Cassazione Civile, Sentenza n. 2334/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revocazione dell'ordinanza n. 26926/2020 della Corte di cassazione (Sez. III) relativa a una controversia di locazione commerciale. L'Autotrasporti A.M.T. sostiene che l'ordinanza contiene un errore di fatto (una svista) nella motivazione: avrebbe attribuito l'origine della somma di euro 17.750,00 a pagamenti eseguiti in esecuzione della sentenza di primo grado, mentre in realtà quella somma sarebbe stata versata prima dell'instaurazione del giudizio. Tale errore sarebbe decisivo perché inciderebbe sulla decorrenza degli interessi (che, secondo la ricorrente, dovrebbero decorrere dalla data del pagamento non dovuto) e sulla portata della domanda di restituzione.
La decisione
Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. Il tribunale ha ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato la decisività dell'asserito errore di fatto né l'effettivo pregiudizio derivante dall'ordinanza; inoltre non è stato provato quale beneficio concreto la revoca avrebbe prodotto (gli interessi erano stati comunque riconosciuti 'dalla domanda' come nell'ordinanza). La Corte ha rilevato che la questione relativa alla decorrenza degli interessi, sollevata per la prima volta nella memoria illustrativa, costituisce un argomento nuovo e non può essere introdotta in quella sede; inoltre la materia riguarda un giudizio di valutazione (sussunzione del fatto nella norma) e non un errore di fatto decisivo rimediabile con la revocazione. Non essendovi difesa da parte della resistente, non è stata disposta regolamentazione delle spese. È stato dato atto della possibile applicazione del contributo unificato aggiuntivo ai sensi della normativa citata.
Norme richiamate
artt. 391-bis e 395 c.p.c.
Norme processuali che disciplinano il mezzo della revocazione; la Corte ha applicato i requisiti di ammissibilità della revocazione (in particolare la necessità di un errore decisivo) per dichiarare il ricorso inammissibile.
art. 2033 c.c.
Richiamato per il principio secondo cui gli interessi decorrono dalla data del pagamento solo se l'accipiens è in mala fede; la Corte osserva che la ricorrente non ha provato né dedotto adeguatamente la mala fede dell'accipiens a sostegno della richiesta di revocazione.
Cass. n. 2494/1999, Cass. n. 8326/2004, Cass. n. 27387/2022
Giurisprudenza richiamata per spiegare il concetto sostanziale di soccombenza e la necessità che la revocazione sia fondata su effetti oggettivamente pregiudizievoli derivanti dalla decisione impugnata.
Cass. S.U. n. 15895/2019
Citata come principio utile in tema di decorrenza degli interessi (possibilità di farli decorrere dalla richiesta stragiudiziale), ma la Corte ha rilevato che l'argomento relativo alla decorrenza degli interessi è nuovo rispetto alle censure originarie e non poteva essere introdotto con la memoria illustrativa per la revocazione.
art. 23 comma 8-bis d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020) e art. 16 d.l. n. 228/2021 (conv. L. n. 15/2022)
Norme procedurali richiamate in relazione al deposito delle conclusioni scritte del pubblico ministero; utilizzate per inquadrare l'intervento del P.M. che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Normativa sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo se l'errore è decisivo e produce effetti pregiudizievoli concreti per la parte istante; non basta la mera divergenza interpretativa.
- La parte che chiede la revocazione deve dimostrare quale vantaggio concreto otterrebbe dalla revoca (es. decorrenza diversa degli interessi) e provare elementi essenziali come la mala fede dell'accipiens se da questa dipende la decorrenza degli interessi ai sensi dell'art. 2033 c.c.
- Non è consentito introdurre nuovi motivi o elementi di fatto decisivi con la memoria illustrativa: la memoria non può emendare o integrare le censure originarie presentate nel ricorso per revocazione.
- La distinzione tra errore di fatto e valutazione giurisdizionale è cruciale: questioni di valutazione della prova o di sussunzione del fatto nella fattispecie normativa (p.es. decorrenza degli interessi) sono difficilmente rimediabili con la revocazione.
- Chi impugna deve porre con chiarezza in atti di merito e di legittimità le deduzioni sulle conseguenze economiche (importo degli interessi, data di decorrenza) perché omissioni in tal senso possono determinare l'inammissibilità della revocazione.
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