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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10860/2023 del 24/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, nel quale la Corte d'appello aveva accolto l'opposizione del privato contro il decreto monitorio che gli aveva riconosciuto un indennizzo e le spese in misura inferiore; in sede di opposizione la Corte d'appello aveva poi liquidato un indennizzo più elevato e distinto le spese tra fase monitoria e fase di opposizione, con compensi ritenuti dal ricorrente troppo bassi rispetto ai parametri professionali. Il ricorrente ha impugnato la liquidazione delle spese con quattro motivi: ha dedotto, per la fase monitoria e per quella di opposizione, nullità del decreto e motivazione apparente/perplessa per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto liquidare i compensi sui valori medi e non su quelli prossimi ai minimi, senza duplicare il criterio del valore della controversia; ha inoltre denunciato violazione degli artt. 10 e 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 13, comma 6, L. n. 247/2012 e degli artt. 2, 4, 5 e tabella 8 del d.m. n. 55/2014 per non aver considerato la complessità dell'attività difensiva e il decoro professionale; infine ha contestato, sempre con riferimento alla fase di opposizione, la mancata applicazione dei valori medi e l'illegittima riduzione dei compensi, invocando anche il limite di riduzione dei parametri e sostenendo che il compenso non potesse scendere sotto una certa soglia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non è un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento; tuttavia, poiché nella specie l'opposizione del privato era stata accolta, la questione delle spese andava valutata alla luce della liquidazione complessiva. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo sufficiente la scelta di collocarsi tra valori minimi e medi dei parametri, valorizzando l'importo dell'indennizzo e la natura giuridica delle questioni trattate, e ha escluso che vi fosse motivazione apparente o violazione dei limiti di sindacato sulla motivazione in cassazione. Ha inoltre richiamato il principio per cui, nei giudizi di equa riparazione, il giudice può ridurre i compensi entro i limiti consentiti dai parametri, purché non scenda sotto importi simbolici e resti sopra i minimi di legge. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se manca in modo assoluto, è meramente apparente o risulta perplessa o incomprensibile; non basta il semplice dissenso sulla sufficienza della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro sulla motivazione del provvedimento, ma non ritenuto violato nel caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per sostenere il vizio motivazionale, ma la Corte ha escluso l'anomalia costituzionalmente rilevante.

  • art. 5-ter L. n. 89 del 2001

    L'opposizione in materia di equa riparazione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento.

  • art. 4 d.m. n. 55 del 2014

    I valori medi costituiscono criterio generale di liquidazione, ma il giudice può discostarsene con adeguata motivazione; nella specie la liquidazione tra minimi e medi è stata ritenuta conforme.

  • tabella 8 d.m. n. 55 del 2014

    È il parametro applicabile alla fase monitoria dell'equa riparazione, utilizzato dal giudice di merito per la relativa liquidazione.

  • tabella 12 d.m. n. 55 del 2014

    È il parametro applicabile alla fase di opposizione nel procedimento di equa riparazione, utilizzato dal giudice di merito per la relativa liquidazione.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per la determinazione del valore della causa ai fini delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; nel caso di accoglimento dell'opposizione, la liquidazione va effettuata considerando l'intera vicenda processuale.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Opera come limite di sistema che impedisce liquidazioni meramente simboliche e non consone al decoro professionale, ma non è stato ritenuto violato.

  • art. 13, comma 6, L. n. 247 del 2012

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dei parametri del compenso professionale.

  • art. 2, comma 1, d.m. n. 55 del 2014

    Richiamato dal ricorrente per la disciplina generale dei parametri forensi.

  • art. 5 d.m. n. 55 del 2014

    Richiamato dal ricorrente per il criterio di determinazione del compenso professionale.

  • art. 24, comma 1, L. n. 794 del 1942

    Invocato per sostenere l'inderogabilità degli onorari minimi; la Corte non ne ha fondato l'accoglimento, ritenendo legittima la liquidazione effettuata.

  • art. 1, comma 1, d.m. n. 37 del 2018

    Richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti di riduzione dei valori medi dei parametri.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'attribuzione del compenso al difensore antistatario.

Massime di principio

  • L'opposizione nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non dà luogo a un autonomo giudizio di impugnazione, ma a una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento; se l'opposizione proposta dalla parte privata viene accolta, la regolazione delle spese va valutata sull'intera vicenda processuale.
  • Nel sindacato di legittimità, la motivazione è censurabile solo nei casi di anomalia costituzionalmente rilevante, ossia mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità/incomprensibilità oggettiva; non è sufficiente allegare una motivazione non abbastanza ampia o persuasiva.
  • Nella liquidazione dei compensi secondo il d.m. n. 55/2014, i valori medi rappresentano il riferimento generale, ma il giudice può collocarsi tra minimi e medi o ridurre i compensi se indica ragioni congrue, purché non si arrivi a importi simbolici o comunque incompatibili con il decoro professionale.
  • Nei giudizi di equa riparazione, la liquidazione delle spese può essere parametrata in modo unitario o per fasi, purché il risultato complessivo sia coerente con i parametri applicabili e adeguatamente motivato; la mera contestazione del livello quantitativo non basta a fondare la cassazione se la liquidazione resta entro i limiti legali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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