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Sentenza

Sentenza n. 1614/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di autotutela relativi al ricalcolo del prelievo supplementare sul latte, nonché intimazione di pagamento, ruolo, aggiornamento del Registro nazionale dei debiti e atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato i dinieghi con cui AGEA aveva respinto le istanze di autotutela volte al ricalcolo del prelievo supplementare per le quote latte, invocando le successive pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea e la disapplicazione della disciplina nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione dei principi di legalità, leale collaborazione, sana amministrazione, effettività del diritto europeo e parità di trattamento, nonché l’obbligo di riesame in autotutela e l’inesistenza del debito. Con motivi aggiunti ha impugnato l’intimazione di pagamento, il ruolo, l’aggiornamento del Registro nazionale dei debiti, la determinazione del prelievo e le cartelle presupposte, deducendo carenza di motivazione e istruttoria, decadenza e prescrizione del credito, illegittimità degli interessi e degli oneri di riscossione, divieto di anatocismo, illegittimità derivata per contrasto con il diritto dell’Unione, difetto di istruttoria sui quantitativi di latte e mancata notificazione degli atti presupposti. La ricorrente aveva inoltre manifestato l’intenzione di valutare una procedura conciliativa, senza chiedere formalmente il rinvio della causa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale, ritenendo legittimi i dinieghi di autotutela. Il contrasto tra disciplina nazionale e diritto dell’Unione determina, di regola, annullabilità dell’atto amministrativo e non nullità; pertanto, il diritto europeo non impone all’amministrazione di riesaminare atti divenuti definitivi per mancata impugnazione o per giudicato. L’autotutela ex art. 21-nonies l. 241/1990 è un potere discrezionale, subordinato alla presenza di un interesse pubblico concreto e attuale, al termine ragionevole e al rispetto dell’affidamento, e non configura un diritto del privato all’annullamento dell’atto. I principi di equivalenza, effettività e leale cooperazione non travolgono, di regola, la certezza dei rapporti giuridici, le preclusioni interne e l’autorità del giudicato. Le allegazioni di disparità di trattamento non sono state provate e l’eventuale adozione di autotutele favorevoli in altri casi non costituisce prassi vincolante né fonda un affidamento alla reiterazione. La domanda risarcitoria è stata respinta per difetto dell’an debeatur. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato inammissibili le censure rivolte ai vizi propri degli atti presupposti, perché l’intimazione di pagamento è autonomamente impugnabile soltanto per vizi propri e non consente di rimettere in discussione atti ormai definitivi. Ha comunque ritenuto infondate le censure esaminabili: l’intimazione era motivata per relationem mediante richiamo alla cartella, la quale indicava tassi, periodi e criteri di calcolo degli interessi; il prelievo supplementare non ha natura tributaria e non è soggetto alla decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973; il capitale è soggetto alla prescrizione decennale e gli interessi a quella quinquennale, ma la prescrizione non era maturata, anche per effetto dei giudizi precedenti e dei periodi di sospensione previsti dalla legge. Sono state respinte anche le censure sugli interessi di mora, sugli oneri di riscossione e sull’anatocismo, nonché quella relativa alla notificazione, risultando notificata la cartella presupposta e spettando agli acquirenti, non all’amministrazione, informare i produttori delle comunicazioni di prelievo. Spese compensate per la peculiarità della vicenda e l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non omogenei.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla domanda di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione nel processo amministrativo è ammesso solo in casi eccezionali; l’intenzione di valutare una procedura conciliativa non costituisce, di per sé, ragione sufficiente.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio è un potere discrezionale, esercitabile in presenza di un interesse pubblico concreto e attuale, entro un termine ragionevole e nel rispetto dell’affidamento; non attribuisce al privato un diritto all’autotutela favorevole.

  • art. 4, par. 3, TUE

    Il principio di leale cooperazione non impone, di regola, la rimozione di atti amministrativi ormai inoppugnabili né supera le preclusioni e stabilizzazioni interne.

  • art. 133 c.p.a.

