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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14268/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un atto di compravendita rogato da un notaio nel 2006, nell'ambito del quale l'acquirente aveva richiesto benefici fiscali per l'acquisto di terreno agricolo e fabbricati rurali. L'Agenzia delle Entrate, nel 2009, notificava un avviso di liquidazione d'imposta, contro il quale la contribuente proponeva ricorso tributario, respinto in primo e secondo grado. La contribuente citava quindi il notaio chiedendo il risarcimento dei danni per violazione dei suoi doveri professionali e tributari. Il Tribunale riteneva il notaio responsabile ma rigettava la domanda per difetto di nesso causale, sostenendo che la contribuente avrebbe potuto evitare il danno presentando il certificato definitivo all'Ufficio. In appello la decisione veniva riformata: la Corte territoriale condannava il notaio al risarcimento e la sua assicurazione alla manleva. Il notaio ricorreva per cassazione con due motivi, entrambi centrati sulla dedotta violazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. e sulla asserita carenza motivazionale: sosteneva che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la tempestività dell'eccezione di concorso colposo del danneggiato, che la contribuente avrebbe dovuto attivarsi con ordinaria diligenza nel contenzioso tributario e che, in sostanza, avrebbe dovuto impugnare l'avviso applicando la teoria della "consumazione" del potere impositivo e contrastando in altro modo la pretesa erariale. Deduceva anche violazioni processuali (artt. 112, 342, 345, 434 c.p.c.) e nullità della motivazione, oltre a vari profili di illogicità nella ricostruzione del fatto storico e nelle conseguenze tratte dalla mancata impugnazione incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi perché la Corte d'appello aveva correttamente dichiarato tardiva l'eccezione ex art. 1227, comma 2, c.c. e, comunque, perché tale norma non impone al danneggiato di promuovere un'azione giudiziaria per evitare il danno; l'attività processuale è considerata gravosa e rischiosa e non rientra nell'obbligo di ordinaria diligenza. La Suprema Corte ha inoltre chiarito che le censure del ricorrente miravano in realtà a una diversa valutazione di fatto e a riesaminare il merito, operazione preclusa in sede di legittimità. È stata quindi confermata la condanna del notaio al risarcimento e alle spese, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1227, secondo comma, c.c.

    L'eccezione di concorso colposo del danneggiato era stata ritenuta tardiva; in ogni caso, la norma non impone al danneggiato di iniziare o proseguire un giudizio per evitare il danno, perché l'attività processuale è gravosa e rischiosa e non rientra nell'ordinaria diligenza esigibile.

  • art. 1227, primo comma, c.c.

    Richiamato per distinguere il profilo del nesso causale e del concorso del fatto del creditore nella produzione dell'evento dannoso rispetto al tema della mancata attivazione processuale del danneggiato.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi sono state ritenute, nella sostanza, dirette a sollecitare una rivalutazione del merito e quindi non accoglibili.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per asserita carenza/illogicità della motivazione, ma la doglianza è stata disattesa perché la sentenza di appello conteneva una motivazione comprensibile e sufficiente.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per dedurre nullità della sentenza, censura respinta dalla Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    La pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata esclusa, poiché il giudice d'appello poteva valutare la tempestività delle eccezioni nel perimetro del thema decidendum.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle impugnazioni, ma senza esito favorevole perché la censura era priva di specifica incidenza decisiva.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la tardività dell'eccezione, ma la Corte ha escluso che fosse necessaria una "controeccezione" per valutarne la tempestività.

  • art. 434 c.p.c.

    Invocato insieme agli artt. 342 e 345 c.p.c. in modo non decisivo e non idoneo a scalfire la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Il richiamo è stato giudicato incomprensibile e comunque irrilevante rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 10 L. 212/2000

    Evocato dal ricorrente per sostenere il superamento della teoria della consumazione del potere impositivo; la Corte lo menziona come argomento difensivo non decisivo rispetto alla responsabilità del professionista.

  • art. 4, secondo comma, L. 604/1954

    Norma richiamata per spiegare che, al momento della registrazione del rogito, il notaio aveva allegato un'attestazione provvisoria e che il termine triennale per produrre il certificato definitivo non era ancora decorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente, in caso di rigetto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 1227, comma 2, c.c., il danneggiato è tenuto a usare l'ordinaria diligenza per evitare o limitare il danno, ma non gli si può imporre di intraprendere o proseguire un'azione giudiziaria, trattandosi di attività gravosa e rischiosa.
  • La valutazione sulla sussistenza del concorso colposo del danneggiato e sulla sua diligenza è essenzialmente di fatto; in cassazione è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale e non mediante una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • L'eccezione di concorso colposo ex art. 1227, comma 2, c.c. deve essere tempestivamente introdotta nel processo; in mancanza, il giudice può dichiararla tardiva senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Non è necessaria una specifica "controeccezione" della controparte per consentire al giudice di verificare la tempestività dell'eccezione sollevata, essendo il controllo sulla preclusione rimesso ai principi processuali generali.
  • Le censure di nullità della sentenza o di violazione di norme processuali sono inammissibili o infondate quando, dietro la veste formale, mirano soltanto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.
  • Nel giudizio di legittimità, la parte non può fondare il ricorso su una teoria difensiva alternativa rispetto a quella accolta dal giudice di merito se tale impostazione presuppone accertamenti di fatto non più riesaminabili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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