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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33103/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società cooperativa, di estratti di ruolo riferiti a tre cartelle di pagamento per omessi versamenti di natura tributaria. In primo grado la CTP di Milano aveva accolto solo in parte il ricorso: aveva ritenuto nulla o non provata la notifica di una cartella, mentre aveva confermato la regolarità delle notifiche delle altre due, effettuate via PEC. In appello, la CTR Lombardia aveva confermato integralmente la decisione di primo grado e, pur dando atto della ritualità delle notifiche via PEC delle due cartelle, aveva omesso ogni esame del motivo di appello principale e di quello incidentale proposti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla cartella per la quale il primo giudice aveva escluso la regolarità della notifica. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo la nullità della sentenza per omesso esame dei motivi di appello relativi alla regolarità della notifica della cartella n. 01920150018148284.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la sentenza d'appello non conteneva alcuna traccia dell'esame del motivo di appello principale né di quello incidentale relativi alla cartella n. 01920150018148284. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità e dei gradi di merito. La Corte ha inoltre rilevato che, quanto alla astratta impugnabilità dell'estratto di ruolo, su tale punto si era formato giudicato esplicito, sicché la questione non poteva più essere rimessa in discussione.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Richiamato per affermare la legittimità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo nei termini riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità; sul punto si è formato giudicato esplicito e non era più discutibile d'ufficio.

  • art. 38, comma 4, lett. b), d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010

    Richiamato dalla CTR come base normativa della notifica delle cartelle via PEC.

  • art. 6, d.P.R. 602/1973

    Richiamato dalla CTR in relazione alle prove cartolari della notificazione e della consegna/accettazione degli atti esecutivi.

  • d.P.R. 68/2008

    Richiamato dalla CTR per affermare che, per le società, la cartella deve essere notificata esclusivamente via PEC all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per dedurre la nullità della sentenza di appello per omesso esame dei motivi di gravame.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato incidentalmente nella parte in cui si menziona la possibilità di deposito documentale in cassazione per dimostrare l'interesse ad agire.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    Richiamato per il principio, affermato da Cass. Sez. Un. n. 26283/2022, della natura dinamica dell'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo.

Massime di principio

  • Il giudice di appello deve esaminare tutti i motivi di gravame devoluti; l'omesso esame, anche implicito, di uno specifico motivo di appello integra nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente o per omissione di pronuncia rilevante in sede di legittimità.
  • Se su una questione processuale o di merito si è formato giudicato esplicito per mancata impugnazione, tale punto non può essere rimesso in discussione, neppure d'ufficio, nel successivo grado di giudizio.
  • In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, la verifica dell'interesse ad agire può essere dinamica e va apprezzata fino alla decisione; tuttavia ciò non consente di superare un giudicato già formatosi sul punto della legittimazione/ammissibilità dell'impugnazione.
  • La notifica delle cartelle di pagamento alle società può avvenire via PEC secondo la disciplina speciale richiamata; ma, quando la lite riguarda la regolarità della notifica di una specifica cartella, il giudice deve comunque pronunciarsi su tutti i motivi di censura proposti dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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