Cassazione Civile, Sentenza n. 2324/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione avverso ordinanza ingiunzione (2016) seguita ad accertamento (2014) per violazione dell'art. 101, co. 2, d.lgs. 152/2006 (superamento dei valori-limite regionali di emissione degli scarichi). La Regione aveva irrogato sanzione ex art. 133, co. 1, d.lgs. 152/2006 nei confronti di Antonio Sicilia, in proprio e nella qualità di Sindaco del Comune di Corleto Monforte; la sanzione era stata poi ridotta a €7.232,50 in sede di opposizione, ma le pronunce di primo e secondo grado avevano rigettato le eccezioni del ricorrente. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sintesi delle decisioni sui singoli motivi: 1) primo motivo (omesso esame su difetto di legittimazione passiva) dichiarato inammissibile per difetto di indicazione delle ragioni di fatto diverse tra le due pronunce conformi, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.; 2) secondo motivo (violazione art. 3 l. 689/1981, contestazione della responsabilità personale e buona fede del sindaco) inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n.4 c.p.c.; 3) terzo motivo (contestazione validità notifica all'ente come notifica al sindaco) rigettato: la notifica eseguita presso il municipio può valere come notifica al sindaco personalmente secondo la giurisprudenza applicabile; 4) quarto motivo (illegittimità delle operazioni di prelievo per luogo e modalità): primo profilo rigettato — le regole tecniche di prelievo nel d.lgs. 152/2006 sono direttive tecniche e la loro inosservanza non comporta automaticamente nullità degli accertamenti; secondo profilo (omesso esame sulle valutazioni tecniche per discostarsi dalle metodiche) esaminato e rigettato perché la motivazione di merito era sufficiente e non contraddittoria (la deroga era motivata dalla mancanza di trattamento depurativo); 5) quinto motivo (violazione art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 140 d.lgs. 152/2006 — applicazione dell'attenuante per riparazione del danno) rigettato: la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che la 'riparazione' non può fondarsi solo su rapporti di prova successivi, ma su misure effettive adottate per il trattamento degli scarichi; 6) sesto motivo (riduzione della sanzione al minimo edittale) inammissibile per difetto di specificità. Conclusivamente il ricorso è infondato e viene rigettato; il ricorrente è condannato al rimborso delle spese in favore della resistente (liquidate in complessivi €2.400,00 oltre €200 per esborsi, spese generali 15% e accessori di legge) e sussistono gli ulteriori adempimenti contributivi previsti dalla normativa citata.
Norme richiamate
d.lgs. 152/2006, art. 101, co. 2
norma di riferimento per il rispetto dei valori-limite regionali delle emissioni da scarichi; fondamento dell'accertamento sanzionatorio
d.lgs. 152/2006, art. 133, co. 1
disciplina la sanzione amministrativa applicabile per le violazioni ambientali contestate
«Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa»
principio di responsabilità personale per la violazione amministrativa; utilizzato dalla parte ricorrente per contestare la responsabilità personale del sindaco, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per mancanza di specificità
disciplinano modalità di notifica e contestazione delle violazioni; la Corte ha confermato che la notifica all'ente effettuata presso il municipio può valere come notifica al sindaco personalmente
fondamenti formali per i motivi di cassazione (violazione di legge e omesso esame); la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e di sindacato limitato della motivazione di merito
in presenza di pronunce conformi di primo e secondo grado il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto diverse che giustificano il ricorso in cassazione; la mancata indicazione ha determinato l'inammissibilità del primo motivo
richiede specificità nei motivi: più motivi sono stati dichiarati inammissibili per carenza di specificità
richiamato in relazione alla presunta violazione procedurale dell'applicazione dell'art. 140 d.lgs. 152/2006; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione
prevede circostanza attenuante per riparazione del danno; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto che la prova della 'riparazione' richiede misure effettive adottate e non solo rapporti di prova successivi
d.l. 83/2012, art. 54, co. 2 conv. in l. 134/2012
richiamato in relazione all'applicabilità dell'art. 348-ter ai giudizi di appello introdotti dopo il 11/9/2012
d.p.r. 115/2002, art. 13, co. 1-quater
norma relativa agli oneri contributivi/costi processuali; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di somme aggiuntive da parte del ricorrente
Massime di principio
- La notifica effettuata all'ente (presso il municipio) può valere come notifica al sindaco personalmente: chi agisce come rappresentante istituzionale deve considerare l'efficacia delle notifiche presso la sede dell'ente.
- Le regole tecniche di campionamento e prelievo previste nel d.lgs. 152/2006 hanno natura direttiva/tecnica: la loro inosservanza non determina automaticamente la nullità dell'accertamento, salvo che emergano profili tali da compromettere la attendibilità complessiva degli elementi probatori.
- Per ottenere l'attenuante prevista dall'art. 140 d.lgs. 152/2006 è necessario dimostrare l'adozione di misure efficaci per la riparazione del danno (interventi e trattamenti), non è sufficiente produrre rapporti di prova successivi che attestino il rispetto dei limiti.
- In cassazione, se la decisione di appello è conforme a quella di primo grado, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto diverse tra le due pronunce per rendere ammissibile il motivo basato su omesso esame (art. 348-ter c.p.c.); altrimenti il motivo è inammissibile.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e ben articolati: la mera enunciazione di un principio o lamentele generiche sulla valutazione di merito possono determinare l'inammissibilità per difetto di specificità (art. 366, n.4 c.p.c.).
- La funzione della Corte di legittimità è limitata a verificare la correttezza formale e logica della motivazione del giudice di merito; non sostituisce il giudizio di merito purché la motivazione sia comprensibile e non contraddittoria.
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