Cassazione Civile, Sentenza n. 2378/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Accertamento tributario scaturito da indagini sui conti correnti cointestati con la moglie, con ripresa a tassazione di maggior reddito non dichiarato; rimaneva contestato il rilievo relativo alla somma di €126.900 versata in diverse soluzioni in contanti nel periodo luglio-agosto 2007. Successivamente il contribuente aveva chiesto la definizione agevolata ai sensi del d.l. n.119/2018; l'Ufficio negò la definizione ritenendo indebita la deduzione/scomputo di alcune somme versate a titolo oblativo sulle sanzioni. Il ricorrente impugnava tale diniego e le sentenze di merito e di revocazione, deducendo in particolare che le somme versate in pendenza del giudizio dovevano essere scomputate ai fini della definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha riunito i procedimenti connessi e ha ritenuto pregiudiziale e decisivo il motivo relativo all'interpretazione dell'art.6, comma nono, d.l. n.119/2018. Ha accolto il ricorso ex art.6 d.l. n.119/2018, ritenendo che le somme "già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio" vadano effettivamente scomputate nel calcolo della definizione agevolata. Per effetto di ciò il giudizio r.g.n.14172/2017 è stato dichiarato estinto e il procedimento r.g.n.17904/2018 è divenuto privo di interesse. Le spese di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
d.l. n. 119/2018, art. 6 comma 9
Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.
Le somme versate in costanza di giudizio, a qualsiasi titolo, devono essere dedotte nel calcolo dell'importo dovuto per la definizione agevolata; la disposizione è interpretata come norma speciale e posteriore che deroga e integra altre forme di definizione.
d.lgs. n. 472/1997 (articoli relativi alla definizione delle sanzioni)
La disciplina della definizione delle sanzioni prevista dal d.lgs. 472/1997 (che consente, in alcuni casi, un'abbuono) non è incompatibile con il d.l. 119/2018: le somme versate per definire le sanzioni escono dal contenzioso ma restano somme corrisposte in costanza di giudizio e, pertanto, rientrano nel perimetro dello scomputo previsto dall'art.6 del d.l.119/2018.
l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 6 comma 4 e art. 10 comma 1
Riferite in ordine al principio di collaborazione e buona fede fra contribuente e amministrazione; la censura dell'errata compilazione del modello di definizione è stata considerata comunque eccentrica rispetto alla questione decisiva sulla deducibilità delle somme.
d.lgs. n. 546/1992, artt. 18 e 20
Richiamati nella discussione sul momento della litispendenza (notifica vs deposito del ricorso). La Corte ha ritenuto la questione collegata ma non decisiva rispetto all'interpretazione dell'art.6 d.l.119/2018.
Codice di procedura civile, art. 335 e art. 276
Rilevati ai fini della riunione dei ricorsi e dell'individuazione dell'ordine di trattazione delle questioni connesse per ragioni di economia processuale.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 24, 111, 3, 53, 97
Richiamati a supporto dell'indirizzo di tutela del diritto di difesa (artt.24 e 111) e dei principi di uguaglianza e ragionevolezza fiscale (artt.3, 53, 97) per sostenere un'interpretazione che eviti trattamenti penalizzanti nei confronti di chi ha già versato somme in pendenza del giudizio.
Codice di procedura civile, art. 360 n. 3 (motivi di cassazione)
Norma processuale utilizzata dal ricorrente per fondare i motivi di cassazione; la Corte ha comunque deciso il procedimento sulla questione di più agevole soluzione (definizione agevolata).
Massime di principio
- Ai fini della definizione agevolata prevista dal d.l. n.119/2018, devono essere dedotte tutte le somme già versate in pendenza di giudizio "a qualsiasi titolo": pertanto i pagamenti effettuati anche a titolo di oblazione o per definizione delle sanzioni contano nel computo dell'importo dovuto.
- La definizione delle sanzioni disciplinata dal d.lgs. n.472/1997 non esclude la possibilità di scomputare le somme pagate ai sensi del più recente d.l. n.119/2018: l'eventuale pagamento che abbia reso definitive posizioni (irripetibilità) resta comunque rilevante come somma versata in pendenza di giudizio.
- In caso di contestazioni procedurali (es. momento della litispendenza: notifica vs deposito), tali questioni possono risultare non decisive se vi è una norma speciale che chiarisce l'ambito della definizione agevolata; comunque la notifica resta, in genere, il momento rilevante per la litispendenza.
- Quando è pendente una controversia, conviene valutare l'opportunità di chiedere la definizione agevolata e, se l'Ufficio nega lo scomputo di somme già versate, proporre ricorso specifico ex art.6 d.l. n.119/2018 indicando espressamente i versamenti effettuati in pendenza del giudizio.
- Per ragioni di economia processuale, il giudice può decidere la causa sulla questione di più agevole soluzione (principio della "ragione più liquida"); pertanto è strategico individuare ed evidenziare nel ricorso il tema pregiudiziale più favorevole.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2219/2023 del 25/01/2023
- Sentenza civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2222/2023 del 25/01/2023
- Sentenza civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2276/2023 del 25/01/2023
- Sentenza civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2310/2023 del 25/01/2023
- Sentenza civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2324/2023 del 25/01/2023
- Sentenza civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2334/2023 del 25/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →