Cassazione Penale, Sentenza n. 38820/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato KOSKSI responsabile del reato di inottemperanza al decreto di espulsione (art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998), contestando violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa risposta della richiesta di applicazione dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. 274/2000.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità: la Corte ha rilevato che, sebbene sia pacifica la possibilità di applicare l'esclusione della procedibilità al reato contestato, il ricorrente non ha dedotto fatti specifici che il giudice avrebbe omesso di considerare, limitandosi a ragionamenti ipotetici. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000. Decisione resa il 20 settembre 2022 dalla Prima Sezione Penale.
Norme richiamate
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter
Norma che integra il reato di inottemperanza al decreto di espulsione; il reato contestato è stato qualificato con riferimento a questa disposizione
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 34
Prevede l'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ammesso la possibilità di applicazione al reato in questione ma ha ritenuto che la difesa non abbia fornito elementi fattuali idonei a ottenere tale esclusione
codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione, fra cui la condanna alle spese processuali e la possibile condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma per irrogare l'onere di euro 3.000
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in mancanza di elementi escludenti, è stata disposta la sanzione pecuniaria
Cass. Sez. 1, n. 10275 del 16/01/2020
Giurisprudenza richiamata per affermare la possibilità di applicare l'esclusione della procedibilità per particolare tenuità al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
Massime di principio
- La richiesta di esclusione della procedibilità per particolare tenuità deve essere sostenuta con deduzioni fattuali e circostanze concrete; argomentazioni astratte o ipotetiche sono insufficienti e possono determinare l'inammissibilità del ricorso
- Anche quando la norma sostanziale consente l'applicazione della causa di non punibilità, il giudice di merito e la Corte di cassazione richiedono che la difesa indichi i fatti specifici che giustificano la tenuità
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione per genericità comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e può comportare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende se non emergono elementi che escludano la colpa
- È utile in sede di impugnazione documentare e argomentare con elementi obiettivi (circostanze personali, modalità del fatto, esiguità degli effetti, assenza di pericolosità sociale) per ottenere l'applicazione della esclusione della procedibilità
- La difesa deve evitare formulazioni meramente teoriche e fornire invece un chiaro quadro fattuale che il giudice di merito non avrebbe preso in considerazione
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