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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2378/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Accertamento tributario scaturito da indagini sui conti correnti cointestati con la moglie, con ripresa a tassazione di maggior reddito non dichiarato; rimaneva contestato il rilievo relativo alla somma di €126.900 versata in diverse soluzioni in contanti nel periodo luglio-agosto 2007. Successivamente il contribuente aveva chiesto la definizione agevolata ai sensi del d.l. n.119/2018; l'Ufficio negò la definizione ritenendo indebita la deduzione/scomputo di alcune somme versate a titolo oblativo sulle sanzioni. Il ricorrente impugnava tale diniego e le sentenze di merito e di revocazione, deducendo in particolare che le somme versate in pendenza del giudizio dovevano essere scomputate ai fini della definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha riunito i procedimenti connessi e ha ritenuto pregiudiziale e decisivo il motivo relativo all'interpretazione dell'art.6, comma nono, d.l. n.119/2018. Ha accolto il ricorso ex art.6 d.l. n.119/2018, ritenendo che le somme "già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio" vadano effettivamente scomputate nel calcolo della definizione agevolata. Per effetto di ciò il giudizio r.g.n.14172/2017 è stato dichiarato estinto e il procedimento r.g.n.17904/2018 è divenuto privo di interesse. Le spese di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119/2018, art. 6 comma 9

    Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

    Le somme versate in costanza di giudizio, a qualsiasi titolo, devono essere dedotte nel calcolo dell'importo dovuto per la definizione agevolata; la disposizione è interpretata come norma speciale e posteriore che deroga e integra altre forme di definizione.

  • d.lgs. n. 472/1997 (articoli relativi alla definizione delle sanzioni)

    La disciplina della definizione delle sanzioni prevista dal d.lgs. 472/1997 (che consente, in alcuni casi, un'abbuono) non è incompatibile con il d.l. 119/2018: le somme versate per definire le sanzioni escono dal contenzioso ma restano somme corrisposte in costanza di giudizio e, pertanto, rientrano nel perimetro dello scomputo previsto dall'art.6 del d.l.119/2018.

  • l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 6 comma 4 e art. 10 comma 1

    Riferite in ordine al principio di collaborazione e buona fede fra contribuente e amministrazione; la censura dell'errata compilazione del modello di definizione è stata considerata comunque eccentrica rispetto alla questione decisiva sulla deducibilità delle somme.

  • d.lgs. n. 546/1992, artt. 18 e 20

    Richiamati nella discussione sul momento della litispendenza (notifica vs deposito del ricorso). La Corte ha ritenuto la questione collegata ma non decisiva rispetto all'interpretazione dell'art.6 d.l.119/2018.

  • Codice di procedura civile, art. 335 e art. 276

    Rilevati ai fini della riunione dei ricorsi e dell'individuazione dell'ordine di trattazione delle questioni connesse per ragioni di economia processuale.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 24, 111, 3, 53, 97

    Richiamati a supporto dell'indirizzo di tutela del diritto di difesa (artt.24 e 111) e dei principi di uguaglianza e ragionevolezza fiscale (artt.3, 53, 97) per sostenere un'interpretazione che eviti trattamenti penalizzanti nei confronti di chi ha già versato somme in pendenza del giudizio.

  • Codice di procedura civile, art. 360 n. 3 (motivi di cassazione)

    Norma processuale utilizzata dal ricorrente per fondare i motivi di cassazione; la Corte ha comunque deciso il procedimento sulla questione di più agevole soluzione (definizione agevolata).

Massime di principio

  • Ai fini della definizione agevolata prevista dal d.l. n.119/2018, devono essere dedotte tutte le somme già versate in pendenza di giudizio "a qualsiasi titolo": pertanto i pagamenti effettuati anche a titolo di oblazione o per definizione delle sanzioni contano nel computo dell'importo dovuto.
  • La definizione delle sanzioni disciplinata dal d.lgs. n.472/1997 non esclude la possibilità di scomputare le somme pagate ai sensi del più recente d.l. n.119/2018: l'eventuale pagamento che abbia reso definitive posizioni (irripetibilità) resta comunque rilevante come somma versata in pendenza di giudizio.
  • In caso di contestazioni procedurali (es. momento della litispendenza: notifica vs deposito), tali questioni possono risultare non decisive se vi è una norma speciale che chiarisce l'ambito della definizione agevolata; comunque la notifica resta, in genere, il momento rilevante per la litispendenza.
  • Quando è pendente una controversia, conviene valutare l'opportunità di chiedere la definizione agevolata e, se l'Ufficio nega lo scomputo di somme già versate, proporre ricorso specifico ex art.6 d.l. n.119/2018 indicando espressamente i versamenti effettuati in pendenza del giudizio.
  • Per ragioni di economia processuale, il giudice può decidere la causa sulla questione di più agevole soluzione (principio della "ragione più liquida"); pertanto è strategico individuare ed evidenziare nel ricorso il tema pregiudiziale più favorevole.

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