Cassazione Civile, Sentenza n. 2219/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Accertamenti fiscali per gli anni 2005-2008 (IRES, IRAP, IVA) a seguito di verifica della Guardia di Finanza. Per il 2005 l'Ufficio contestava ricavi non contabilizzati per €128.000 relativi a corrispettivo per l'acquisto di un terreno da compensare con lavori di ristrutturazione, senza fattura. Per il 2006-2008 contestava ricavi non contabilizzati ingenti (circa €4.057.412,41 nel 2006, €2.755.001,14 nel 2007 e €2.770.629,65 nel 2008) nell'ambito di un'operazione immobiliare, con scostamenti tra prezzi nei preliminari e nei contratti definitivi, pagamenti separati emersi da dichiarazioni testimoniali e dall'esame della movimentazione bancaria dell'amministratore unico. La società impugnò gli avvisi; la CTP respinse, la CTR accoglieva il ricorso ritenendo illegittimo l'uso congiunto dei metodi analitico e induttivo, criticando l'utilizzo delle dichiarazioni di terzi e delle movimentazioni bancarie del conto dell'amministratore e qualificando i contratti come vendita con riserva di superficie/appalto non come permuta. L'Agenzia ricorse in Cassazione su sette motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia in relazione ai motivi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, ritenendo che: 1) l'uso congiunto dei metodi analitico e induttivo è legittimo quando dalle scritture emergano incompletezze, inesattezze o infedeltà che richiedano integrazione probatoria; 2) le movimentazioni bancarie riconducibili all'amministratore unico possono avere valore probatorio, soprattutto se il correntista non ha fornito chiarimenti e sussiste contiguità tra il correntista e l'ente; 3) le dichiarazioni di terzi raccolte nei p.v.c. sono utilizzabili dal giudice tributario come elemento di convincimento; 4) la CTR ha omesso di valutare elementi probatori rilevanti (versamenti ulteriori dagli acquirenti finali e il ruolo operativo di una seconda società le cui maestranze lavoravano per Gieffe). Per tali ragioni la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata al giudice a quo in diversa composizione, con istruzioni di conformarsi ai principi di diritto indicati e di tener conto dei fatti evidenziati. Il quinto motivo (sulla qualificazione negoziale) è stato ritenuto inammissibile/superato. Sulle spese del giudizio di legittimità il giudice a quo dovrà provvedere.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (imposte dirette)
art. 39, comma primo, lett. d) (uso del metodo analitico-induttivo)
La Corte conferma che l'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando le scritture contabili risultino parzialmente inattendibili, incomplete o inesatte e pertanto richiedano integrazione mediante ricostruzioni extracontabili
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)
art. 55; art. 51 e art. 54 richiamati nei motivi
Analogamente alle imposte dirette, anche in tema IVA è ammesso l'uso di metodi induttivi o analitico-induttivi quando la documentazione contabile sia incompleta o inattendibile
legge 22 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Tali disposizioni non impediscono in astratto l'uso congiunto di metodi di accertamento; la Corte precisa che l'invocata violazione degli obblighi di informazione e collaborazione non è automatica se sussistono elementi che giustificano l'integrazione probatoria
codice civile
Le dichiarazioni raccolte in atti amministrativi (p.v.c.) possono essere valutate dal giudice tributario come elemento di convincimento ai sensi degli articoli del codice civile relativi alla prova testimoniale e alla rilevanza delle dichiarazioni
giurisprudenza di legittimità richiamata
es. Cass. n. 22184/2020; Cass. n. 6861/2019; Cass. n. 7758/2019; Cass. n. 20668/2014; Cass. n. 9316/2020; Cass. n. 6946/2015; Cass. n. 21812/2012
La Corte si richiama a precedenti secondo cui è ammesso il ricorso al metodo analitico extracontabile in presenza di scritture inaffidabili e secondo cui le dichiarazioni di terzi contenute in p.v.c. possono essere utilizzate come elementi di prova
Massime di principio
- L'Amministrazione può integrare i dati contabili con accertamenti extracontabili usando metodi induttivi o analitico-induttivi quando le scritture risultino incomplete, inesatte o parzialmente inattendibili; il divieto assoluto di combinare metodi non sussiste.
- Le movimentazioni bancarie riferite al conto di un amministratore possono assumere valore indiziario o probatorio a favore dell'accertamento se sussiste contiguità tra il correntista e l'ente e se il correntista non fornisce spiegazioni convincenti.
- Le dichiarazioni di terzi raccolte nei processi verbali di verifica amministrativa sono utilizzabili dal giudice tributario come elementi di convincimento, anche se non rese in contraddittorio, purché valutate insieme agli altri elementi probatori.
- La qualificazione negoziale (es. vendita con riserva di superficie vs permuta) deve valutarsi alla luce delle clausole contrattuali e della concreta attribuzione dei corrispettivi; l'assenza di conguagli in denaro o la clausola che lascia il terreno in capo all'alienante può impedire che il valore del terreno sia automaticamente ricompreso nei ricavi della cessione.
- Il giudice d'appello deve motivare specificamente il rifiuto degli elementi probatori prodotti dall'Amministrazione; un'asserita violazione dello Statuto del contribuente richiede un'analisi fattuale e giuridica circostanziata e non una mera affermazione
- In presenza di elementi nuovi o plurimi indizi (es. versamenti dagli acquirenti finali oltre quanto riscontrato nei contratti), tali circostanze devono essere esaminate e valorizzate dal giudice come possibili indizi di ricavi occultati.
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