Cassazione Penale, Sentenza n. 38864/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Anna Lot era stata condannata dal Tribunale di Treviso per la gestione non autorizzata e lo stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi (terre e rocce da scavo e materiali da demolizione) in due aree nei comuni di Follina e Cison di Valmarino, in violazione della destinazione urbanistica. In cassazione ha contestato: 1) la motivazione sulla quantità dei materiali effettivamente stoccati e la mancata valutazione della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; 2) la configurabilità del reato di mutamento di destinazione d'uso (art. 44 lett. A DPR 380/2001), sostenendo che non era provato un uso prevalente e continuativo dell'area per lo stoccaggio di rifiuti e richiamando permessi comunali e autorizzazioni successive e/o autorizzazioni per lavorazione in sito
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, richiamando gli accertamenti del Nucleo Operativo Ecologico che avevano rilevato accumuli consistenti (tra cui un cumulo valutato intorno a 9.500 metri cubi nell'area di Follina) e l'assenza di titoli autorizzativi idonei per la raccolta e gestione dei rifiuti. La Corte ha confermato la responsabilità per i reati contestati (art. 256 co.1 d.lgs. 152/2006 e art. 44 lett. A DPR 380/2001) e ha respinto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, ritenendo ostativa sia la pluralità delle violazioni su aree diverse sia l'entità non trascurabile del materiale stoccato. Confermata quindi la sentenza di condanna e l'onere delle spese di giudizio in cassazione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256 comma 1
Reato di gestione illecita di rifiuti: la raccolta/stoccaggio di rifiuti senza valido titolo autorizzatorio integra la fattispecie; la classificazione come sottoprodotto richiede prova positiva da parte dell'imputato dei requisiti dell'art. 186, altrimenti il materiale resta rifiuto soggetto alla normativa ordinaria
DPR n. 380 del 2001, art. 44 comma 1 lett. A
Mutamento della destinazione d'uso urbanistica: l'utilizzo dell'area per raccolta-stoccaggio-gestione di rifiuti, se incompatibile con la destinazione urbanistica e non autorizzato, integra il reato; per la configurabilità non è sufficiente un singolo episodio isolato se non sussistono elementi che escludano l'uso continuativo o prevalente, ma nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto provato l'uso illegittimo
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 186
Requisiti per qualificare materiali come sottoprodotti: tali requisiti devono essere dimostrati dall'imputato; l'assenza dei presupposti impedisce di sottrarre i materiali al regime dei rifiuti
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: richiede che l'offesa sia di particolare tenuità per modalità e danno/pericolo; quantità non trascurabile, pluralità delle violazioni e reiterazione su aree diverse possono escludere l'applicabilità
Criteri per la determinazione della pena: valutazione della gravità dell'offesa e delle modalità di condotta utilizzate dal giudice del merito nel determinare la sanzione
DPR n. 380 del 2001, art. 23-ter
Riferimento alle categorie urbanistiche e ai carichi urbanistici: per sostenere un mutamento di destinazione d'uso è necessario valutare il carico urbanistico e l'uso prevalente dell'area
codice di procedura penale, art. 616
Onere delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la parte ricorrente è stata condannata alle spese in cassazione
Massime di principio
- La gestione e lo stoccaggio di rifiuti richiedono titoli autorizzativi specifici: l'assenza di autorizzazioni impedisce di qualificare i materiali come sottoprodotti e configura reato ai sensi del d.lgs. 152/2006
- La prova della natura di sottoprodotto grava sull'imputato; la mera indicazione formale sui documenti di trasporto non esonera se non sono rispettati i requisiti sostanziali previsti dalla norma
- La circostanza che parte del materiale sia stata destinata o autorizzata per un'area non vale a giustificare stoccaggi in siti diversi o usi non autorizzati: spostamenti ripetuti e voluminose quantità rendono implausibile la tesi dell'errore occasionale dei trasportatori
- Per ottenere la non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è necessario che l'offesa sia effettivamente esigua; quantità rilevanti, plurime violazioni e la presenza di illiceità su più siti sono elementi ostativi
- Un permesso edilizio o autorizzazione rilasciata in momenti diversi o per lavori limitati non sempre legittima comportamenti successivi difformi dall'ambito autorizzato; va valutato il concreto contenuto autorizzativo e il tempo decorso
- In sede di legittimità non è consentita una rinnovata valutazione dei fatti basata su una lettura alternativa del materiale probatorio ove la motivazione del giudice di merito sia razionale e coerente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38811/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38812/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38813/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38814/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38817/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38820/2022 del 14/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →