Cassazione Civile, Sentenza n. 2222/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n.15706/2021 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di Murdaca per presunta mancanza di valida procura alle liti (procura sottoscritta dal ricorrente e autenticata dall'avv. Scalzi). Il ricorso per revocazione contestava: 1) l'irregolare costituzione di Grenke per assenza di procura speciale anteriormente alla notifica del controricorso; 2) il presunto travisamento circa l'effettiva esistenza della procura speciale conferita da Murdaca all'avv. Scalzi; 3) errore materiale nella determinazione dell'importo delle spese liquidate.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato rigettato. Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per mancanza di interesse del ricorrente, posto che la condanna alle spese nell'ordinanza impugnata era gravata sull'avv. Scalzi e non sul ricorrente Murdaca. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha individuato non un errore di fatto ma una valutazione/interpretazione giuridica sulla mancata idoneità della procura autenticata dalla stessa parte conferente, che non è suscettibile di revocazione ai sensi delle norme applicabili. Per tali ragioni il ricorso è rigettato e le spese sono compensate; è inoltre dato atto della possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente secondo l'art.13 d.P.R. 115/2002 (comma 1 quater e 1 bis) se dovuto.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, n.4
Invocato dal ricorrente per sostenere errore di fatto determinante; la Corte ha ritenuto che i profili dedotti non attengano a travisamento di fatti decisivi ricadenti nella materia di revocazione ex art.360 n.4, ma a questioni di interpretazione giuridica o a mancanza di interesse.
Codice di procedura civile, articoli 391-bis e 395
Norme sul procedimento di revocazione: la Corte ha richiamato i limiti della revocazione, osservando che un'interpretazione giuridica della precedente ordinanza non è rimediabile con il rimedio revocatorio previsto dagli artt. 391-bis e 395.
Codice di procedura civile, articolo 342
Richiamato nell'ordinanza impugnata come ulteriore ragione di inammissibilità; la Corte di revocazione ha considerato tale motivo collegato alle determinazioni sulla forma e sulle condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione.
Codice di procedura civile, articolo 100
Riferito in relazione all'interesse a proporre impugnazioni: la Corte ha ritenuto che il ricorrente mancasse di interesse rispetto ai profili che colpiscono esclusivamente la condanna alle spese a carico dell'avvocato Scalzi.
D.P.R. 115/2002, articolo 13, comma 1 quater e comma 1 bis
Richiamato per il profilo contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La revocazione è ammessa solo per specifici errori di fatto o gravi vizi procedurali previsti dalla legge: non può essere usata per rimettere in discussione valutazioni di diritto o interpretazioni giuridiche della Corte.
- Per contestare una condanna alle spese è necessario avere un interesse diretto: se la condanna è stata pronunciata nei confronti del difensore, il cliente può non avere interesse a impugnare.
- La mera autenticazione di una firma o di una procura da parte dello stesso conferente non cura automaticamente eventuali vizi formali relativi alla procura alle liti; la Corte può ritenere insufficiente tale autenticazione se contrasta con le norme che richiedono procura speciale o iscrizione all'albo cassazionisti.
- Le censure che riguardano la regolarità della costituzione di parte opponente devono essere sollevate tempestivamente e con prove documentali chiare; la loro verifica non sempre è risolvibile con il rimedio della revocazione.
- Quando la decisione impugnata ha effetti anche sul piano contributivo (contributo unificato), il ricorrente deve considerare possibili obblighi integrativi previsti dalla normativa sul contributo unificato.
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