.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Il termine quinquennale si applica alle somme dovute a titolo di interessi.
art. 8-quinquies, comma 10, l. 33/2009
Prevede la sospensione della prescrizione dal 1° aprile al 15 luglio 2019 in relazione al passaggio dei residui di gestione all'agente della riscossione.
art. 68 d.l. 18/2020
Ha determinato la sospensione della prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 per l'emergenza epidemiologica.
art. 9, comma 5, l. 119/2003
Pone in capo al primo acquirente l'obbligo di informare i produttori sull'esito delle compensazioni; la notifica agli acquirenti è stata ritenuta opponibile ai produttori solidalmente obbligati.
art. 1310 c.c.
Gli atti notificati a uno dei coobbligati solidali sono opponibili anche agli altri, secondo la motivazione della sentenza.
art. 10, comma 34, l. 119/2003
L'esonero dal pagamento degli interessi era collegato all'adesione alla rateizzazione prevista dalla disposizione; in mancanza di adesione gli interessi restano dovuti.
art. 8-quinquies d.l. 5/2009
Consente il subentro dell'ADER negli atti esecutivi già avviati da AGEA, senza necessità di rinnovare gli atti già compiuti.
art. 30 d.P.R. 602/1973
La censura sull'applicazione del tasso di mora previsto dalla disposizione riguarda il contenuto della cartella presupposta e non costituisce vizio proprio dell'intimazione.
art. 7, comma 1, l. 212/2000
La motivazione per relationem è sufficiente quando l'atto richiama una cartella già conosciuta dal destinatario e questa consente di comprendere titolo, annualità e importi richiesti.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione dell'intimazione è assolto mediante il richiamo puntuale alla cartella presupposta, già nella disponibilità del destinatario.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento è un atto autonomo rispetto alla cartella, ma può essere impugnata soltanto per vizi propri. I vizi della cartella, del ruolo o degli atti di accertamento devono essere dedotti nei termini contro gli atti presupposti e non possono essere fatti valere, una volta consolidati questi ultimi, mediante l'impugnazione dell'intimazione, anche se si tratta di vizi derivanti dal contrasto con il diritto dell'Unione europea.
- La notifica della cartella a uno dei coobbligati solidali può essere opponibile agli altri obbligati quando la disciplina sostanziale impone al destinatario della notifica di informare gli ulteriori coobbligati; la mancata notifica personale non determina quindi, di per sé, l'illegittimità dell'intimazione successiva.
- Il prelievo supplementare sul latte, pur essendo riscosso mediante gli strumenti della riscossione coattiva tributaria, non ha natura tributaria e non è soggetto al termine decadenziale previsto per imposte dirette e IVA dall'art. 25 d.P.R. 602/1973.
- Per il credito da prelievo supplementare sul latte si applica il termine ordinario decennale alla sorte capitale e il termine quinquennale agli interessi; i giudizi promossi dal debitore contro la pretesa interrompono la prescrizione e ne sospendono il decorso finché l'accertamento dell'an o del quantum resta sub iudice.
- L'intimazione di pagamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando richiama una cartella già conosciuta dal destinatario e questa contiene elementi sufficienti a individuare il titolo della pretesa, le annualità, il capitale, gli interessi e gli oneri di riscossione.
- Quando l'agente della riscossione subentra in una procedura esecutiva già avviata dall'ente creditore, gli atti esecutivi già compiuti e le garanzie attivate conservano efficacia; non è necessaria la rinnovazione integrale della procedura.
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