Cassazione Penale, Sentenza n. 38813/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi contestavano vari aspetti della sentenza di appello: le parti civili (Rinaldi Elisa e Desiree) lamentavano carenza di motivazione nella determinazione e quantificazione del danno risarcitorio (omessa valutazione del danno morale, dinamico-relazionale, grado di parentela e età). Luciano Listrani proponeva sei motivi: 1) vizio di motivazione sull'attendibilità del teste Filippo Di Martino e degli altri testi; 2) sussistenza della scriminante della legittima difesa (anche domiciliare) o, in subordine, eccesso colposo/putativo; 3) mancata qualificazione come omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) anziché doloso; 4) riconoscimento dell'attenuante della provocazione (art. 62 n.2 c.p.); 5) illegittima applicazione della recidiva (art. 99 comma 2 c.p.); 6) errata determinazione della pena non compiuta nella massima estensione nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Quanto alle parti civili, il ricorso è stato ritenuto generico e inammissibile per mancata specificazione degli elementi di danno contestati. Quanto al ricorso di Listrani, la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha confermato la valutazione di merito sull'attendibilità delle testimonianze (Di Martino e familiari), ha escluso la legittima difesa e la legittima difesa domiciliare (assenza di aggressione ingiusta, mancanza di violenza o minaccia nel varco di ingresso, disponibilità dell'imputato ad affrontare la situazione armato di coltello), ha escluso l'omicidio preterintenzionale (la premunizione dell'arma e l'apertura della porta hanno formato la precondizione dello scontro e denotano volontarietà), ha negato l'attenuante della provocazione (mancanza di fatto ingiusto e di stato d'ira dimostrato), e ha ritenuto legittima l'applicazione della recidiva sulla base dei precedenti penali e della continuità deviante. Sono state confermate le statuizioni di condanna: il provvedimento di merito resta pienamente efficace; il ricorrente Listrani è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende; le parti civili Rinaldi Elisa e Desiree sono state condannate al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento di euro 1000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 52 cod. pen.
La Corte ricorda che la legittima difesa richiede un'aggressione ingiusta, un pericolo attuale, inevitabilità della reazione e proporzione; nella forma domiciliare è richiesto anche l'ingresso con violenza o minaccia per configurare l'esimente
art. 584 cod. pen.
La distinzione tra omicidio doloso e preterintenzionale è basata sull'elemento psicologico: la preterintenzione esclude qualsiasi volontà omicida; la Corte ha ritenuto che la disponibilità dell'arma e l'apertura volontaria della porta mostrino volontarietà incompatibile con la preterintenzione
art. 62 n.2 cod. pen.
L'attenuante della provocazione richiede un fatto ingiusto altrui e uno stato emotivo di ira incontrollabile connesso causalmente: la Corte ha escluso tale circostanza per mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi
art. 99 cod. pen.
La recidiva può essere applicata discrezionalmente dal giudice di merito valutando la continuità della pericolosità criminale; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva alla luce dei precedenti dell'imputato
art. 55 cod. pen.
Richiamato in relazione all'eccesso colposo della legittima difesa: l'assenza dell'esimente esclude l'operatività di eventuali giustificazioni per eccesso
legge 26 aprile 2019 n. 36
Modifiche introdotte in materia di legittima difesa domiciliare: la Corte richiama la giurisprudenza che richiede la violazione di domicilio con violenza o minaccia e il rispetto del principio di proporzione
artt. 69, 62-bis e 133 cod. pen.
Richiamati come norme rilevanti per la determinazione delle circostanze attenuanti e della pena; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena
Massime di principio
- La legittima difesa (compresa la forma domiciliare) richiede sempre: aggressione ingiusta, pericolo attuale e inevitabile, necessità della reazione e proporzione del mezzo usato; l'apertura volontaria della porta e l'aver affrontato l'aggredito armati indeboliscono la tesi della difesa domiciliare
- Il fatto di essere armati preventivamente e di provocare o accettare lo scontro può far propendere per la qualificazione dell'evento come omicidio volontario piuttosto che preterintenzionale: la valutazione dell'elemento psicologico (dolo vs preterintenzione) è cruciale
- L'attenuante della provocazione richiede elementi oggettivi (fatto ingiusto) e soggettivi (stato d'ira incontrollabile) collegati causalmente; mere contese o pretese di pagamento non sempre costituiscono 'fatto ingiusto' idoneo a fondare la circostanza
- La valutazione della credibilità testimoniale è di merito: contraddizioni non necessariamente inficiano la attendibilità se esistono elementi di riscontro e coerenza complessiva; il ricorso per cassazione non è idoneo a riformare liberamente il giudizio di credibilità
- L'applicazione della recidiva è rimessa al giudice di merito che valuta la continuità della condotta criminosa e la pericolosità persistente; per contestarla in Cassazione occorrono censure specifiche e fondate
- Nelle impugnazioni di motivazione su danni civili, è necessario specificare con chiarezza quale elemento della motivazione si ritenga carente e fornire un sindacato circostanziato; doglianze generiche sono inammissibili
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