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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30421/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2008, fondato su processo verbale di constatazione, con riprese relative a costi ritenuti non inerenti, omessa contabilizzazione di ricavi e soprattutto operazioni qualificate dall'Ufficio come inesistenti, oltre a un separato atto di irrogazione sanzioni ex art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo in parte; in appello la CTR aveva confermato le riprese e accolto l'appello dell'Ufficio sulle sanzioni, richiamando la decisione resa sull'avviso. In Cassazione la società ha censurato la sentenza d'appello per motivazione apparente, omesso esame di fatti decisivi, violazione del principio di non contestazione e falsa applicazione delle norme IVA e delle regole sul riparto dell'onere probatorio, sostenendo di aver dimostrato il passaggio in dogana della merce. Nel secondo ricorso la società ha inoltre dedotto omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, motivazione per relationem viziata e ulteriore violazione di norme sostanziali e processuali, anche in tema di distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e di riduzione delle sanzioni. L'Agenzia ha resistito e proposto ricorsi incidentali. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo sull'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, ma ha accolto i motivi centrali sulla motivazione apparente e sul non corretto governo dell'onere della prova, rilevando che la sentenza di merito confondeva profili relativi a operazioni soggettivamente inesistenti con quelli delle operazioni oggettivamente inesistenti e non spiegava adeguatamente il percorso argomentativo, anche rispetto agli elementi difensivi offerti dalla contribuente.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi; ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale relativo alla pretesa omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello; ha accolto il primo motivo del ricorso RGN 12562/2016 e, per connessione, il terzo motivo del ricorso RGN 12568/2016, ritenendo le sentenze di merito affette da motivazione apparente e da errata applicazione dei criteri sull'onere della prova nelle contestazioni per operazioni oggettivamente inesistenti; ha assorbito tutti gli altri motivi e i ricorsi incidentali; ha cassato entrambe le sentenze impugnate e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è soltanto apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo esistente non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, senza che il vuoto argomentativo possa essere colmato con congetture dell'interprete.
  • Nel processo tributario, la censura di omessa pronuncia non sussiste se il giudice decide nel merito in modo logicamente incompatibile con l'eccezione preliminare dedotta; in tal caso il vizio va eventualmente ricondotto a errori di diritto o di motivazione, non all'art. 112 c.p.c.
  • Nelle contestazioni per operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, da parte del cessionario dell'inserimento dell'operazione in una frode fiscale; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare la massima diligenza esigibile.
  • Nelle contestazioni per operazioni oggettivamente inesistenti, una volta provata dall'Amministrazione l'inesistenza dell'operazione, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza dell'operazione stessa; non bastano fatture, regolarità contabile o tracciabilità dei pagamenti, se tali elementi possono essere usati anche per simulare operazioni fittizie.
  • Il giudice di merito deve distinguere nettamente tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, poiché da tale qualificazione discendono diversi contenuti dell'onere probatorio e diverse conseguenze sul piano delle difese ammissibili.
  • Una motivazione che richiami in modo apodittico la natura di 'cartiera' del fornitore, senza confrontarsi con gli specifici elementi di prova offerti dalla parte e senza chiarire il corretto criterio di riparto dell'onere probatorio, non supera il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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