Cassazione Civile, Ordinanza n. 23852/2022 del 01/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Due contribuenti impugnavano in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che, in riforma della decisione di primo grado favorevole ai contribuenti, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2004 e 2005, fondati su accertamento sintetico del reddito ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 (redditometro). I ricorrenti articolavano sette motivi: (1) violazione dell'art. 3 l. n. 212/2000 per asserito uso retroattivo dei coefficienti del redditometro; (2) omessa motivazione; (3) omesso esame delle prove, uso di formule di stile, carenza di motivazione sulla correttezza del ragionamento induttivo e illegittimità della rettifica in assenza di contabilità inattendibile; (4) violazione dell'art. 36, comma 1, n. 3, d.lgs. n. 546/1992 per mancata individuazione delle richieste dei contribuenti e delle ragioni del rigetto; (5) omesso esame delle censure e mancanza di riscontro fattuale; (6) omesso esame della prova contraria relativa a disponibilità finanziarie pregresse idonee a giustificare lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato; la decisione richiama anche, in sintesi, un ulteriore motivo sub G, sempre relativo alla prova contraria. I contribuenti sostenevano, in particolare, che per il 2004 non vi fossero incrementi patrimoniali, e che per il 2005 la spesa di euro 30.000 per incrementi patrimoniali fosse compatibile con un reddito medio quinquennale di euro 10.000 annui e con redditi esenti derivanti da Buoni Postali rimborsati per complessivi euro 60.000.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, riaffermando che l'accertamento sintetico basato sui decreti ministeriali del 1992 ha natura procedimentale e non pone problemi di retroattività per redditi anteriori. Ha parimenti escluso che l'accertamento sintetico presupponga, quale condizione di legittimità, una contabilità inattendibile. Tuttavia ha accolto unitariamente le ulteriori censure perché la sentenza della CTR era meramente apparente: il giudice di merito si era limitato a richiamare in astratto la regola sull'onere della prova gravante sul contribuente e a constatare apoditticamente un differenziale non giustificato, senza indicare gli indici di capacità contributiva posti a base dell'accertamento né esaminare le specifiche difese e prove contrarie dedotte dai contribuenti. La motivazione è stata quindi ritenuta al di sotto del "minimo costituzionale" e tale da integrare nullità della sentenza per error in procedendo. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto comma; quinto comma; sesto comma
disciplina l'accertamento sintetico del reddito: consente la presunzione di capacità contributiva sulla base di elementi certi e di spese per incrementi patrimoniali, salva la prova contraria del contribuente
art. 3 L. 27 luglio 2000, n. 212
dedotta dai ricorrenti come violata per l'asserito uso retroattivo dei coefficienti del redditometro, ma la censura è stata ritenuta infondata
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di legittimità per le censure di violazione di legge e per l'omesso esame della prova contraria
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di fatti/censure; il sindacato resta limitato al "minimo costituzionale" della motivazione
art. 36, comma 1, n. 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato per denunciare il difetto di motivazione della sentenza tributaria
richiamato con riferimento alla costituzione dell'Avvocatura erariale ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza
art. 111 Cost.
impone il rispetto del minimo costituzionale della motivazione; la motivazione apparente integra violazione rilevante in cassazione
Massime di principio
- L'accertamento sintetico del reddito fondato sui criteri ministeriali del redditometro ha natura procedimentale: per i redditi maturati in epoca anteriore non pone, di per sé, un problema di retroattività.
- Nel regime dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, l'accertamento sintetico può fondarsi su elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, nonché sulle spese per incrementi patrimoniali; il contribuente può vincere la presunzione fornendo prova contraria documentale di redditi esenti o soggetti a ritenuta ovvero dimostrando che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
- La legittimità dell'accertamento sintetico non è subordinata alla previa dimostrazione di una contabilità inattendibile, poiché si tratta di un metodo presuntivo autonomo rispetto all'accertamento contabile.
- La sentenza di merito è nulla per motivazione apparente quando si limita ad affermazioni generiche e astratte sulla ripartizione dell'onere probatorio, senza esporre il percorso logico seguito e senza confrontarsi con gli specifici elementi di fatto e le prove contrarie dedotte dalle parti.
- Ai fini del controllo di legittimità, la motivazione deve superare il 'minimo costituzionale': la mera esistenza grafica del testo non basta se non consente di comprendere le ragioni della decisione e il percorso argomentativo del giudice.
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