Sentenza n. 1609/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta omissiva del Ministero della Difesa consistente nell'insufficienza delle informazioni sui rischi e dei dispositivi di protezione individuale durante le operazioni di sminamento
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio costituisce la fase definitiva successiva a una sentenza non definitiva con cui il TAR aveva già accertato il diritto del militare al risarcimento dei danni derivanti dalla patologia contratta a causa del servizio prestato per l'Amministrazione militare, ritenendo violato l'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro pubblico. La sentenza definitiva ha riguardato la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale. Dopo il deposito della verificazione disposta dal Collegio, il ricorrente ha contestato la valutazione tecnica e ha chiesto una maggiore liquidazione, oppure, in subordine, l'integrazione della verificazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda risarcitoria e ha condannato il Ministero della Difesa a liquidare il danno secondo i criteri fissati ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto adeguatamente motivata la verificazione, fondata sulla letteratura scientifica pertinente e idonea a rispondere anche alle contestazioni del consulente di parte; non ha quindi ravvisato ragioni per discostarsene né per disporre una nuova integrazione. La liquidazione dovrà considerare: 92 giorni di danno biologico temporaneo assoluto; 280 giorni di danno biologico temporaneo al 75%; un danno biologico permanente del 22-23% nel periodo indicato dalla verificazione; danno biologico temporaneo al 50% per 12 mesi; danno biologico temporaneo al 25% per 30 mesi; e danno biologico permanente del 22-23% dalla risoluzione dell'acuzie psicopatologica. Per il danno biologico non patrimoniale dovranno essere applicate le tabelle del Tribunale di Milano, considerando l'età del danneggiato al momento della menomazione e la percentuale complessiva di invalidità, nonché una sofferenza elevata durante malattia e convalescenza e media dopo la stabilizzazione dei postumi. Dovrà inoltre essere applicato il principio della compensatio lucri cum damno, sottraendo dal risarcimento quanto già percepito a titolo indennitario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 34, comma 4, c.p.a.
criteri che l'Amministrazione dovrà osservare per liquidare il danno patito dal ricorrente
La disposizione consente al giudice, quando non sia possibile determinare direttamente la somma dovuta, di fissare i criteri ai quali l'amministrazione deve attenersi nella liquidazione del risarcimento.
art. 73 c.p.a.
memoria ex art. 73 cod. proc. amm.
La memoria è stata utilizzata dal ricorrente per contestare gli esiti della verificazione e chiedere una maggiore quantificazione o l'integrazione dell'accertamento tecnico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Il richiamo alla disciplina dei dati relativi alla salute concorre a giustificare l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Quando il giudice non determina direttamente l'importo del risarcimento, può fissare, ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., criteri vincolanti per la successiva liquidazione da parte dell'amministrazione.
- Una verificazione adeguatamente motivata, fondata sulla letteratura scientifica e comprensiva delle risposte alle contestazioni tecniche di parte, può essere recepita dal giudice senza disporre una nuova verificazione o una sua integrazione.
- La liquidazione del danno biologico non patrimoniale può essere effettuata mediante le tabelle del Tribunale di Milano, tenendo conto dell'età del danneggiato, della percentuale di invalidità e dell'intensità della sofferenza nelle diverse fasi della malattia e della stabilizzazione dei postumi.
- Nella liquidazione del risarcimento deve applicarsi la compensatio lucri cum damno, con detrazione delle somme già percepite dal danneggiato a titolo indennitario per il medesimo pregiudizio.
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