Cassazione Civile, Ordinanza n. 03659/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore)
La controversia
Una società aveva chiesto l’ammissione a concordato preventivo dopo una scissione societaria con trasferimento di una parte rilevante del patrimonio e di passività a una società di nuova costituzione, prevedendo un piano in due fasi: gestione temporanea dell’attività alberghiera tramite affitto d’azienda e successiva vendita del complesso aziendale, con apporto di nuova finanza da parte dei soci della beneficiaria. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta e aperto la liquidazione giudiziale; la corte d’appello, invece, aveva accolto il reclamo, omologato il concordato e revocato la liquidazione giudiziale. I curatori della liquidazione giudiziale hanno impugnato la sentenza d’appello con nove motivi, contestando: l’illegittima omologazione in assenza di votazione dei creditori; l’erronea esclusione dei profili di inammissibilità e di fattibilità giuridica del piano; l’errata applicazione delle norme sulla scissione e sulla conservazione dei diritti dei creditori verso la beneficiaria; l’omessa valutazione della capacità patrimoniale della beneficiaria; vizi motivazionali e violazioni delle norme del codice della crisi sui contenuti informativi della proposta, sulla moratoria dei privilegiati, sulla continuità aziendale e sul rispetto delle cause di prelazione. La società debitrice ha resistito chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Catania e ha rinviato alla medesima corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo perché la corte territoriale aveva omologato il concordato senza che vi fosse stata approvazione dei creditori, dato che il tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta e quindi non si era svolta alcuna votazione. Ha ritenuto fondati il secondo e il quarto motivo perché la motivazione della corte d’appello era solo apparente sul punto decisivo della fattibilità giuridica e della reale realizzabilità della causa concreta del concordato: a fronte del patrimonio netto negativo della scissa e della mancata verifica della capacità patrimoniale della società beneficiaria, la decisione si era limitata ad affermazioni apodittiche sulla conservazione dei diritti dei creditori e sulla convenienza della proposta, senza un’adeguata disamina logico-giuridica. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
è richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo
la fattibilità giuridica e l'idoneità del piano attengono alla verifica della realizzabilità della causa concreta del concordato, come giudizio di fatto che però deve essere sorretto da motivazione non apparente
richiamato tra le norme che disciplinano l'omologazione del concordato, possibile solo all'esito dell'approvazione dei creditori
la revoca della liquidazione giudiziale non fa cessare immediatamente la legittimazione processuale del curatore a impugnare la decisione, poiché gli organi della procedura restano in carica fino al passaggio in giudicato
invocato dai ricorrenti sulla qualificazione del concordato come liquidatorio o con continuità aziendale
richiamato dai ricorrenti in relazione al rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione nella formazione delle classi
richiamato dai ricorrenti per contestare la moratoria dei crediti privilegiati oltre il termine semestrale
richiamato dai ricorrenti come norma sugli obblighi informativi della proposta concordataria
richiamato dai ricorrenti in relazione alla necessità di indicare le iniziative per la ricostituzione del patrimonio netto
richiamato nel motivo sulla illegittimità dell'omologazione senza voto dei creditori
richiamato nel motivo sulla illegittimità dell'omologazione senza voto dei creditori
richiamato nel motivo sulla illegittimità dell'omologazione senza voto dei creditori
richiamato nel motivo sulla illegittimità dell'omologazione senza voto dei creditori
richiamato dai ricorrenti sulla legittimazione dell'azione di responsabilità verso gli amministratori
la corte d'appello aveva ritenuto che l'omologazione non pregiudicasse i diritti dei creditori verso i coobbligati/terzi; la Cassazione non condivide la sufficienza di una formula apodittica, ma assorbe la censura specifica
richiamato dai ricorrenti sulla legittimazione del curatore ad esercitare l'azione di responsabilità
richiamato in relazione alla scissione e all'inopponibilità ai creditori dell'atto ricognitivo delle passività assegnate alla beneficiaria
richiamato in relazione alla responsabilità solidale della società beneficiaria nella scissione
richiamato con riguardo alla possibilità di vincolare beni della beneficiaria a favore dei creditori
richiamato in tema di crediti privilegiati e moratoria nel concordato
richiamato quanto alla esperibilità dell'azione revocatoria contro l'atto di scissione
invocato per la nullità della sentenza in caso di motivazione apparente o mancante
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione
esclusa la debenza dell'ulteriore contributo unificato per effetto dell'accoglimento del ricorso
Massime di principio
- L'omologazione del concordato preventivo presuppone l'avvenuta approvazione della proposta da parte dei creditori; se la proposta è stata dichiarata inammissibile e non si è svolta alcuna votazione, il giudice d'appello non può procedere direttamente all'omologazione.
- La valutazione di fattibilità giuridica e di realizzabilità della causa concreta del concordato è un giudizio di fatto, ma deve essere sorretto da una motivazione effettiva e logicamente controllabile; non è sufficiente una risposta apodittica o meramente assertiva ai rilievi del tribunale e della curatela.
- Quando il piano concordatario si fonda su una scissione societaria e sull'intervento della beneficiaria per la soddisfazione dei creditori, il giudice deve verificare in concreto la capacità patrimoniale della beneficiaria di far fronte agli obblighi assunti o comunque prospettati nel piano.
- In presenza di un patrimonio netto negativo della società scissa e di dubbi sulla reale consistenza patrimoniale della beneficiaria, l'affermazione di fattibilità del concordato non può risolversi in una petizione di principio, ma richiede una puntuale disamina dei dati economico-patrimoniali.
- La revoca della liquidazione giudiziale non elimina immediatamente la legittimazione processuale del curatore a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di reclamo, poiché gli organi della procedura restano in carica fino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca.
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