Cassazione Penale, Sentenza n. 38814/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Perney Alessandro era stato condannato dalla Corte d'appello di Bari, con sentenza del 18/01/2021, a mesi otto ai sensi dell'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per avere, in qualità di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, violato le prescrizioni non presentandosi al Commissariato designato per l'apposizione della firma prevista almeno tre volte a settimana nella giornata del 4 marzo 2012 (domenica). La condanna è stata pronunciata con riconoscimento della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Con ricorso per cassazione il Perney, assistito, ha dedotto un unico motivo (ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.): errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 99 c.p. (contestando il riconoscimento della recidiva) e contraddittorietà della motivazione in ordine alla recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello di Bari avesse correttamente accertato la violazione sulla base della comunicazione della Questura di Bari e fornito una motivazione sintetica ma sufficiente, integrativa della decisione di primo grado. La Corte ha confermato la valutazione della gravità e, soprattutto, della pericolosità sociale accelerata dal comportamento del ricorrente; ha inoltre ritenuto legittima la ricostruzione secondo cui l'omessa presentazione alla firma di controllo avvenuta di domenica non può essere spiegata con una mera dimenticanza e anzi denota una scelta volontaria in opposizione alla misura impostagli. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Decisione resa in data 7 giugno.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La norma è stata applicata per punire la violazione delle prescrizioni previste dalla misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno); la Corte ha ritenuto provata la violazione sulla base della comunicazione della Questura e ha confermato la condanna ai sensi di tale disposizione.
art. 99 cod. pen.
L'art. 99 (recidiva) è stato ritenuto applicabile in forma specifica, reiterata e infraquinquennale; la Corte ne ha valutato l'incidenza sulla pericolosità sociale del ricorrente e sulla determinazione della pena, ritenendo corretto il riconoscimento della recidiva da parte della Corte d'appello.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Il ricorso in cassazione si fondava su questi motivi (errata applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione). La Corte ha ritenuto tali censure manifestamente infondate: la motivazione della Corte d'appello è stata considerata sintetica ma idonea e priva del vizio denunciato, per cui il mezzo è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La mancata comparizione alla firma prevista dalla misura di prevenzione configura una violazione sanzionabile anche se l'omissione avviene in giorno festivo: l'ordine di firma non è soggetto a eccezioni per il giorno della settimana.
- L'alibi della "dimenticanza" è debolissimo se le prescrizioni sono chiare e ripetute; il giudice può ritenere che la mancata osservanza sia volontaria e rilevante ai fini della pericolosità sociale.
- La recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale può essere riconosciuta e aggravare la valutazione della pericolosità e della pena; le corti richiedono motivazione anche sintetica ma congruente per il riconoscimento della recidiva.
- I ricorsi per cassazione basati su vizi di motivazione o errata applicazione della legge penale possono essere dichiarati inammissibili se il vizio non emerge con chiarezza e la motivazione di merito è ritenuta sufficiente.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).
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