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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03602/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per un maggior reddito non dichiarato, fondato su indagini bancarie e sulla ritenuta partecipazione della contribuente a schemi evasivi collegati al gruppo Mythos, contestando movimentazioni bancarie considerate giustificate solo in parte in sede amministrativa. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP e poi in appello, sostenendo: (i) la nullità della sentenza di secondo grado per motivazione apparente ai sensi dell'art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 546/1992; (ii) la violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 2, comma 49, lett. a), del D.L. 206/2006, per non avere la CTR esaminato le giustificazioni offerte per le singole movimentazioni bancarie; (iii) la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, per mancata allegazione all'avviso dell'autorizzazione allo svolgimento delle indagini bancarie. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, poiché la CTR si era limitata ad affermare in modo generico l'inconsistenza delle giustificazioni senza una reale valutazione comparativa e senza spiegare, per ciascuna operazione, perché le difese fossero infondate, integrando così una motivazione meramente apparente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR della Lombardia e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito nel rispetto dei principi affermati. La Corte ha inoltre osservato, in via incidentale, che la mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comporta di per sé l'illegittimità dell'accertamento, salvo assenza materiale dell'autorizzazione e concreto pregiudizio per il contribuente.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    impone una motivazione effettiva della sentenza tributaria; una motivazione solo apparente integra nullità della decisione

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizio di motivazione processualmente rilevante

  • art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973

    regola l'utilizzabilità delle risultanze delle indagini bancarie e delle presunzioni che ne derivano, ma impone al giudice di valutare le giustificazioni del contribuente

  • art. 2, comma 49, lett. a), D.L. 206/2006

    richiamato dalla ricorrente quale base normativa della disciplina delle indagini bancarie e dell'onere di giustificazione delle movimentazioni

  • art. 7 Statuto dei diritti del contribuente

    la Corte non decide sul punto perché il motivo è assorbito; richiama però un orientamento secondo cui la mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comporta automaticamente invalidità dell'atto

  • art. 51, comma 2, n. 7, D.P.R. 633/1972

    citato solo per analogia e per completezza: l'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione organizzativa interna e la sua mancata allegazione non invalida l'accertamento se non vi sia assenza materiale e concreto pregiudizio

Massime di principio

  • In materia di accertamenti fondati su indagini bancarie, il giudice di merito deve confrontarsi con le giustificazioni specifiche offerte dal contribuente per ciascuna movimentazione contestata; una formula di stile sulla loro infondatezza non basta.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non consenta di comprendere perché le difese di parte siano state disattese.
  • Quando le operazioni contestate sono limitate e le parti hanno ampiamente sviluppato le rispettive tesi, il giudice deve svolgere una valutazione comparativa delle prove e delle allegazioni, spiegando puntualmente le ragioni del proprio convincimento.
  • La mancata allegazione dell'autorizzazione allo svolgimento delle indagini bancarie non determina automaticamente l'illegittimità dell'avviso di accertamento: occorre verificare se l'autorizzazione mancasse in concreto e se ciò abbia arrecato un pregiudizio effettivo al contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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