    La controversia relativa agli atti della riscossione del prelievo supplementare è ricondotta alla giurisdizione esclusiva amministrativa, pur restando gli atti della fase esecutiva soggetti alle regole proprie della riscossione mediante ruolo.

  • art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 602/1973

    Non trova applicazione come termine decadenziale sostanziale al prelievo supplementare; il rinvio alla norma riguarda lo strumento della riscossione coattiva e non trasforma il credito in tributario.

  • art. 2946 c.c.

    Il capitale relativo al prelievo supplementare è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.

  • art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.

    Gli interessi relativi al prelievo supplementare sono soggetti al termine quinquennale di prescrizione.

  • art. 2943 c.c.

    La notificazione dell’atto introduttivo del giudizio interrompe la prescrizione anche quando il giudizio sia promosso dal debitore con impugnazione.

  • art. 2945, commi 1 e 2, c.c.

    La prescrizione resta sospesa durante il giudizio concernente l’an o il quantum del credito, anche quando promosso dal debitore.

  • art. 8-quinquies, comma 10, l. 33/2009

    Ha previsto una sospensione della prescrizione dal 1° aprile al 15 luglio 2019 in relazione al passaggio dei residui all’agente della riscossione.

  • art. 68 d.l. 18/2020

    Ha previsto la sospensione della prescrizione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 nel periodo emergenziale.

  • art. 7, comma 1, l. 212/2000

    La motivazione dell’intimazione di pagamento può essere assolta mediante richiamo alla cartella presupposta, purché questa contenga gli elementi necessari.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione dell’intimazione è soddisfatto attraverso il rinvio per relationem alla cartella di pagamento adeguatamente motivata.

  • art. 1283 c.c.

    Il divieto generale di anatocismo non è stato ritenuto specificamente applicabile alle modalità di calcolo degli accessori disciplinate dalla normativa speciale di settore.

  • art. 9, comma 5, l. 119/2003

    Le comunicazioni di prelievo sono inviate agli acquirenti, sui quali grava l’obbligo di informare i produttori; non sussiste quindi un vizio di notificazione imputabile direttamente all’amministrazione.

Massime di principio

  • Il contrasto tra una norma nazionale applicata dall’amministrazione e il diritto dell’Unione determina, di regola, l’annullabilità dell’atto amministrativo e non la sua nullità, salvo che sia radicalmente incompatibile la stessa norma attributiva del potere.
  • Il diritto dell’Unione non impone, in linea generale, il riesame amministrativo di provvedimenti divenuti definitivi per mancata impugnazione o per giudicato; i principi di effettività e leale cooperazione devono essere bilanciati con la certezza dei rapporti giuridici e l’autorità della cosa giudicata.
  • L’annullamento d’ufficio è espressione di potere discrezionale e richiede un interesse pubblico concreto e attuale, l’esercizio entro un termine ragionevole e il rispetto dell’affidamento; il privato non vanta un diritto all’adozione di un provvedimento di autotutela favorevole.
  • L’atto di riscossione consequenziale, quale l’intimazione di pagamento, è autonomamente impugnabile soltanto per vizi propri e non consente di dedurre, oltre i termini decadenziali, i vizi degli atti presupposti ormai definitivi, siano essi di diritto interno o derivanti dal diritto dell’Unione.
  • Il prelievo supplementare sulle quote latte non ha natura tributaria: il richiamo alla disciplina della riscossione mediante ruolo non comporta l’applicazione del termine decadenziale previsto per i crediti tributari. Il capitale è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e gli interessi a quella quinquennale.
  • La notificazione dell’impugnazione da parte del debitore può interrompere la prescrizione del credito azionato e il relativo giudizio può sospenderne il decorso, poiché la controversia mantiene sub iudice l’an o il quantum della pretesa e l’amministrazione, chiedendo il rigetto, esercita la propria pretesa creditoria.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaRevoca e recupero dei contributiDecisione e riti specialiAutotutela
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPrimato del diritto UE e disapplicazioneDecadenza e tardivitàTermini del procedimento

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